Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2418 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

CA.VE. Dolomitica Srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile allegata,

dall’Avvocato Gianfranco Palermo, che ha indicato recapito PEC, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla piazza

Sallustio n. 9 in Roma;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 326, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il 24.5.2011, e pubblicata il 20.9.2011;

ascoltata la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

la società CA.VE. Dolomitica Srl riceveva l’Avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP attinenti all’anno 2005, mediante il quale l’Agenzia delle Entrate contestava un maggior reddito di impresa ed un maggior volume d’affari, sulla base del combinato disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. L’Agenzia, riscontrata la regolarità formale delle scritture contabili, richiamava il PVC notificato alla parte, e rideterminava il reddito con modalità induttiva, ritenendo accertati maggiori ricavi, indebita detrazione di costi e omessa annotazione di alcuni corrispettivi.

La società promuoveva istanza di accertamento con adesione che non sortiva esito positivo. Proponeva, quindi, ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, contestando innanzitutto le modalità dell’accertamento. La CTP lo rigettava, ritenendo corrette le modalità della verifica ed affermando che le valutazioni operate dall’Agenzia trovavano riscontro nella stessa contabilità dell’impresa.

CA.VE. Dolomitica Srl proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Regionale di Napoli, che lo accoglieva parzialmente. Affermava che, in ordine ai “rilievi relativi agli omessi ricavi, alle detrazioni dei costi ed all’IVA della nota a debito per gli addebiti spese trasporto “appellante ha documentato, a differenza da quanto sostenuto dai primi Giudici, l’infondatezza degli stessi”, operando evidentemente riferimento ai rilievi proposti dall’Ente impositore.

Quindi, in materia di “omessi ricavi: il valore complessivo delle rimanenze finali è stato correttamente calcolato dalla società”. Premesso che la società aveva indicato un costo di acquisto medio della materia prima pari ad Euro 7,74 per ogni tonnellata in magazzino, l’Agenzia ne aveva ricalcolato il valore in Euro 6,49. In tale valore però, erroneamente, non risultavano incluse le spese di trasporto. Inoltre, “2. Circa la detrazione dei costi e dell’IVA relativa alla nota debito per gli addebiti spese di trasporto: dalla documentazione in atti risulta che il suddetto rilievo non ha motivo di essere accolto, in quanto trae origine dalle spese sostenute per il trasporto di prodotti non conformi all’ordine d’acquisto” (sent. CTR, p. 2). La CTR dichiarava di confermare, nel resto, la decisione dei primi giudici e pronunciava il seguente dispositivo: “La Commissione accoglie parzialmente l’appello del contribuente, relativamente agli omessi ricavi, alla detrazione dei costi ed all’IVA relativa alla nota debito per gli addebiti di spese di trasporto. Conferma nel resto l’impugnata sentenza. Compensa le spese”.

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la società CA.VE. Srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alle previsioni di cui all’art. 111 Cost., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36 ed all’art. 132 c.p.c., commi 4 e 5, a causa della difformità riscontrata, nella decisione della Commissione Tributaria Regionale impugnata, tra la motivazione ed il dispositivo.

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate critica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la CTR ritenuto che l’Ente impositore abbia errato nel non ricomprendere nel costo unitario di acquisto di ogni tonnellata di merce anche le spese di trasporto.

2.1. – Con il primo motivo di ricorso l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza impugnata, a causa del contrasto insanabile che si riscontra tra la motivazione ed il dispositivo.

Sostiene la ricorrente che la CTR ha affermato, nella motivazione, l’infondatezza del motivo di impugnazione afferente la detrazione dei costi, e dell’IVA relativa alla nota di debito per gli addebiti di spese di trasporto, poichè queste riguarderebbero materiali differenti da quelli indicati nell’ordine d’acquisto, come tali, quindi, privi di giustificazione causale. Come innanzi segnalato, in motivazione la CTR ha scritto: “Circa la detrazione dei costi e dell’IVA relativa alla nota debito per gli addebiti spese di trasporto: dalla documentazione in atti risulta che il suddetto rilievo non ha motivo di essere accolto, in quanto trae origine dalle spese sostenute per il trasporto di prodotti non conformi all’ordine d’acquisto”. In dispositivo, quindi, ha accolto parzialmente l’appello, “relativamente… agli omessi ricavi, alla detrazione dei costi ed all’IVA relativa alla nota debito per gli addebiti della spesa di trasporto”.

Spiega in controricorso la società CA.VE. che la nota di debito per gli addebiti spese di trasporto riguarda una transazione intercorsa con la Manfredonia Vetro Spa, in relazione alla quale l’Ufficio aveva rilevato la detrazione, ritenuta indebita, dei costi e dell’IVA da parte della società. Quest’ultima aveva replicato che la detrazione del costo era invece legittima, perchè relativa al rimborso in favore dell’acquirente di una spesa di trasporto relativo alla riconsegna di materiale non conforme. La CTR aveva quindi affermato che, a fronte dei rilievi dell’Ufficio, l’appellante società “ha documentato, a differenza di quanto sostenuto dall’Ufficio ed accolto dai primi giudici, che i rilievi risultavano infondati”.

In conseguenza non vi è contrasto tra motivazione e dispositivo, perchè in entrambi risulta accolta la tesi della società, ed il motivo di ricorso deve essere rigettato.

2.2. – Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto errato il calcolo dell’Ente impositore circa il costo sostenuto in relazione all’acquisto di ogni tonnellata di prodotto, non avendo incluso nel prezzo unitario le spese di trasporto, e senza evidenziare da quali elementi abbia desunto la correttezza dei calcoli effettuati dalla società, neppure esplicitando le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che la stima del valore delle rimanenze operato dalla contribuente risultasse “comprensivo delle spese di trasporto”.

Nel suo controricorso la società ha innanzitutto contestato l’inammissibilità del motivo di ricorso, perchè la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto di criticare la decisione del giudice di prime cure in materia di utilizzabilità del metodo induttivo, ma nessuna censura è stata “dispiegata in parte qua dall’Agenzia delle Entrate” (controricorso, p. 13), con la conseguenza che in materia si è formato il giudicato. Invero la critica neppure appare agevolmente comprensibile. La controricorrente intende verosimilmente affermare che l’utilizzazione del metodo di accertamento induttivo sarebbe stata ritenuta illegittima dalla CTR. Una simile affermazione non si rinviene, però, nella decisione impugnata, che nel passaggio censurato si limita ad evidenziare la laconicità della motivazione adottata dai giudici di primo grado, vizio di cui, per la verità, non risulta immune quella adottata dagli stessi giudici del secondo grado. In ogni caso il rilievo proposto dalla società appare in proposito infondato.

La società evidenzia quindi che il costo dei trasporti è chiaramente indicato nello stesso Pvc (tabella, all. 2) su cui l’accertamento è stato fondato.

Occorre osservare, tuttavia, che la critica proposta dall’Agenzia delle Entrate non involge il dato che il costo non fosse desumibile dagli atti di causa, ma il suo rilievo, proposto in relazione al profilo del vizio di motivazione, attiene alla mancata indicazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, di quali siano i dati su cui ha inteso fondare la propria determinazione.

In relazione a tale profilo, la critica appare correttamente proposta, e deve pertanto essere accolta.

Occorre pertanto accogliere il secondo motivo del ricorso principale e la decisione deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, rigettato il primo e, in relazione al motivo accolto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi esposti in motivazione, e disciplinerà anche le spese di lite del presente ricorso per cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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