Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2418 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2418 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 10370-2010 proposto da:
SERVIZI MEDICI EX (SMEX) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
09715050010 in persona del liquidatore e legale
rappresentante in carica Rag. ANTONIO MARIA PARACCHI,
PARACCHI ANTONIO MARIA PRCNNM42M18A282H,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI MARIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAGNASSO ORESTE giusta delega
in atti;
– ricorrenti –

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

contro

SMUD STUDIO MEDICO ULTRASONOLOGIA DIAGNOSTICA S.R.L.
03063980019 in persona dell’Amministratore Unico
NICOLA BENVENUTI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI VILLINI 15, presso lo studio dell’avvocato

unitamente all’avvocato SAVASTA FIORE SIMONELLO
giusta delega in atti;
DAL CASON PATRIZIA DLCPRZ64P44L219D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAZZOLA
GIOVANNI giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

ECOTARGET

S.R.L.

08305150018,

DAL

CASON

LUIGI

DLCLGU51S09L219Y, S.C.M. – SERVIZI COMPONENTISTICI
MEDICI S.R.L. 04866260013;
– intimati –

Nonché da:
DAL CASON LUIGI DLCLGU51S09L219Y, ECOTARGET S.R.L.
08305150018 in persona del legale rappresentante pro
tempore Dr. LUIGI DAL CASON, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47,
presso lo studio dell’avvocato GEREMIA RINALDO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAPRINO GAETANO, che lo rappresenta e difende

VALLOSIO FILIPPO giusta delega in atti;
– ricorrenti incidentali contro

SERVIZI MEDICI EX (SMEX) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in
persona del liquidatore e legale rappresentante in

PARACCHI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato CONTALDI MARIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CAGNASSO ORESTE
giusta delega in atti;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

S.C.M.

SERVIZI

COMPONENTISTICI

MEDICI

S.R.L.

0486626001, DAL CASON PATRIZIA, SMUD STUDIO MEDICO
ULTRASONOLOGIA DIAGNOSTICA S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 328/2009 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 02/03/2009, R.G.N. 2259 e
2260/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA per delega;
udito l’Avvocato PATRIZIA FARINELLI per delega;
udito l’Avvocato FRANCESCO IOSSA per delega;

3

caria Rag. ANTONIO MARIA PARACCHI, ANTONIO MARIA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto

del

dell’Ecotarget,

ricorso

principale

e

incidentale

assorbito il ricorso incidentale

condizionato;

4

R.G.N. 10370/10
Udienza del 26 novembre
2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società “Servizi Medici Ex” s.r.l. in liquidazione (d’ora, innanzi, per
brevità, “SMEX”), il sig. Antonio Maria Paracchi e la società Servizi
Componentistici Medici s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “SCM”) nel 1998
convennero dinanzi al Tribunale di Torino i sigg.ri Luigi Dal Cason e Patrizia

(-) Antonio Maria Paracchi e Luigi Dal Cason erano soci della SMEX;
(-) il sig. Luigi Dal Cason aveva ricoperto la carica di amministratore
delegato della SMEX dal 1992 al 1997;
(-) durante questo periodo, il sig. Luigi Dal Cason aveva con varie condotte
recato pregiudizio alla società da lui amministrata, agendo in conflitto di
interessi con essa a vantaggio di due società concorrenti, da lui controllate,
e cioè la Ecotarget e la SMUD;
(-) la condotta del sig. Luigi Dal Cason aveva causato il dissesto economico
della SMEX;
(-) la condotta del sig. Luigi Dal Cason, oltre ad aver danneggiato in via
diretta la SMEX, aveva altresì causato un danno patrimoniale ad Antonio
Maria Paracchi ed alla SCM, che della SMEX erano stati finanziatori, e che a
causa del dissesto di quella avevano perduto la possibilità di recuperare i
propri crediti;
(-) dell’operato del sig. Luigi dal Cason dovevano rispondere altresì le
società Ecotarget e SMUD: sia per avere coadiuvato il primo nelle proprie
operazioni di mala gestio, sia per aver fatto concorrenza sleale alla SMEX;
(-) dell’operato del sig. Luigi dal Cason doveva altresì rispondere la sig.a
Patrizia Dal Cason, per avere costituito ed amministrato la Ecotarget.
Concludevano pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento
dei danni derivati dalle condotte suddette.

2. Tutti i convenuti si costituirono negando di avere tenuto condotte illecite;
in via riconvenzionale, il sig. Luigi Dal Cason domandò la condanna della
SMEX a tenerlo indenne delle somme che, nella sua veste di fideiussore,
avesse dovuto pagare ai terzi creditori di quella.

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Dal Cason, e le società SMUD s.r.l. e Ecotarget s.r.I., esponendo che:

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Udienza del 26 novembre
2013

3. Il Tribunale di Torino, con sentenza 14.3.2003 n. 2948 accolse la
domanda del sig. Antonio Maria Paracchi nei confronti del sig. Luigi Dal
Cason, della Ecotarget e della SMUD, rigettando le altre – ivi compresa
quella riconvenzionale.

decisione, rigettando sia la domanda principale che quella riconvenzionale.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal sig. Antonio
Maria Paracchi e dalla SMEX in liquidazione, sulla base di due motivi.
Hanno resistito con controricorso la sig.a Patrizia Dal Cason e la SMUD,
mentre il sig. Luigi Dal Cason

e la Ecotarget, oltre a resistere con

controricorso, hanno proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il primo motivo del ricorso principale.
6.1. Col primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (art. 360 n.
3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 333 e 335 c.p.c..
Espongono i ricorrenti che due delle parti soccombenti in primo grado, il sig.
Luigi Dal Cason e la società Ecotarget, dopo essere stati difesi dal medesimo
avvocato nel giudizio di primo grado, avevano proposto nei confronti della
sentenza del Tribunale due appelli separati, redatti però dal medesimo
difensore, sottoscritti e notificati nel medesimo giorno, e di contenuto
analogo.
Tuttavia, secondo i ricorrenti, poiché le impugnazioni successive alla prima
debbono necessariamente assumere la forma dell’impugnazione incidentale,
pena la violazione del principio di unitarietà delle impugnazioni, la Corte
d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto per
secondo, per tale dovendosi ritenere quello iscritto a ruolo successivamente
al primo.
Il motivo di ricorso è concluso dal seguente motivo di diritto:

“Gli articoli

c.p.c. e 335 c.p.c. debbono essere interpretati nel senso che tutte le
impugnazioni successive alla prima debbono essere proposte, a pena di
decadenza, in via incidentale”.

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cA«’

4. La Corte d’appello di Torino, con sentenza 2.3.2009 n. 328, riformò tale

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Udienza del 26 novembre
2013

6.2. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile ex art. 366 bis
c.p.c. [applicabile al presente giudizio ratione temporís, in quanto avente ad
oggetto una sentenza depositata dopo il 2.3.2006 (data di entrata in vigore
della suddetta disposizione) e prima del 4.7.2009 (data della sua

E’ sin troppo noto che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. non
può risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della
violazione di legge denunziata nel motivo (Sez. U, Sentenza n. 21672 del
23/09/2013), né può essere formulato in termini meramente teorici, ma
deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado
di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compito
dal giudice di merito e la regola applicabile (Sez. 5, Sentenza n. 3530 del
07/03/2012). Da qui la conseguenza che va dichiarato inammissibile il
motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione sia talmente
generica da risolversi sostanzialmente in una omessa proposizione del
quesito stesso, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato
alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U,
Sentenza n. 26020 del 30/10/2008).
Quest’ultimo è il caso che ricorre nel presente giudizio: non v’è dubbio
alcuno, infatti, che al quesito come formulato dai ricorrenti debba darsi
risposta affermativa; e nondimeno affermare

in iure il principio che le

impugnazioni successive alla prima debbano essere proposte nella forma
dell’appello incidentale non vale a chiarire come e perché tale principio
sarebbe stato violato dalla Corte d’appello: il che, per quanto detto, rende
inammissibile tale motivo di ricorso.

6.3. Solo ad abundantiam, si aggiunge che nel merito il motivo di ricorso
sarebbe stato manifestamente infondato, per due ragioni:
(a) la prima ragione è che l’appello va proposto in via incidentale dalla parte
alla quale sia stato notificata l’impugnazione principale. Nel nostro caso due
delle parti soccombenti hanno proposto simultaneamente l’appello, e
dunque si verteva nella ben diversa ipotesi di impugnazioni contemporanee,

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e

abrogazione)], per la genericità del quesito di diritto dal quale è concluso.

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Udienza del 26 novembre
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che danno luogo soltanto alla riunione dei relativi procedimenti. Del tutto
irrilevante, poi, è che i due appelli siano stato predisposti dal medesimo
avvocato, giacché tale circostanza non è equiparabile all’avvenuta notifica
d’un appello proposto da un’altra delle parti in causa;
(b) la seconda ragione è che in ogni caso l’impugnazione proposta in via

produrne gli effetti, se tempestiva (Sez. 3, Sentenza n. 27898 del
21/12/2011): il che è appunto quanto verificatosi nel nostro caso.

7. Il secondo motivo del ricorso principale.
7.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano sia la violazione di legge (art.
360 n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 2390 e 2391 c.c.), sia il difetto di
motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Lamentano che la Corte d’appello, rigettando la domanda di risarcimento
per mancanza di prova dell’esistenza del danno, avrebbe violato gli artt.
2390 e 2391 c.c., in base ai quali la sola esistenza d’un conflitto d’interessi
tra l’amministratore e la società legittimerebbe quest’ultima a pretendere il
risarcimento del danno.
Aggiungono altresì che, negando l’esistenza d’un danno ampiamente
provato, la Corte d’appello non avrebbe motivato adeguatamente la propria
decisione.
Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: “L’art. 2390 del codice
civile, nonché l’art. 2391 del codice civile, deve essere interpretato nel
senso che l’amministratore riconosciuto in conflitto di interessi risponde dei
danni verso la società nel caso di un conflitto potenziale di interessi”.

7.2. Il motivo è inammissibile con riferimento a ciascuno dei due profili in
cui si articola.

7.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è
inammissibile perché concluso da un quesito di diritto non pertinente.
Il punto di diritto messo in discussione dal ricorso non è, infatti, stabilire se
l’amministratore che abbia agito in conflitto di interessi con la società debba

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e

autonoma anziché incidentale può sempre convertirsi in quest’ultima e

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Udienza del 26 novembre
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rispondere dei danni a questa causati (del che nessuno dubita); ma è la ben
diversa questione di stabilire se il mero accertamento del conflitto di
interessi, anche in assenza della prova del danno, basti ex se a pronunciare
una sentenza di condanna.

inammissibile per due ragioni: sia perché privo della chiara indicazione del
fatti controverso, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.; sia perché nella sostanza
chiede alla Corte di rivalutare il giudizio di fatto in base al quale la Corte
d’appello ha escluso la sussistenza d’un danno risarcibile.

8. Il ricorso incidentale.
8.1. Col proprio ricorso incidentale il sig. Luigi Dal Cason lamenta che la
sentenza d’appello sia incorsa sia in violazione di legge (ex art. 360 n. 3, in
relazione agli artt. 278 c.p.c., 1950 e 1954 c.c.), sia in difetto di
motivazione (ex art. 360, n. 5, c.p.c.), nella parte in cui ha rigettato la
propria domanda riconvenzionale di regresso nei confronti della SMEX.
Espone il sig. Luigi Dal Cason che la sua domanda, con la quale intendeva
essere tenuto indenne dalla SMEX per le somme che, nella veste di suo
fideiussore, fosse stato costretto a pagare in futuro, era stata rigettata dalla
Corte d’appello sul presupposto che il fideiussore non possa agire in
regresso prima ancora di avere pagato l’obbligazione principale.
Così statuendo, tuttavia, la Corte d’appello aveva malamente qualificato la
domanda, in quanto egli non avrebbe mai chiesto una sentenza
condizionata, ma una condanna generica ai sensi dell’art. 278 c.p.c..

8.2. La sentenza d’appello è stata depositata il 2.3.2009, e non è stata
notificata.
Il termine ex art. 327 c.p.c. per impugnarla è dunque scaduto il 16.4.2010.
Il controricorso del sig. Luigi Dal Cason è stato notificato alla SMEX il
25.5.2010.
Esso è ovviamente ammissibile, ancorché tardivo, ai sensi dell’art. 334,
comma 1, c.p.c..

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7.4. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è

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Udienza del 26 novembre
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Tuttavia, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso principale, quello
incidentale tardivo va dichiarato inefficace, ai sensi del secondo comma
dell’art. 334 c.p.c..

9. Le spese di lite.

compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.q.m.

la Corte di cassazione:
– ) dichiara inammissibile il ricorso principale;
– ) dichiara inefficace il ricorso incidentale;
– ) compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 26 novembre 2013.

La reciproca soccombenza costituisce un giusto motivo per la

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