Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2418 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 03/02/2021), n.2418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16331-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

T.M.;

– intimati –

e da

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A MORDINI 14,

presso lo studio dell’avvocato EUGENIO GIANALBERTO TRAMONTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO ORZAN;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 102/2013 della COMM. TRIB. REG. FRIULI VENEZIA

GIULIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 102/9/13 pubblicata il 17 dicembre 2013 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Gorizia n. 176/1/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da T.M. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stata determinata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, la plusvalenza conseguente alla compravendita di immobili siti nel comune di (OMISSIS) ed il conseguente reddito soggetto a tassazione separata IRPEF pari ad Euro 26.101,00, ed ha compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;

che la Commissione tributaria regionale ha affermato che l’Ufficio aveva erroneamente considerato edificabili i terreni oggetto della vendita da parte del contribuente e della plusvalenza in questione, sulla base di elementi non idonei ai fini in esame, quali l’edificabilità di un terreno adiacente e le mere possibilità future di modifiche del piano particolareggiato comunale, possibilità che la Commissione tributaria ha ritenuto da escludere sulla base del piano particolareggiato comunale vigente che destina i terreni in questione ad area verde ove non è ipotizzabile l’edificabilità da parte di privati;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che T.M. resiste con controricorso, ricorso incidentale (sul capo della sentenza relativo alle spese) e memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che i terreni oggetto della compravendita in questione pacificamente appartenevano alla zona individuata dal Piano Regolatore Generale nella categoria denominata E, sottocategoria E1/3 parchi pubblici o privati da convenzionare ricadenti in zona di tutela ambientale, e comunque dotati di potenziale edificatorio, per cui legittimo doveva considerarsi l’accertamento del reddito contestato in considerazione dell’incremento di valore dei beni ceduti;

che con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta l’illegittimo regolamento delle spese da parte del giudice dell’appello che ha motivato la loro compensazione con l’incertezza della materia in ordine alla classificazione edificatoria dell’area nel caso concreto, in palese contraddizione con la motivazione della sentenza in cui si afferma con certezza la non edificabilità dell’area;

che il ricorso principale è fondato. Anche a non voler considerare applicabile il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, alla fattispecie per cui è giudizio che si riferisce ad accertamento di epoca precedente all’entrata in vigore della norma, va comunque applicato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), che prevede, fra i redditi tassabili, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. E’ pacifico in causa che i terreni oggetto della compravendita, pur non essendo edificabili, erano comunque destinati a parchi pubblici o privati da convenzionare. Per costante giurisprudenza di questa Corte in tema di IRPEF, l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l’oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, sicchè la relativa cessione a titolo oneroso è idonea a determinare l’insorgenza di una plusvalenza imponibile D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b)” (Cass. n. 14503 del 2016); In caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio questa Corte ha affermato che in tema di accertamento ai fini IRPEF, le aree destinate ad opere di urbanizzazione per servizi di quartiere con particolare destinazione, fra l’altro, a verde pubblico, sono da ritenersi edificabili, comportando, in caso di relativa cessione a titolo oneroso, la determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 10, lett. b), tenuto conto che la norma non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all’edilizia residenziale (Cass. n. 15320 del 2013);

che è conseguentemente vana la difesa del controricorrente che afferma e dimostra la natura non edificabile dei terreni in questione in quanto la tassabilità del reddito per plusvalenza non è data dalla potenziale edificabilità futura del suolo, ed in tal senso è irrilevante il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, ma dalla stessa destinazione, riconosciuta dallo stesso contribuente che sottolinea come il PRGC vigente all’epoca della cessione in questione, permetteva eventuali edificazioni in zona “E”, sottocategoria “E6” per la realizzazione delle diverse attrezzature (spogliatoi, edifici di servizio, palestre), mentre l’esclusione dell’edificabilità a scopo residenziale, pure sottolineata dal medesimo contribuente, non rileva ai fini in esame, stante il principio di diritto sopra ricordato e che si intende ora ribadire;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

che il ricorso incidentale è assorbito;

che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre le spese dei giudizi di merito restano compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensa le spese dei gradi di merito; condanna T.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.300,00 e delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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