Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2418 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BARRIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25626/2008 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CANEPA Enrico, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1034/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

28/09/07, depositata il 17/10/2007;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c.. La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da D.A. contro l’Inps diretta all’accertamento del suo diritto alla rivalutazione del periodo contributivo L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, per esposizione all’amianto.

La Corte faceva proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio circa l’esposizione del lavoratore a una concentrazione di fibre di amianto inferiore a 0,1 fibre il centimetro cubo, rilevando che tali conclusioni erano basate su un attento esame del caso, tenendo conto delle caratteristiche dell’attività svolta dal ricorrente, accertata sulla base sia delle deposizioni testimoniali che delle informazioni assunte dal titolare dell’azienda e in particolare della circostanza che l’officina presso cui il lavoratore operava acquistava ceppi per freni già pronti e non era quindi necessaria la lavorazione meccanica dei ferodi.

Il D. ricorre per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.

Il ricorso, che denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione è qualificabile come manifestamente infondato.

Deve rilevarsi, infatti, che non può ritenersi rilevante come vizio della motivazione deducibile in cassazione, che in un precedente giudizio, relativo ad altro lavoratore, lo stesso consulente fosse pervenuto a conclusioni difformi; che la doglianza di avere disatteso la prova testimoniale è inammissibilmente generica; che non è dedotta la tempestiva denuncia nel giudizio di merito delle denunciate nullità della c.t.u. per irritualità nell’assunzione di informazioni.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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