Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24179 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20086-2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MICALI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2144/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

3/12/2013, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del resistente che si riporta

ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Mistretta che aveva a sua volta rigettato la domanda di P.G. volta al riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 18 del 1980, art. 1 e la pensione di inabilità disciplinata dalla L. n. 118 del 1971, art. 12.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre P.G. che articola due motivi cui resiste l’Inps con tempestivo controricorso.

Il Ministero dell’economia e delle Finanze è rimasto intimato.

3. Tanto premesso va rilevato che, per quel che qui ancora interessa, la Corte territoriale ha rigettato la domanda di pensione azionata dal ricorrente, avendo verificato l’insussistenza del requisito reddituale necessario per il conseguimento della prestazione al pari di quello sanitario e da verificarsi sulla base del reddito percepito sia dall’invalido che dal coniuge.

3.1. Nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari del requisito sanitario e di quello socio – economico (c.d. incollocazione al lavoro), costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 16395/2008 e recentemente Cass. n. 11966 del 2015 in motivazione). Il giudice, poi, ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che in primo grado le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per se sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello (cfr. Cass. 10.4.2013 n. 8764).

3.2. Nella specie la Corte territoriale ha verificato che il ricorrente, cui il giudice di primo grado aveva negato le prestazioni avendo escluso che sussistessero le condizioni sanitarie necessarie al conseguimento delle stesse, non era in possesso di un reddito, proprio e del coniuge, che potesse consentire il riconoscimento della pensione chiesta seppur nel limitato arco temporale tra la presentazione della domanda ed il compimento del sessantacinquesimo anno di età (altro requisito costitutivo necessario per il conseguimento della prestazione).

3.3. La censura, inammissibile nella parte in cui non chiarisce se dove e quando era stata allegata documentazione da cui evincere in concreto l’esistenza del requisito reddituale sin dal primo grado, investe poi specificatamente la scelta della Corte di considerare computabile il reddito del coniuge ai fini dell’integrazione del requisito economico, costitutivo del diritto alla pensione di inabilità civile.

Su tale questione ha inciso lo ius superveniens costituito dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, commi 5 e 6, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99 (“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”).

Prima di tale ultimo intervento legislativo questa Corte aveva ritenuto che “ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata” (cfr. Cass. nn. 16363/2002, 16311/2002, 12266/2003, 14126/2006, 13261/2007, n. 4677, 5003, 5009, 5016 del 2011 e 10658 del 2012).

3.4. Con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, all’art. 10, comma 5, ha inserito, dopo il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, il legislatore ha stabilito che: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. In numerose sentenze (cfr. Cass. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013 e, recentemente, Cass. n. 11688 del 2015 ed ivi numerosi riferimenti) è stato affermato che con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che, avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub indice.

Il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute. Peraltro, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono recuperabili purchè il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso (cfr. Cass. n. 26120 del 2014 ed anche Cass. n. 19658 del 2012).

3.5. Nel caso in esame la Corte ha accertato che dal cumulo dei redditi del ricorrente con quelli del coniuge deriva il superamento dei limiti fissati per il riconoscimento della prestazione assistenziale azionata.

3.6. Non trova applicazione la novella legislativa che introduce quale requisito il solo reddito dell’invalido atteso che il P., nato il (OMISSIS), a quella data (il (OMISSIS)) aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno di età e, pertanto, non poteva più beneficiare delle prestazioni assistenziali azionate.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato.

Le spese vanno dichiarate non ripetibili nel ricorso dei presupposti di cui all’art. 152 disp.att. c.p.c..

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater del dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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