Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24179 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/09/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 27/09/2019), n.24179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17487-2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Terenzio 7,

presso lo studio dell’avvocato Orazio Abbamonte, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana

257, presso lo Studio Limatola, rappresentato e difeso dall’avvocato

Gianluca Flammia;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, depositata il

07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2019 dal Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria.

Fatto

RILEVATO

che:

-il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da R.A. all’avvocato S.L. ed avente ad oggetto l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dall’adito Tribunale di Napoli in composizione monocratica a seguito dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale nel 2013 e con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, a favore del legale, del saldo ancora dovuto per l’attività professionale da quest’ultimo svolta nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico dell’ingiunto;

– l’ordinanza impugnata aveva respinto l’opposizione ritenendo,

da una parte corretta la quantificazione del compenso spettante al difensore come determinata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 127 del 2004 perchè l’attività svolta risaliva al periodo di validità degli stessi e, dall’altra, documentalmente provata la prestazione svolta dal legale;

– la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta dall’originario opponente sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso l’avvocato S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per giudicato proposta dal controricorrente, il quale sostiene che avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. comunicata a mezzo pec il 7 maggio 2015 e notificata ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 170 e 325 c.p.c. il 28 maggio 2015, avrebbe dovuto essere notificato l’appello entro il termine del 6 giugno 2015 ovvero, al massimo, entro il 27 giugno 2015;

– poichè la notifica era avvenuta a mezzo pec il 1 luglio 2015, dopo cioè la scadenza del termine per l’appello, il ricorso per cassazione era inammissibile;

– l’eccezione è infondata;

– l’azione per la condanna del cliente al pagamento del compenso dovuto era stata ritualmente instaurata con ricorso monitorio accolto dal tribunale che emetteva il decreto ingiuntivo n. 8589/2013, a sua volta ritualmente opposto nella forma del procedimento sommario “speciale” come disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, applicabile ratione temporis;

– tale norma espressamente prevede che l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile;

– pertanto, il ricorso in cassazione è ammissibile e nel caso di specie è avvenuto entro il termine di sessanta giorni cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 decorrente dalla notifica dell’ordinanza effettuata a tal fine il 28 maggio 2015;

– il controricorrente eccepiva, inoltre, che la procedura prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011 poteva essere utilizzata solo per i compensi maturati per prestazioni professionali in giudizi civili, mentre nel caso di specie i compensi inerivano l’attività professionale svolta nell’ambito di un procedimento penale riguardante il sig. R.;

– l’eccezione è infondata perchè la limitazione prospettata nella giurisprudenza richiamata dal controricorrente riguarda la L. n. 794 del 1942, art. 28 e non il modello processuale disciplinato dall’14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, come confermato nella ricostruzione interpretativa delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4485/2018;

– la L. n. 794 del 1942, art. 28, in particolare, prevede che per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 c.p.c. e segg., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14;

– la disposizione in esame è inserita nella legge che disciplina “Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile” il cui regime processuale è stato integrato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 che ha sostituito il precedente procedimento camerale;

– il modello processuale di rito sommario “speciale” introdotto dall’art. 14 D.Lgs. cit., tuttavia, non esaurisce la sua applicazione alle controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, essendo espressamente previsto (nel comma 1) che esso regoli anche l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali;

– poichè nel caso di specie l’avvocato ha proceduto al recupero dei compensi dovuti con l’ordinario procedimento monitorio, non rilevano le questioni connesse all’ambito applicativo della L. n. 794 del 1992, art. 28 e dunque l’eccezione è infondata;

– ha eccepito altresì il controricorrente che lo speciale procedimento camerale di liquidazione degli onorari e diritti dell’avvocato previsto prima dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss. ed ora dal D.Lgs. n. 150 del 2011 non sarebbe applicabile in caso di contestazione sull’esistenza del rapporto di clientela, sull’avvenuta transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum;

– l’eccezione è infondata oltre che per quanto appena chiarito in ordine alla irrilevanza nel caso di specie della previsione della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss. anche perchè costituisce principio ormai consolidato a seguito della medesima sentenza n. 4485/2918 delle Sezioni Unite di questa Corte che la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur” (cfr. prima della sentenza n. 4485/2018, e Cass. 4002/2016 e 5843/2017);

– passando all’esame dei motivi del ricorso, il primo -con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, secondo periodo, dell’art. 50 quater c.p.c. per avere il Tribunale di Napoli illegittimamente giudicato in composizione monocratica anzichè in composizione collegiale è fondato;

– l’art. 14 comma 2 del D.Lgs. cit. espressamente prevede che il tribunale decida in composizione collegiale e

– il secondo motivo – con cui si deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9 comma 3, conv. in L. n. 27 del 2012 nonchè del D.M. n. 140 del 2012, art. 1 per avere determinato il compenso in virtù dei parametri non più in vigore al momento della conclusione della prestazione del professionista – è assorbito dall’accoglimento del primo motivo;

– il terzo motivo – con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della decisione per mancanza del contenuto minimo di motivazione richiesto dall’art. 132 c.p.c., n. 4 – è pure assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso;

– a seguito dell’accoglimento del primo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e disposto il rinvio del presente giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati nonchè per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione collegiale anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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