Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24179 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24179 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 23286-2010 proposto da:
GALANTE

SANDRO

GLNSDR47R24E263P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 131, presso lo
studio dell’avvocato IANNELLI ANTONIO che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 0111.1ses.
2013
1887

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso
lo studio dell’avvocato SILVESTRI RENATO, che la

Data pubblicazione: 25/10/2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8706/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2009 R.G.N.
7610/2005;

udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato MATTEI STEFANO per delega SILVESTRI
RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

a

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Sandro Galante chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma,
pubblicata il 29 settembre 2009, che riformando la decisione del Tribunale di Tivoli
ha rigettato il suo ricorso nei confronti di Rete ferroviaria italiana spa.
La domanda concerneva la misura della indennità prevista per i ferrovieri dalla
contrattazione collettiva in aggiunta al trattamento INPS in caso di malattia.
La sentenza del Tribunale, in accoglimento della domanda, aveva condannato la
società al pagamento di 235,66 euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di
differenze sul trattamento spettante in relazione ai giorni di assenza per malattia
cumulati dall’attore negli anni dal luglio 1998 all’ottobre 2001.
La disputa concerne la computabilità o meno, ai fini della determinazione della
indennità aggiuntiva, dei giorni in cui il dipendente assente per malattia sarebbe stato
comunque assente per turni di riposo o per festività. Secondo la Corte d’appello
l’indennità non spetta per questi giorni perché è funzionale a tenere indenne il
lavoratore dalla perdita dei maggiori importi che avrebbe percepito se fosse rimasto
in servizio e quindi dalla perdita di eventuali competenze aggiuntive rispetto alla
retribuzione fissa (indennità di utilizzazione, indennità di turno, ecc…) non certo ad
erogare al lavoratore assente per malattia un trattamento maggiore di quello che
avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio o se fosse stato assente per ferie.
Il ricorso è articolato in cinque motivi. Rete ferroviaria italiana si è difesa con
controricorso.
Con il primo motivo si sostiene che la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 48.5
dell’allegato 7 ceni 1990-1992, anziché l’art. 56, punto 8, lett. a) del ceni 1996-1999.
Tuttavia lo stesso ricorrente riconosce che le due norme “hanno contenuto pressoché
identico” ed in effetti non vi sono differenze che incidono in maniera degna di rilievo
sulla soluzione della questione oggetto della controversia. Il motivo pertanto è
infondato.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione alla
interpretazione delle due previsioni contrattuali su indicate. Con il terzo ed il quarto
motivo, si denunzia, rispettivamente, la violazione dell’art. 1363 e 1371 c.c.
I tre motivi sono infondati. L’art. 56 cit. sancisce: “Per i giorni di malattia al
dipendente viene corrisposta, a decorrere dall’ottavo giorno un’indennità sostitutiva

Ricorso n. 23286.10
Udienza 22 maggio 2013
Pietro Curzio, est – . ore

1

(..\,

Ragioni della decisione

Ricorso n. 23286.10
Udienza 22 maggio 2013
Pietro Curzio, esie
2

tilde

giornaliera di importo pari all’indennità quadri o all’indennità diutilizzazione
spettante nelle giornate di ferie, non cumulabile con altre indennità”.
L’indennità di utilizzazione, cui la norma fa riferimento, viene corrisposta al
lavoratore che non è in malattia solo nei giorni in cui lavora e non in quelli di riposo e
festivi.
Secondo la Corte d’appello ciò vale anche per il lavoratore in malattia, secondo il
ricorrente tale interpretazione viola i criteri di cui agli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c.
L’affermazione del ricorrente è apodittica, mentre è la lettura della norma fornita
dalla Corte è aderente al dato letterale, che richiama l’indennità di utilizzazione e
quindi l’istituto con le sue caratteristiche ed il suo trattamento.
Ma anche sul piano della interpretazione ex art. 1363 c.c., la lettura complessiva del
testo induce ad escludere che si siano state volute introdurre differenziazioni di
trattamento tali per cui il lavoratore in servizio verrebbe a percepire una indennità di
importo inferiore a quello del lavoratore in malattia. Che quest’ultimo debba essere
tutelato è pacifico, ma che debba percepire un trattamento più favorevole di colui che
ha svolto l’attività lavorativa non sarebbe coerente con il sistema. Quanto poi alla
pretesa violazione dell’art. 1371 c.c., la censura non considera che tale canone opera
solo se,applicate le regole ermeneutiche previste dagli articoli precedenti / il significato
del negozio rimane oscuro, il che non vale nel caso in esame.
Con il quinto motivo si denunzia ‘contraddittorietà’ della motivazione circa la non
spettanza dell’indennità per i giorni festivi o di riposo cadenti nel periodo di malattia
del dipendente. Tale motivo è inammissibile perché il preteso vizio della motivazione
non è prospettato con riferimento all’accertamento di un fatto, ma ad una questione
prettamente giuridica. Questa Suprema Corte ha costantemente affermato in
proposito: “Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360, n. 5,c.p.c. così come
modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto”
controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente,
dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma
un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto
costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè
un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e
decisivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso
con cui ci si era limitati a denunciare la mancata motivazione da parte del giudice in
ordine alle argomentazioni esposte dal ricorrente nel giudizio di appello, senza, però,

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in 1.100,00 euro per compensi professionali, 50,00
euro per spese borsuali, oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2013.

individuare i fatti specifici, controversi e decisivi in relazione ai quali si assumeva
fosse carente la motivazione medesima)” (Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; ma
cfr.,anche, Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese devono essere poste a carico del ricorrente, che perde il giudizio, secondo la
regola generale fissata dal codice.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA