Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24179 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3024/2012 proposto da:

Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo studio del dott.

P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Rodio Raffaele

Guido, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Tra.de.co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n.6,

presso lo studio dell’avvocato Conte Giuseppe, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Comune di Altamura convenne in giudizio la TRADECO srl e chiese di dichiarare la nullità di una transazione stipulata tra le parti il 3 dicembre 1999, che prevedeva l’obbligo del Comune di pagare somme cospicue a titolo di revisione prezzi e aggiornamento del canone per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, e di provvedere alle conseguenziali domande restitutorie.

1.1.- A fondamento della denunciata nullità della transazione, il Comune aveva dedotto l’illiceità delle pattuizioni inserite nel contratto base, stipulato in data 12 marzo 1993 (con cui era stato rinnovato un precedente contratto del 28 novembre 1985) e, in subordine, l’invalidità della transazione per errore, essendo la revisione prezzi vietata dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 3, comma 1, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, che aveva eliminato la possibilità di prevederla, già riconosciuta dalla L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33, comma 3.

2.- Il Tribunale rigettò la domanda e, in accoglimento della riconvenzionale del TRADECO, condannò il Comune di Altamura al pagamento.

3.- Il gravame del Comune è stato rigettato con sentenza in data 24 giugno 2011 della Corte d’appello di Bari, la quale ha ritenuto insussistente l’invalidità dell’ipotizzata transazione su titolo nullo (art. 1972 c.c.), rilevando l’inapplicabilità del divieto di revisione prezzi previsto dal D.L. n. 333 del 1992, conv. dalla L. n. 359 del 1992, per le seguenti ragioni: perchè il rapporto tra le parti era qualificabile come concessione di servizi e non come appalto di servizi; perchè il suddetto divieto non era applicabile ratione temporis, costituendo l’atto del 1993 (seppur qualificabile come contratto) una mera rinnovazione di quello del 1985, con riproduzione della clausola sulla revisione prezzi; perchè non era ravvisabile uno sviamento della causa del contratto, in considerazione dello scopo di interesse pubblico tipico della concessione di servizio pubblico. Inoltre, la Corte ha ritenuto non configurabile l’invalidità della transazione per errore di diritto, sulla base delle seguenti ragioni: perchè la questione della revisione prezzi aveva costituito oggetto di controversia tra le parti (art. 1969 c.c.); perchè di tale presunto errore il Comune era o doveva essere a conoscenza, trattandosi di normativa imperativa; perchè l’eventuale errore di diritto sarebbe stato limitato al periodo tra la stipula del contratto (12 marzo 1993) e la data di entrata in vigore della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 (che aveva previsto nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa l’introduzione di una clausola di revisione periodica del prezzo); perchè il Comune non aveva un interesse concreto ad invocare il suddetto errore, avendo la società rinunciato alla revisione per l’anno 1993.

4.- Avverso questa sentenza il Comune di Altamura ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, cui si è opposta la TRADECO con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 1 e 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 26 e vizio motivazionale, per avere qualificato il rapporto contrattuale come concessione di servizio pubblico, mentre si trattava di appalto di servizi, come ritenuto dalle parti nel giudizio e negli atti contrattuali.

1.1.- Il motivo è inammissibile perchè aspecifico ed inconferente rispetto all’oggetto della censura.

A sostegno della denuncia di erronea interpretazione degli atti contrattuali, il motivo contiene una censura formulata con riferimento alla violazione delle norme regolatrici del rapporto sostanziale, mentre avrebbe dovuto esserlo con riferimento all’art. 1362 ss. c.c., mediante la puntuale dimostrazione della mancata applicazione o violazione di ben determinati canoni ermeneutici o del vizio di motivazione al riguardo, riportando il testo integrale degli atti o della parte di essi in contestazione.

Il motivo in esame, da un lato, non riporta il testo degli atti contrattuali cui fa riferimento e, dall’altro, si risolve in una mera critica del convincimento cui è pervenuto il giudice di merito, mediante l’apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione a quella desumibile dalla sentenza impugnata, al fine di indurre questa Corte ad un improprio riesame del merito della causa.

2.- Segue nell’ordine logico l’esame del quinto motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dei parametri normativi sopra indicati, nonchè vizio motivazionale, per avere ritenuto che la fonte del rapporto fosse da individuare nel contratto del 1985, anzichè correttamente nell’atto del 1993, cioè successivo al D.L. n. 333 del 1992 che aveva vietato la revisione prezzi, e quindi per avere ritenuto che quello del 1993 costituisse mera rinnovazione o proroga del contratto originario, mentre si trattava di un atto diverso e autonomo, soggetto al divieto di revisione.

2.1.- Il motivo censura la ratio decidendi – che è da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata – con la quale i giudici di merito hanno ritenuto infondata la domanda del Comune di Altamura anche nella prospettiva che il rapporto inter partes avesse natura di appalto di servizi (e non di concessione), avendo giudicato inconferente il divieto di revisione prezzi posto dalla citata normativa del 1992, alla luce della normativa applicabile che era quella vigente all’epoca di stipulazione del primo contratto (del 1985) che era stato soltanto rinnovato o prorogato nel 1993.

La censura in esame, tuttavia, riguardando anch’essa l’interpretazione degli atti contrattuali, si espone alle medesime ragioni di inammissibilità del primo motivo, anche in considerazione del fatto che il testo dei due contratti non è riprodotto nel motivo, quantomeno nelle parti in contestazione, sicchè questa Corte non è stata messa in condizione di valutare se quello del 1993 costituisca un contratto autonomo o una mera rinnovazione di quello originario.

3.- Restano conseguentemente assorbiti i seguenti motivi: il secondo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992 cit., art. 3 conv. in L. n. 359 del 1992 cit., della L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33, art. 1664 c.c. e vizio motivazionale, per avere ritenuto applicabile a un appalto di servizi, sottoscritto nel 1993, la clausola di revisione prezzi che si assume nulla, con conseguente nullità della transazione, a norma dell’art. 1972 c.c.; il terzo motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 3 conv. in L. n. 359 del 1992, L. n. 41 del 1986, art. 33, del D.P.R. n. 915 del 1982, artt. 1 e 8 e art. 1972 c.c. e vizio motivazionale, per avere ritenuto non configurabile l’illiceità della causa del contratto, richiamando la funzione economico-sociale della concessione di servizio pubblico, mentre la determinazione del prezzo era avvenuta in violazione di norma imperativa; il quarto motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri sopra indicati, nonchè vizio motivazionale, per avere escluso la nullità della transazione per sviamento della causa tipica del contratto; il sesto motivo, riguardante sempre la nullità della transazione per l’illiceità della clausola di revisione prezzi contenuta nel contratto del 1993.

4.- Con il settimo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri, nonchè dell’art. 1969 c.c., e vizio motivazionale, in ordine alla asserita invalidità della transazione per errore di diritto, che era stata esclusa nella sentenza impugnata sulla base di ragioni inconsistenti: la prima, secondo la quale la clausola era stata oggetto di trattative che condussero alla transazione, mentre vi era stato un errore di diritto riferibile all’interpretazione di norme di legge; la seconda, in base alla quale non era verosimile che la pubblica amministrazione ignorasse le norme del D.L. n. 333 del 1992 che vietavano la revisione prezzi; la terza, secondo la quale si verteva in tema di concessione di servizi.

Con l’ottavo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri da ultimo indicati e vizio motivazionale, per avere escluso l’errore di diritto ai fini dell’annullamento della transazione, erroneamente rilevando l’esistenza di una controversia sulla clausola revisionale.

4.1.- Le censure proposte nei motivi in esame sono inammissibili: quelle riguardanti l’esistenza di trattative e la inverosimiglianza dell’errore interpretativo del Comune nella stipulazione della transazione, perchè, oltre a risolversi in una sterile critica dell’interpretazione degli atti contrattuali seguita dai giudici di merito, non chiariscono se e quale sia stato l’errore di diritto che in concreto avrebbe viziato la transazione; quella riguardante la natura del rapporto tra le parti (concessione o appalto di servizi) si espone alla medesime osservazioni svolte in relazione al primo motivo (v. sub 1.1).

Inoltre, entrambi i motivi non censurano l’ulteriore ratio decidendi – da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata – secondo la quale il Comune di Altamura non aveva interesse ad invocare il suddetto errore di diritto, avendo la società rinunciato alla revisione prezzi per l’anno 1993, al quale soltanto sarebbe stato applicabile il divieto di revisione introdotto dalla normativa intervenuta nel 1992.

5.- Con il nono motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 3 conv. in L. n. 359 del 1992, della L.n. 41 del 1986, art. 33, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 265 e art. 1164 c.c., e vizio di motivazione, per avere ritenuto inapplicabile il principio di invarianza del canone che caratterizza le concessioni di servizi (ipotizzando che di concessione si tratti).

5.1.- Il motivo è inammissibile, invocando astrattamente il principio della normale invarianza del canone concessorio, ma omette di ricordare che tale principio è derogabile (v. Cons. di Stato, sez. 5^, n. 388 e 3335 del 2006), com’è avvenuto nella fattispecie – con la quale il ricorrente non si confronta – con apposita clausola del capitolato d’oneri che prevedeva uno specifico meccanismo revisionale.

6.- Con il decimo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri suindicati e vizio motivazionale, per avere ritenuto che le parti, mediante un richiamo alle disposizioni della L. n. 41 del 1986, avessero inteso derogare a una disciplina imperativa e inderogabile qual era quella in tema di revisione prezzi.

6.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di analoghi argomenti già contenuti nei precedenti motivi e nella critica dell’interpretazione degli atti contrattuali concernenti la previsione della revisione prezzi.

7.- Con l’undicesimo motivo è denunciata l’ingiustizia della condanna alle spese del giudizio, in considerazione della complessità della controversia.

7.1.- Il motivo è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005).

8.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

9.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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