Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24179 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 08/09/2021), n.24179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20670-2016 proposto da:

ASSOCIAZIONE DARSENA CAVALLEGGERI SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A

RESPONSABILITA’ LIMITATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIA NUOVA, 96/C, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GABBANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO D’AMICO;

– ricorrente –

nonché contro

CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE LIVORNESI, elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato

GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO

LASCIALFARI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1546/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’associazione Darsena Cavalleggeri conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Livorno il consorzio di bonifica Colline Livornesi chiedendo la risoluzione per inadempimento della convenzione stipulata nel 1997 e il risarcimento dei danni.

L’attrice esponeva che il consorzio l’aveva autorizzata a servirsi della foce del canale di bonifica sito nel Comune di (OMISSIS), per l’alaggio di imbarcazioni e lo svolgimento di altre attività associative contro il pagamento di un canone e la realizzazione in loco di alcuni interventi di manutenzione straordinaria. I lavori, eseguiti a regola d’arte per Euro 131.628,96 oltre a Euro 48.107 per tecnici e materiali, erano stati accettati dal consorzio il 26 gennaio 2001 ma successivamente le autorità amministrative avevano sollevato riserve sull’utilizzo turistico ricreativo della foce ed infine lo avevano vietato, in quanto il consorzio era sprovvisto di concessioni demaniali marittime diverse dallo scarico delle acque di bonifica. In tale contesto era innegabile a parere dell’attrice l’imputabilità dell’inadempimento a colpa grave del consorzio rivelatosi incapace di fornire le prestazioni promesse e, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Darsena quantificati in complessivi Euro 600.000.

2. Il consorzio di bonifica Colline Livornesi si costituiva in giudizio e chiedeva in via riconvenzionale di imputare la risoluzione della convenzione alla controparte, condannandola al risarcimento dei danni, anche d’immagine, subiti dal Consorzio.

3. Il Tribunale all’esito dell’istruttoria, espletata anche una consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava risolto per impossibilità sopravvenuta l’accordo negoziale e condannava il consorzio al pagamento di Euro 130.081 a favore della Darsena a titolo di indebito arricchimento. A parere del Tribunale la prosecuzione del rapporto in convenzione era stata interrotta dal Comune di Rosignano Marittimo sulla base di una nuova valutazione amministrativa discrezionale della destinazione del bacino non prevista ab origine e non prevedibile giacché la programmazione dell’ambito demaniale neppure era stata trasferita al Comune, né gli atti autorizzatori rilasciati all’epoca dalle competenti autorità lo lasciavano presagire. Dunque, applicando in via analogica l’art. 2037 c.c., il consorzio, beneficiario in buona fede delle opere realizzate dalla Darsena, doveva corrisponderne il valore nel limite del proprio arricchimento rappresentato nella specie dalla quantificazione sopra evidenziata.

4. Avverso tale decisione il Consorzio interponeva appello, addebitando la risoluzione della convenzione al comportamento della controparte. La Darsena proponeva anch’essa appello in via incidentale e in via speculare riteneva responsabile della risoluzione il Consorzio.

5. La Corte d’Appello riteneva corretta la statuizione del giudice di primo grado in quanto vi era un fattore sopravvenuto incolpevole rispetto ai reciproci inadempimenti delle parti, dovendosi effettuare una valutazione comparativa e complessiva sull’imputabilità dell’inadempimento o dell’adempimento omesso o difettoso. A parere della Corte d’Appello, la causa essenziale della mancata esecuzione dell’accordo negoziale non doveva ricercarsi nella condotta delle parti bensì nella sopravvenuta impossibilità della prestazione, conseguente alla decisione amministrativa di inibire l’uso pubblico della foce del canale di bonifica. Come esattamente rilevato dal Tribunale, tale divieto di carattere assoluto non era sin dall’origine desumibile dalla normativa in vigore, ne era realisticamente prevedibile, anzi gli atti autorizzativi rilasciati in via preventiva degli organi preposti lasciavano supporre esattamente il contrario. L’amministrazione comunale, infatti, sul presupposto che in loco non erano previste destinazioni d’uso compatibili di tipo turistico ricreativo, con Delib. 25 febbraio 2003, aveva vietato il rilascio di concessioni demaniali marittime che non avessero pertinenza con gli scarichi esistenti rendendo impossibile l’esecuzione delle prestazioni a cui la Darsena era interessata, ivi compresa l’attività di alaggio delle imbarcazioni costituenti il primario impulso negoziale.

Nella ricostruzione del comportamento dei contraenti e della dinamica del rapporto negoziale, secondo la Corte d’Appello emergeva che il consorzio, dovendo procedere alla sistemazione dello sbocco al mare del canale di bonifica, aveva considerato innocuo ai propri fini l’allestimento dello scivolo di alaggio in acqua cui era interessata la Darsena e, pertanto, aveva ritenuto di sobbarcare a quest’ultima l’onere dei lavori mettendole a disposizione il bacino nella comune opinione che le opere prefigurate potessero rientrare nella sfera della manutenzione attribuita all’ente concessionario. Il Comune di Rosignano, invece, aveva espunto radicalmente l’area della foce dalla competenza gestionale del consorzio per inserirla a tutti gli effetti nell’ambito del demanio marittimo, così vanificando la possibilità di attuare il contratto nella sua configurazione originaria. A parere della Corte d’Appello le singole condotte delle parti, seppure costituenti inadempimenti, nell’economia sinallagmatica dell’accordo erano recessive rispetto alla sopravvenuta decisione amministrativa di vietare qualsiasi uso pubblico del bene. Pertanto, trattandosi di una causa sopravvenuta, doveva escludersi la nullità della convenzione per impossibilità dell’oggetto non essendovi dunque un vizio genetico tale da rendere il vincolo obbligatorio strutturalmente incapace di produrre effetti giuridici.

Dunque, l’impossibilità delle prestazioni reciproche era dipesa da un perentorio intervento amministrativo posteriore alla stipulazione, in grado di provocare di per sé la risoluzione dell’accordo contrattuale ex art. 1463 c.c. Il Comune di Rosignano Marittimo con missiva del 26 luglio 2001, infatti, aveva rilevato che il canale non era originariamente destinato ad uso pubblico, trattandosi di canale di scarico di impianto idrovoro.

Dovevano, pertanto, respingersi tanto l’appello principale proposto dal Consorzio quanto quello incidentale proposto dalla Darsena. Quanto invece al saldo dei rapporti economici tra le parti, a parere della Corte d’Appello l’effettivo arricchimento derivante dai lavori effettuati dalla Darsena non era l’intero importo complessivo degli stessi ma, sulla base di un giudizio equitativo, una somma pari a Euro 65.000.

6. L’associazione Darsena cavalleggeri ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

7. Il Consorzio di bonifica delle Colline Livornesi (oggi denominato n. 5 Toscana Costa) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’avvenuta applicazione nel caso di specie dell’art. 1463 c.c. in luogo degli artt. 1418 c.c., R.D. n. 368 del 1904, 132, 133, 134 e ss. in relazione all’art. 1346 c.c. per impossibilità giuridica assoluta originaria ad eseguire la prestazione cui si era obbligato il consorzio di bonifica Colline Livornesi.

La censura ha ad oggetto la nullità della convenzione stipulata dal consorzio per impossibilità dell’oggetto, non avendo questo mai avuto il titolo o la concessione che gli conferiva il potere di stipulare la convenzione. Il bene, infatti, sin dall’origine doveva qualificarsi come di demanio pubblico e non di demanio marittimo ad uso pubblico, pertanto, la Delib. Comune 25 febbraio 2003, n. 25 era solo ricognitiva e non costituiva un’impossibilità giuridica sopravvenuta, essendo il divieto di uso della foce del canale antecedente alla convenzione e derivante dalla normativa esistente alla data della sua stipula nel 1997.

Anche dalla natura e dallo statuto del Consorzio, ente di diritto pubblico soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 368 del 1904, emergeva l’esclusione della possibilità di una concessione d’uso non diretta alla destinazione di servizio delle aree.

La ricorrente richiama gli artt. 133 e 134 citato R.D. i quali elencano una serie di atti, opere ed attività assolutamente vietate per legge nei canali di bonifica e nelle loro varie pertinenzialità, comprese strade, argini, specchi d’acqua tra cui il passaggio via terra di mezzi, il passaggio di imbarcazioni e qualsiasi presenza continuata potenzialmente di ostacolo al corretto funzionamento dei canali di scarico delle acque. In tale ultimo caso è possibile ottenere una concessione del consorzio di bonifica affidatario della zona ma solo per attività funzionali allo sfruttamento dei terreni agricoli adiacenti al canale di bonifica, ovvero per consentire il deflusso agevole delle acque interne al mare, evitando che qualsiasi ostacolo naturale umano possa provocare impedimento al deflusso allagamenti/alluvioni.

Non sarebbe consentito l’uso del canale delle aree adiacenti per fini sportivi neppure per limitati periodi temporali durante l’anno. Pertanto, sarebbe nulla la convenzione predisposta dal consorzio che si fondava su un atto concessorio al privato del Consorzio in cambio di un canone annuo di pagamento.

Vi sarebbe dunque un errore di diritto nell’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale il Comune aveva sottratto il bene alla concessione del consorzio, inserendola nel demanio marittimo, in quanto il bene era già parte del demanio marittimo e in seguito alla Legge Bassanini al Comune erano state trasferite le competenze in ordine alla gestione di tali beni ferma l’obbligatorietà di mantenere la continuità dell’attività amministrativa già delle capitanerie di porto.

Il giudice dell’appello non avrebbe verificato il comportamento del consorzio che aveva concesso un diritto senza averne titolo e aveva omesso di tutelare in sede amministrativa gli interessi dell’altro contraente. Vi era dunque l’impossibilità giuridica originaria alla destinazione concessa dal Consorzio alla Darsena.

La sentenza, pertanto, dovrebbe essere cassata nella parte in cui non ha riconosciuto la nullità del contratto per impossibilità originaria della prestazione cui si era obbligato il consorzio senza averne alcun titolo dispositivo.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’omessa applicazione del dovere giuridico dell’obbligo di buona fede artt. 1173,1175,1337 c.c., in relazione all’avvenuta violazione dell’art. 2697 c.c. regolante la disciplina dell’onere della prova in materia di indebito oggettivo derivante da titolo originariamente inesistente o comunque invalido.

A parere della ricorrente vi sarebbe anche una violazione dell’obbligo di buona fede sin dalla nascita del vincolo negoziale da parte del Consorzio che non avrebbe eseguito l’obbligazione fondamentale di consentire l’uso dello specchio d’acqua alla Darsena per l’alaggio, il varo e la movimentazione dei natanti. Tale obbligazione era giuridicamente impossibile sin dall’origine, in quanto non rientrava nei fini statutari del Consorzio e non era compresa nei poteri derivanti dall’atto di concessione. Il Consorzio aveva taciuto tali aspetti, ottenendo dalla Darsena l’esecuzione dei lavori e in ciò violando l’obbligo di buona fede e di protezione degli interessi dell’altro contraente e di informazione, fonte di autonoma responsabilità risarcitoria.

Nella specie risulterebbe violato anche l’art. 2697 c.c. perché il consorzio non ha né allegato né fornito alcuna prova di aver posto in condizione la Darsena di conoscere effettivamente i suoi titoli concessori, anzi nel contratto si qualificava quale ente concessorio dell’area fino alla delimitazione segnata dalla recinzione esistente, ragione per cui il Consorzio aveva sostenuto che l’esecuzione dei lavori da parte della darsena fosse difforme da quella stabilita. I giudici della Corte d’Appello avrebbero violato la regola sull’onere della prova posta a carico del consorzio. La sentenza pertanto andrebbe cassata nella parte in cui non ha riconosciuto il comportamento di malafede del Consorzio nel corso dell’intera vicenda contrattuale, dall’origine, all’esecuzione fino alla fase processuale, in applicazione dell’art. 2697 c.c. con conseguente riconoscimento dell’inesistenza di comportamenti inadempienti o latamente inadempienti della Darsena con conseguente pieno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali diretti e indiretti sofferti.

2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

I consorzi di bonifica possono autorizzare, ai sensi del R.D. n. 368 del 1904, art. 134, lett. e), la navigazione nei corsi d’acqua con barche, sandali o altrimenti, nonché il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d’acqua ed argini, ed anche il transito di animali e bestiami di ogni sorta. Il successivo art. 135 medesimo R.D. prevede che i consorzi possano autorizzare tali attività con un semplice permesso scritto, subordinando le attività all’osservanza delle condizioni caso per caso prescritte.

Il regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi deve ritenersi ancora in vigore poiché per la esecuzione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che ha compiutamente disciplinato la materia, non è stato emanato un nuovo regolamento. Infatti il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del suddetto R.D. n. 215 del 1933 sia pure limitatamente ad alcuni articoli (da 1 a 53; da 74 a 121).

La convenzione tra il consorzio di bonifica e la ricorrente si colloca nell’alveo di tale disciplina e, dunque, non ha pregio la tesi secondo la quale il Consorzio non aveva il potere di stipulare la convenzione in esame. Peraltro, la ricorrente non specifica che tipo di canali erano oggetto della convenzione in quanto devono distinguersi i canali naturali da quelli artificiali, interamente costruiti per opera dell’uomo, e in tale ambito deve operarsi un ulteriore distinzione tra quelli costruiti dalla pubblica amministrazione e quelli costruiti da privati. Sono infatti considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”. In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d’acqua pubblici. Restano esclusi dal demanio idrico, invece, i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

In ogni caso, i Consorzi di bonifica sono concessionari ex lege dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento dell’attività istituzionale (v. Sez. 5, n. 19053-14, n. 16867-14, n. 22094-14) e la natura demaniale dei beni strumentali ai compiti dei consorzi di bonifica non esclude che quest’ultimi possiedano tali beni loro affidati in uso per legge, in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica;. (Sez. U, Sent. n. 1131 del 2014). In definitiva nell’ambito delle attribuzioni proprie dei consorzi di bonifica rientra anche la potestà concessoria ex R.D. n. 368 del 1904.

Ciò premesso deve osservarsi che il presunto motivo di nullità prospettato dalla ricorrente deriverebbe direttamente dalla legge e, dunque, avrebbe dovuto o potuto essere conosciuto anche dalla stessa Associazione Darsena la quale, dunque, non può dirsi ingannata o fuorviata dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che era nei suoi poteri conoscere ex art. 1338 c.c.

A tal proposito, infatti, occorre ribadire che “La responsabilità ex art. 1338 c.c., che costituisce una specificazione della responsabilità precontrattuale di cui all’articolo precedente, presuppone non solo la colpa di una parte nell’ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell’altra parte nel confidare nella sua validità” (Sez. L, Sent. n. 16508 del 2004).

Solo in tal caso, infatti, si giustificherebbe una responsabilità, peraltro di tipo precontrattuale mai azionata dalla ricorrente – a carico del consorzio di bonifica per tutelare la legittima aspettativa dell’associazione Darsena al perseguimento delle utilità cui essa mirava mediante la stipulazione del contratto. Pertanto, la specifica censura di violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative precedenti la stipula della convenzione, oltre ad essere del tutto infondata per quanto si è detto, sarebbe anche inammissibile perché introduce una questione nuova non corrispondente alla domanda di risoluzione per inadempimento che l’associazione aveva fatto valere con l’atto introduttivo del giudizio.

A tal proposito deve anche ribadirsi che dall’esecuzione di un contratto nullo – che si ripete è da escludersi nel caso in esame – ne deriva il diritto all’indennizzo per indebito oggettivo o se ne ricorrono i presupposti per arricchimento indebito ai sensi dell’art. 2041 c.c. quando in concreto il modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l’arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell’altra (Sez. 2, Sent. n. 20069 del 2018).

La giurisprudenza di questa Corte – pur costantemente mutuando, in caso di nullità del contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori da quella dell’indebito oggettivo – ha, tuttavia, chiarito che la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole dell’art. 2033 c.c. e ss., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 2010; Sez. 1. Sent. N. 21467 del 2005). Pertanto, l’associazione ricorrente avrebbe avuto comunque diritto solo all’indennizzo per l’indebito arricchimento del Consorzio come le è stato riconosciuto nella sentenza impugnata.

In conclusione la sentenza impugnata è conforme al seguente principio di diritto cui deve darsi continuità: “In caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della causa adquirendi comporta l’obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell’indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l’obbligo dell’accipiens risulta disciplinato dall’art. 2037 c.c., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell’opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento” (Sez. 3, Sent. n. 18185 del 2014).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di contestazione tra le parti: allestimento di un porticciolo per ormeggio da parte di Darsena.

A parere della ricorrente la ricostruzione dei fatti di causa sarebbe errata su un punto decisivo della controversia relativo al perfetto adempimento delle obbligazioni da parte della Darsena, che si era assunta l’obbligazione di redigere i progetti di ristrutturazione del sito secondo i disegni di massima allegati al contratto predisposto dal consorzio e, dunque, dallo stesso approvati. Sulla base di tali progetti e delle relative relazioni tecniche erano stati eseguiti i lavori, peraltro, sotto la supervisione del consorzio che li aveva accettati in data 27 gennaio 2001. Anche la consulenza tecnica aveva accertato che i lavori difformi dal progetto originario erano minimali, come confermato anche dal giudice di primo grado. Dunque, l’associazione Darsena aveva professionalmente e diligentemente adempiuto alle obbligazioni assunte. I lavori erano stati eseguiti su disegni di massima allegati alla convenzione predisposta dal consorzio ed eseguiti sotto la sua supervisione e accettati dal medesimo. L’Associazione Darsena aveva subito ingenti danni patrimoniali, avendo impiegato denari per la redazione di un progetto e per la sua realizzazione, compreso il costo del professionista e dell’appaltatore, senza godere dello specchio d’acqua promesso dal Consorzio per i 24 anni di durata del contratto e con la perdita della concessione del precedente scivolo di lancio in uso dal 1993.

La sentenza andrebbe dunque cassata con riconoscimento dei danni nella misura massima richiesta, compresa anche la perdita dei contributi sociali per il periodo di durata della concessione invalida.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 2037 c.c., in quanto non correttamente applicati i criteri di determinazione delle obbligazioni restitutorie e correlativa violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di motivazione sul punto.

A parere della ricorrente i criteri di quantificazione delle obbligazioni restitutorie sarebbero errati perché dovevano essere risarciti interamente i costi complessivi delle opere eseguite oltre ai danni patrimoniali.

La Corte d’Appello avrebbe errato nella quantificazione del danno o dell’indebito arricchimento senza tener conto degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria e in violazione deli poteri discrezionali di liquidazione equitativa.

4.1 I motivi terzo e quarto, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La ricorrente richiede una diversa valutazione degli elementi in base ai quali la Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto, conformemente al Tribunale di Livorno che non tutti i lavori effettuati fossero ricompresi nell’accordo intercorso con il Consorzio. Si tratta di un giudizio fondato su un accertamento di fatto che non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità se non per omesso esame di un fatto decisivo. Peraltro, parte delle censure non tengono conto dell’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata fondata sull’impossibilità sopravvenuta. La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto che nella specie non vi fosse alcun inadempimento rilevante da parte dei due contraenti e ha ritenuto risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti. Ne consegue che non essendoci stata affermazione di responsabilità per inadempimento di una delle due parti non può prendersi in considerazione il profilo del danno come richiesto dalla ricorrente. Per inciso deve anche osservarsi che l’aver ottenuto i permessi amministrativi per effettuare le opere, come rivendicato nel ricorso, lascia presupporre che le stesse erano legittime, smentendo ulteriormente la tesi dell’originaria illiceità della convenzione.

Infine, quanto alla quantificazione dell’indennità spettante all’associazione dilettantistica Darsena Cavaleggeri per l’indebito arricchimento del Consorzio la stessa, come del resto è evidenziato nel ricorso, è stata oggetto di una valutazione equitativa. La Corte d’Appello ha ritenuto che non fosse possibile calcolare analiticamente l’arricchimento in quanto relativo ad opere non commerciabili e prive di intrinseco valore di mercato. Infatti, il Consorzio si era giovato in buona fede delle opere di sistemazione della foce eseguite dall’associazione Darsena, ma tali opere avevano avuto carattere ipertrofico rispetto all’interesse del concessionario mirato alla sicurezza dello scarico al mare delle acque di bonifica ed indifferente alle strutture funzionali all’attività associativa della Darsena. In particolare, il Consorzio si era trovato in possesso di opere costose e superflue come la scogliera frangiflutti, lo scivolo di alaggio ed una lunga palificazione degli argini, prive di ogni intrinseco di valore di mercato e suscettibili addirittura di provocare ulteriori costi di demolizione smaltimento ai fini della sanatoria amministrativa richiesta.

Per questo motivo la Corte d’Appello ha ritenuto che il Tribunale avesse esagerato la stima della liquidazione dell’indennizzo all’associazione Darsena in complessivi Euro 130.081,21 e di conseguenza ha ridotto l’importo a Euro 65.000.

In relazione al quantum debeatur a titolo di indennizzo per l’indebito arricchimento del Consorzio, la soluzione adottata sul punto dalla Corte territoriale deve ritenersi conforme ai principi normativi di liquidazione giudiziale di equità. Va infatti qui ribadito che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. (norme applicabili anche in materia di determinazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.), costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c.; dando luogo non già ad un giudizio “di equità”, ma ad un giudizio “di diritto” caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale di natura meramente correttiva od integrativa. Ciò presuppone, dunque, non solo che sia provata l’esistenza di danni risarcibili, ma anche che risulti obiettivamente impossibile calcolare il quantum nel suo preciso ammontare. Sicché, in presenza di tali elementi, il potere-dovere del giudice di liquidare in via equitativa il danno è stato correttamente esercitato. Peraltro, la valutazione circa il mancato raggiungimento della prova sul quantum debeatur attiene ad una tipica quaestio facti rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, così da risultare insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. Nel caso di specie, come sopra si è evidenziato, la Corte di Appello ha dato conto delle ragioni per le quali doveva procedersi ad una liquidazione equitativa dell’indennizzo ed ha altresì ampiamente motivato il criterio in base al quale ha ritenuto congrua la somma di Euro 65.000,00.

In definitiva la ricorrente con i motivi in esame richiede una diversa valutazione dei medesimi fatti al fine di sostenere il suo diritto ad un maggior indennizzo per l’indebito arricchimento del Consorzio, attività non consentita al giudice di legittimità.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: ultrapetizione e violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c., violazione di legge, risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. violazione di legge, lesione diligenza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, artt. 1175,1176 e 1375 c.c. violazione di legge lesione dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico artt. 2699 e 2700 c.c.

La censura si incentra sull’inadempimento contrattuale dell’Associazione Darsena rilevante anche sul piano pubblicistico oltre che su quello privatistico come accertato dalle autorità preposte ai controlli. La convenzione assimilabile a un rapporto locativo e l’uso difforme della cosa locata costituirebbero un inadempimento immediatamente valutabile ai fini della risoluzione del contratto. La sentenza impugnata dunque avrebbe errato in quanto l’inadempimento della Darsena tale da risolvere il contratto era precedente rispetto a quello derivante dall’impossibilità sopravvenuta per la delibera del Comune. La Corte d’Appello, dunque, avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della Darsena ex art. 1453 c.c. e non per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 2033 c.c. in punto di quantificazione della misura dell’arricchimento violazione di legge ex art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione.

La quantificazione operata dalla Corte d’Appello sarebbe erronea in quanto ha attribuito al consorzio anche costi dovuti alla realizzazione di opere abnormi rispetto a quelle consentite senza alcun effettivo arricchimento del Consorzio. La consulenza tecnica aveva accertato che le fatture del contratto d’appalto su cui si fondava la richiesta di pagamento contemplavano anche la realizzazione di opere non previste con particolare riferimento ad una scogliera frangiflutti e ad una maggiore lunghezza della palificata oggetto poi di domanda di sanatoria edilizia ancora pendente e realizzata in difformità ed eccedenza rispetto al progetto originariamente allegato alla convenzione.

7. I due motivi del ricorso incidentale del Consorzio di Bonifica Colline Livornesi, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

La censura relativa all’inadempimento da parte dell’associazione Darsena è infondata per i medesimi motivi evidenziati con riferimento alla opposta censura proposta da quest’ultima con il ricorso principale.

Si è già detto, infatti, che la Corte d’Appello, con giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha ritenuto che l’associazione Darsena non abbia tenuto un comportamento tale da costituire un inadempimento alle obbligazioni assunte con la convenzione stipulata con il Consorzio.

In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: “In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (ex plurimis Sez. 6-2, Ord. n. 12182 del 2020 Sez. 3, Sent. n. 6401 del 2015).

Quanto all’entità dell’indebito arricchimento valgono le medesime considerazioni già espresse in relazione alla censura formulata con il quarto motivo dalla ricorrente principale, trattandosi di una liquidazione equitativa fondata su una valutazione del giudice di merito ampiamente motivata.

8. In conclusione deve rigettarsi tanto il ricorso principale che quello incidentale.

9. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate stante la reciproca soccombenza.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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