Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24178 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI POZZUOLI (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.

DIONIGI 57, presso l’avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato STARACE ALDO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso

l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRANDE CORRADO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Z.R., Z.G., ZA.GI.,

Z.L., Z.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 829/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato AMALIA MARINO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o in subordine, manifesta infondatezza del ricorso con

condanna aggravata alle spese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza 15 maggio 2006, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perchè proposto il 16 marzo 2004, dopo la scadenza del termine annuale per impugnare, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado. La sentenza appellata, pur recando in calce due date diverse, entrambe apposte con timbro datario della cancelleria del tribunale di Napoli, e precisamente quella del 29 ottobre 2002 e quella del 30 gennaio 2003, doveva ritenersi depositata nella prima delle date indicate con l’indicazione “pervenuto in cancelleria -depositato in Cancelleria”, non potendo la successiva attestazione con l’indicazione “depositato in cancelleria” realizzare validamente la duplicazione di un adempimento già certificato ex art. 133 c.p.c. 2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il Comune di Pozzuoli per un motivo.

La Regione Campania resiste con controricorso. La signora D. A. non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato una memoria.

3. Con il ricorso si denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 133 e 327 c.p.c. e art. 119 disp. att. c.p.c. e vizi di motivazione. Si deduce che la prima annotazione di deposito si riferirebbe al deposito della minuta ex art. 119 disp. att. c.p.c., e si formula il seguente quesito di diritto: “se, ai fini della decorrenza del termine annuale dell’impugnazione ex art. 327 c.p.c., il dies a quo debba individuarsi nella data di consegna deposito della minuta (nel caso di specie 29 ottobre 2002) ovvero nella data di pubblicazione della sentenza (nel caso di specie 30 gennaio 2003)”.

4. Il motivo è infondato. Esso deve essere ricondotto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e in relazione ad esso la corte, secondo una giurisprudenza consolidata, è abilitata all’esame diretto degli atti del processo. Come risulta dalla copia della sentenza di primo grado in atti, l’annotazione del relativo deposito è apposta sull’originale della sentenza, dopo le sottoscrizioni del presidente e del relatore. E’ pertanto escluso in radice che lo stesso documento possa essere qualificato come semplice minuta, e che l’annotazione possa essere riferita alla previsione dell’art. 119 disp. att. c.p.c., comma 1 mentre la sentenza sarebbe contenuta in altro documento: tesi peraltro contraddetta dallo stesso assunto che il deposito della sentenza vera e propria sarebbe leggibile sulla stessa minuta, e corrisponderebbe alla seconda annotazione sullo stesso documento.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA