Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24178 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7166/2012 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana

n.38, presso lo studio dell’avvocato Panariti Benito Piero, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dapor Mario, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Autonoma di Trento, elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Mazzini n.11, presso lo studio dell’avvocato Stella Richter

Paolo, che la rappresenta e difende

– controricorrente –

e contro

Assicuratori dei Lloyd’s Of Londoni, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via

delle Quattro Fontane n.161, presso lo studio dell’avvocato

Quattrocchi Paolo, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Di Peio Filippo, Foglia Guido, Perotto Anthony, giusta

procura speciale per Notaio avv. C.D. di Milano – Rep. n.

31.768 del 16.4.2012;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. ha convenuto in giudizio la Provincia Autonoma di Trento (d’ora in avanti, PAT) e ne ha chiesto la condanna per responsabilità precontrattuale al risarcimento dei danni provocati dal comportamento di alcuni funzionari della PAT che, senza informarlo della proposizione di un ricorso della concorrente Ditta Ras Bar per l’aggiudicazione del servizio di gestione dello spaccio interno del (OMISSIS), lo avevano indotto a stipulare il contratto in data 19 marzo 2007, dal quale la PAT aveva receduto, e ad effettuare ingenti spese per l’esecuzione dello stesso, dopo averlo rassicurato circa il rigetto di quel ricorso che invece era stato accolto dal giudice amministrativo.

Il Tribunale di Trento ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello della stessa città, con sentenza del 25 ottobre 2011, ha rigettato il gravame di S.. Il quale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e a una memoria, cui si sono opposti la PAT con controricorso e una memoria e gli Assicuratori dei Lloyd’s of London, sottoscrittori della polizza assicurativa, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1337, 1338 e 1375 c.p.c., art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, per non avere considerato che la domanda di responsabilità precontrattuale era stata introdotta dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, cioè tempestivamente; per la contrarietà a buona fede del comportamento dei funzionari della PAT, i quali in data 16 marzo 2007 lo avevano falsamente rassicurato sulla validità della propria aggiudicazione e sull’esito negativo del menzionato ricorso proposto dall’impresa concorrente; per non avere considerato che soltanto dalla lettura della sentenza del giudice amministrativo egli si era potuto rendere conto delle ragioni vantate dalla concorrente e della debolezza della posizione della PAT; per la mancata ammissione delle prove testimoniali specificamente articolate in giudizio, volte a dimostrare che la PAT, che era a conoscenza del ricorso della concorrente, lo aveva indotto a stipulare un contratto invalido senza che lui ne fosse informato, atteso che il ricorso gli era stato notificato solo il 20 marzo, cioè il giorno dopo la stipula del contratto.

Il motivo è infondato, anche se la motivazione in diritto della sentenza impugnata dev’essere corretta, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, nella parte in cui i giudici di merito hanno affermato l’inconfigurabilità di una responsabilità precontrattuale della P.A., a norma dell’art. 1337 c.c., nei confronti del partecipante a una gara di appalto da essa indetta, in considerazione dell’insussistenza del presupposto dell’obbligo della P.A. di comportarsi secondo buona fede, cioè di trattative e, quindi, di relazioni specifiche tra i soggetti interessati, ai quali sarebbe riconosciuto un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta da parte della P.A..

Quest’orientamento, infatti, è stato superato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha accolto il diverso e condivisibile indirizzo secondo il quale la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza essa è tenuta già nel procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, ossia nel momento in cui entra in contatto con una pluralità di offerenti, instaurando con ciascuno di essi trattative (multiple o parallele) idonee a determinare la costituzione di rapporti giuridici, nel cui ambito è tenuto al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi delle parti. Ne consegue che l’inosservanza di tale precetto, anche prima e durante la conclusione della gara, determina l’insorgere della responsabilità della P.A. per violazione del dovere di correttezza previsto dall’art. 1337 c.c., a prescindere dalla prova dell’eventuale diritto all’aggiudicazione del partecipante (Cass. n. 15260/2014, n. 9636/2015).

L’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata non ha però inficiato il dispositivo che è conforme a diritto.

Preliminarmente si rileva che il profilo di doglianza concernente la tardiva deduzione nel processo (in appello) dell’errore nella formazione della volontà contrattuale, quale presupposto della domanda di responsabilità precontrattuale, non coglie la ratio decidendi, avendo i giudici di merito deciso nel merito su questa domanda, presupponendone la rituale introduzione nel processo.

La sentenza impugnata ha ritenuto che le prove orali articolate dall’appellante fossero irrilevanti, sia perchè inidonee a dimostrare la responsabilità della PAT, non desumibile dagli eventuali pronostici formulati da alcuni funzionari circa l’esito del ricorso della concorrente Ditta Ras Bar, sia perchè il “Servizio Appalti” della PAT aveva ricevuto la notifica del ricorso nel tardo pomeriggio del 19 marzo 2007, cioè quando il contratto verosimilmente era stato già stipulato, sia perchè lo S., pur essendo informato dell’esistenza del contenzioso in corso sin dal 16 marzo 2007 (anche se il ricorso gli era stato notificato il 20 marzo, cioè il giorno dopo la firma del contratto), ugualmente aveva deciso a suo rischio e pericolo di sostenere le spese in vista dell’esecuzione del contratto.

In tal modo i giudici di merito hanno ritenuto che i danni lamentati per la inutile esecuzione parziale del contratto di appalto fossero imputabili al comportamento imprudente del medesimo danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto lesivo e l’evento dannoso, trovando applicazione il principio generale codificato dall’art. 1227 c.c., comma 2, (Cass. n. 22923/2016). Tale valutazione, riservata al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 2422/2004), in quanto sorretta da idonea motivazione, e trova indiretta conferma nell’affermazione del ricorrente di avere ricevuto alcuni giorni prima della data fissata per l’inizio dei lavori (dal 6 al 30 luglio 2007) la lettera del 27 giugno 2007 con cui la PAT lo aveva invitato a non realizzare i lavori. E, pur tuttavia, risale al successivo 19 luglio 2007 la stipulazione del contratto definitivo di vendita del proprio esercizio commerciale, indicato come voce di danno imputabile al Comune di Altamura.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1671 c.c. e vizio di motivazione, per avere ritenuto che la questione posta nel motivo di appello concernente la domanda subordinata di pagamento dell’indennità ivi prevista, in caso di recesso del committente, fosse rimasta assorbita dall’accertamento dell’insussistenza dell’an debeatur; e per avere omesso di considerare che la domanda riguardava il rimborso delle spese sostenute e il mancato guadagno cui si riferivano i documenti prodotti e le prove orali articolate in giudizio.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, valorizzando l’accertamento della sostanziale imputabilità delle indicate voci di spesa e dei costi dei lavori eseguiti al comportamento imprudente del ricorrente, ha inteso estendere alla domanda di pagamento dell’indennità per il recesso del committente, in forza di imprecisata clausola contrattuale, la ratio decidendi enunciata a sostegno del rigetto della domanda di responsabilità precontrattuale. E’ questa un’argomentazione immune da vizi giuridici, tenuto conto che l’indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell’appaltatore, nel caso di recesso unilaterale dal contratto, a norma dell’art. 1671 c.c., costituisce un’obbligazione risarcitoria (Cass. n. 77/2003), al pari di quella che consegue all’accertamento della responsabilità precontrattuale, dovendosi quindi ammettere l’applicabilità del principio in tema di concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c., comma 2) al fine di ridurre e, nella specie, di escludere l’indennizzo dovuto dal committente per i danni evitabili dall’appaltatore con l’ordinaria diligenza.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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