Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24177 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3461-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MARCELLO DELFINO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore D.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA MARIA PARODI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 720/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato BONAIUTI DOMENICO per delega;

udito l’Avvocato ALESSIA CIPROTTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza del ricorso.

Condanna aggravata alle spese e statuizione sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.A. proponeva opposizione alla determinazione dirigenziale di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica adottata dal Comune di Genova il 19 aprile 2011, convenendo quest’ultimo davanti al Tribunale di Genova. L’attore chiedeva che fosse affermato il proprio diritto a subentrare alla nonna materna, deceduta il (OMISSIS), nella titolarità del contratto di locazione, in quanto convivente con quest’ultima a far data dal 30 settembre 2003, a seguito di ampliamento permanente del nucleo familiare autorizzato dallo stesso Comune di Genova.

Si costituiva il Comune, resistendo alla domanda dell’attore. Il Tribunale respingeva il ricorso.

2.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 9 giugno 2015, la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame, ritenendo non manifestamente fondate le questioni di legittimità costituzionale poste dall’appellante e condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del grado.

3.- La sentenza è impugnata da B.A. con due motivi.

Il Comune di Genova si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione della L.R. Liguria 29 giugno 2004, n. 10, art. 12, comma 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 3 e 29 Cost..

Il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale indicata in rubrica, in riferimento agli articoli pure indicati in rubrica, “nella parte in cui prevede che, anche in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla morte dell’assegnatario stesso, il familiare nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo se convivente anche al momento dell’assegnazione dell’alloggio. Il ricorrente muta l’indicazione della norma di raffronto, costituente tertium comparationis: nel grado di merito, questa era stata individuata nella L. n. 392 del 1978, art. 6; nella presente sede di legittimità, è individuata nel cit. art. 12, comma 3.

1.1.- Col secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3 e 4 violazione e/o falsa applicazione della L.R. Liguria 29 giugno 2004, n. 10, art. 12, comma 3, 4 e 5, sotto altro profilo; violazione degli artt. 2 e 47 Cost. “esprimenti principi a tutela del c.d. “diritto all’abitazione””.

Il ricorrente, richiamando la sentenza della Consulta 7 aprile 1988, n. 404, per un verso, invoca un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme della legge regionale richiamate in rubrica; per altro verso, ripropone la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge regionale, in riferimento agli artt. 2 e 47 Cost., quanto al diritto fondamentale all’abitazione ed al favore per l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, già disattesa dalla Corte territoriale (“nella misura in cui non consente al nipote in linea retta, convivente col conduttore al momento del decesso di quest’ultimo, di succedergli nel rapporto di locazione). A quest’ultimo riguardo sostiene che i profili di contrasto con i precetti costituzionali della L.R. del 2004, art. 12 troverebbero ulteriore riscontro nella modifica della citata L.R. Liguria n. 10 del 2004, art. 12, comma 5, ad opera della L.R. Liguria 11 marzo 2014, n. 3, art. 2, il quale, colmando la precedente lacuna, consente il subentro dei nipoti discendenti in linea retta dell’assegnatario a talune condizioni disposizione applicabile in via transitoria alle procedure non ancora concluse ai sensi della L.R. n. 3 del 2014, art. 9.

2.- I motivi – da trattarsi congiuntamente, poichè relativi al vaglio di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni della legge regionale – non meritano di essere accolti.

La norma in questione è del seguente letterale tenore, quanto ai comma applicabili nella specie:

“Art. 12. Ampliamenti e subentri.

1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario:

a) il coniuge o il convivente di fatto;

b) i figli nati o adottati;

c) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo.

2. Nei casi di cui al comma 1 l’ampliamento avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, nonchè i soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell’assegnazione, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nella assegnazione purchè la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento.

4. E’ consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l’ampliamento permanente del nucleo familiare dell’assegnatario, nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella definizione di famiglia di cui al regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 1989.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti di cui al comma 4 non possono subentrare nell’assegnazione….omissis…”.

Le disposizioni non contrastano con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non consentono il subentro a coloro che, pur avendo usufruito dell’ampliamento permanente di cui al comma 4 (come accaduto per il ricorrente), non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1 (che non comprende i discendenti in linea retta diversi dai figli dell’assegnatario) nè tra coloro che facevano parte del nucleo familiare al momento dell’assegnazione.

Non vi è alcuna disparità di trattamento di situazioni oggettive uguali, in riferimento a questa seconda categoria di soggetti, su cui si appunta l’attenzione del ricorrente. Palese è l’intenti legis di privilegiare coloro che, sin dal momento dell’assegnazione dell’alloggio, vi hanno abitato. La situazione di questi ultimi è diversa da coloro che, residenti altrove, abbiano beneficiato dell’autorizzazione comunale all’ampliamento, spostando nell’alloggio la propria residenza con la consapevolezza non poter subentrare all’assegnatario originario. Nel primo caso si ha una situazione abitativa originaria, nel secondo un mero trasferimento temporaneo.

Per ragioni analoghe non risulta violato l’art. 29 Cost., essendo tutelati col subentro i componenti del nucleo familiare originario assegnatario e con la procedura di ampliamento tutti i soggetti rientranti nella definizione di famiglia di cui al regolamento anagrafico. La tutela è perciò assicurata ai membri della comunità familiare, sia pure con diversa intensità; differenza di tutela, che, per quanto detto sopra, non determina irragionevole disparità di trattamento.

D’altronde, come osservato dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale della L.R. Marche n. 44 del 1997, art. 43 della, in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p., rientra nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapposte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell’alloggio, con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l’interesse per l’amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale (così Corte Cost. n. 7/2008).

2.1.- Nemmeno vi è violazione degli artt. 2 e 47 Cost., per le ragioni già bene esposte dalla Corte d’appello di Genova. Le regole poste dal legislatore per disciplinare le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono finalizzate a garantire il godimento del diritto fondamentale all’abitazione secondo criteri che “graduano le esigenze dei vari soggetti interessati ad abitare un immobile di e.r.p. (come si legge nella sentenza), tenendo conto dell’urgenza del bisogno abitativo dei residenti. Le norme della legge della Regione Liguria qui in discussione non frustrano siffatte finalità.

Vanno perciò rigettate entrambe le questioni di legittimità costituzionale poste dal ricorrente.

Nè rileva la diversa disciplina dettata dalla Legge Regionale sopravvenuta 11 marzo 2014, n. 3, in quanto espressione del legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore nel perseguire le finalità anzidette.

3.- Poichè, in punto di fatto, non è contestato che il B. fosse privo dei requisiti richiesti dalla L.R. Liguria 29 giugno 2004, n. 10, art. 12 per subentrare nell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica oggetto di causa, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma cit. art. 13, comma 1 bis, poichè il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione delle spese depositata dal procuratore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, atteso il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, secondo cui, per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte resistente, nell’importo complessivo di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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