Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24176 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/11/2016, (ud. 07/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 420-2014 proposto da:

LAGARE SPA 01494640137, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. C.M.M., elettivamente domiciliata in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO PERGAMI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BALFOUR BEATTY RAIL SPA, in persona dell’amministratore delegato e

legale rappresentante sig. C.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MUSA N.21, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MANDARA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE VISCONTI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ABB SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3128/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MASSIMO PANZARANI per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MANDARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2003 la società LaGare s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società Balfour Beatty Rail s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la Balfour”), esponendo che:

-) aveva acquistato un immobile sito a (OMISSIS), che al momento dell’acquisto era condotto in sublocazione da la Balfour;

-) con contratto del 16.12.2002 aveva concordato con questa il pagamento di un compenso di Euro 150.000 se l’immobile fosse stato liberato entro il 30.4.2003;

-) il medesimo contratto prevedeva altresì l’obbligo della Balfour di pagare alla LaGare una penale di Euro 5.000 per ogni settimana di ritardo nella riconsegna dell’immobile a partire dal 31.5.2003;

-) la Balfour non aveva liberato l’immobile entro la data concordata;

-) l’inadempimento, da parte de la Balfour, dell’obbligo di rilasciare tempestivamente l’immobile aveva costretto la LaGare a non poter immettere nel possesso dell’immobile il nuovo acquirente cui l’aveva nel frattempo alienato, ed a pagare di conseguenza a quest’ultimo una penale di 250.000 Euro.

Chiese pertanto al Tribunale di accertare che nulla LaGare doveva a la Balfour in virtù del contratto del (OMISSIS), e di condannare quest’ultima a pagare alla LaGare la penale ivi prevista per l’ipotesi di ritardato rilascio.

3. La Balfour si costituì ed allegò di avere tempestivamente liberato l’immobile. Chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento della somma di Euro 150.000, pattuita quale corrispettivo per l’anticipata liberazione dell’immobile.

4. Con sentenza 14.8.2009 n. 10599 il Tribunale di Milano rigettò sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale.

La prima fu rigettata sul presupposto che la Balfour aveva liberato l’immobile entro il 30.4.2003, e dunque nessuna penale per ritardo poteva essere pretesa da la Balfour; la seconda sul presupposto che il pagamento della somma di Euro 150.000 da parte della LaGare in favore de la Balfour, nel caso di tempestivo rilascio dell’immobile, era subordinato alla redazione di un “verbale di consegna” dell’immobile stesso, che non era mai stato redatto.

5. La sentenza venne appellata da ambo le parti.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 2.8.2013 n. 3128, accolse solo l’appello de la Balfour, e condannò la LaGare a pagarle 150.000 Euro. Ritenne la Corte d’appello che, avendo la Balfour liberato l’immobile nel termine pattuito, ad essa spettava il corrispettivo promessole dalla LaGare, e che la mancata redazione del verbale di consegna fosse una mera “formalità”, la cui mancanza non faceva venir meno l’obbligo per LaGare di pagare l’importo pattuito per il tempestivo rilascio.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla LaGare, con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la Balfour, con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente addossato alla locatrice (LaGare) l’onere di provare se e quando l’immobile era stato liberato dalla subconduttrice (Balfour). Ma poichè era stata la Balfour a domandare il pagamento della somma pattuita quale corrispettivo del rilascio entro il 30.4.2003, sarebbe stato onere de la Balfour provare che l’immobile era stato liberato entro la data pattuita.

1.2. Il motivo è infondato, perchè muove da una erronea lettura dell’effettivo contenuto della sentenza impugnata.

La Corte d’appello non ha affatto invertito l’onere della prova, e sollevato la Balfour dall’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La Corte d’appello ha infatti accolto la domanda de la Balfour non perchè fosse mancata la prova di un tardivo rilascio dell’immobile da parte de la Balfour, ma per avere positivamente accertato in facto che effettivamente la Balfour liberò l’immobile entro il (OMISSIS).

La Corte d’appello ha dunque addossato a la Balfour la prova della sussistenza del fatto costitutivo della sua pretesa; l’ha ritenuta validamente fornita, ed ha di conseguenza accolto la domanda. Nessuna inversione dell’onere della prova è stata commessa.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1209 e 1216 c.c..

Deduce, al riguardo, di essere stata condannata dalla Corte d’appello a pagare il compenso promesso per il caso di rilascio dell’immobile entro il (OMISSIS), senza che la Balfour avesse mai provveduto ad offrirne la restituzione con le modalità prescritte dagli artt. 1209 e 1216 c.c.. Sicchè, non avendo la Balfour “posto in essere l’esatto adempimento della prestazione su di essa gravante”, la Corte d’appello non avrebbe potuto accogliere la relativa domanda.

2.2. Il motivo è tanto inammissibile, quanto infondato.

E’ inammissibile perchè la ricorrente, in violazione del precetto di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, solleva una questione che dalla sentenza impugnata non risulta essere mai stata affrontata in precedenza (la ritualità dell’offerta), e non precisa in quale atto del giudizio di merito tale questione sia stata sottoposta all’esame del giudice.

Il motivo è tuttavia anche infondato.

La Corte d’appello, secondo l’insindacabile ricostruzione dei fatti ad essa riservata quale giudice di merito, ha ritenuto che il compenso di 150.000 Euro fosse stato promesso dalla LaGare a la Balfour quale corrispettivo per la liberazione dell’immobile dalle proprie persone e cose, e non per la sua riconsegna nelle mani del locatore. Sicchè, essendo avvenuta la liberazione, tanto bastava per far sorgere in capo alla LaGare l’obbligo di pagamento del corrispettivo promesso.

Non pertinente, al riguardo, è il richiamo compiuto dalla LaGare nelle note d’udienza alla sentenza di questa corte n. 1887 del 28.1.2013.

Nel giudizio concluso da quella sentenza, infatti, si discuteva se il conduttore avesse o no adempiuto l’obbligo di restituire l’immobile al locatore, ovvero avesse compiuto una seria offerta in tal senso. E nel decidere su tale questione, questa Corte ha ribadito che il conduttore, per liberarsi dai propri obblighi restitutori, ha l’onere di compiere una offerta ai sensi dell’art. 1216 c.c..

La fattispecie che oggi ci occupa è ben diversa.

Le società LaGare e Balfour non hanno mai stipulato alcun contratto di locazione. Esse hanno stipulato un ben diverso contratto, atipico, sussumibile nello schema del do ut facias, in virtù del quale la prima si obbligava a pagare una somma di denaro a fronte di una attività della seconda, consistente nello sgombrare l’immobile condotto in sublocazione. L’obbligo contrattuale della formale riconsegna dell’immobile alla LaGare gravava quindi sul conduttore, non sul subconduttore.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto che la LaGare dovesse pagare il compenso promesso a la Balfour per il solo fatto che questa avesse sgombrato la parte di immobile ad essa locata. Ma il senso del contratto – sostiene la ricorrente – non era questo: il corrispettivo, infatti, sarebbe stato dovuto solo se e quando l’immobile fosse stato non già liberato, ma riconsegnato alla LaGare. Pertanto la Corte d’appello avrebbe malamente interpretato il contratto, in senso difforme dalla lettera e dalla intenzione delle parti.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Interpretare i contratti è attività riservata al giudice di merito.

Essa può essere sindacata in sede di legittimità nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica: ma queste regole non possono dirsi violate sol perchè il giudice, dinanzi a plurime interpretazioni, ne abbia preferita una non gradita alla parte.

Nel caso di specie, per contro, la LaGare col terzo motivo del proprio ricorso non lamenta nè che il giudice di merito abbia attribuito alle parole del contratto un senso diverso da quello loro proprio; nè che il giudice di merito abbia trascurato di considerare la condotta delle parti o le loro intenzioni: più semplicemente, sottopone a questa Corte una interpretazione alternativa a quella adottata dalla Corte d’appello: richiesta, per quanto detto, non consentita in questa sede, a nulla rilevando che quella interpretazione potesse essere astrattamente plausibile.

4 Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna la LaGare s.p.a. alla rifusione in favore della Balfour Beatty Rail s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 8.400, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di LaGare s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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