Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24176 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. I, 27/09/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 27/09/2019), n.24176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana 78,

presso l’avv. Domenico Spagnuolo

(domenicospagnuolo.pec.ordineforense.salerno.it), che lo rappresenta

e difende nel presente giudizio nel presente giudizio, unitamente

all’avv. Sabrina Dazzi, (sabrina.dazzi.ordineavvocatimodena.it)

giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, elettivamente

domiciliato in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica 3, presso lo

studio dell’avv. Cristiana Cherra, rappresentato e difeso nel

presente giudizio, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avv. Fausto Vena (fausto.vena.ordineavvocatibopec.it);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2886/2016 del Tribunale di Bologna, emesso il

10 maggio 2016 e depositato il 21 luglio 2016, n. R.G. 8704/2013;

letta la requisitoria del P.G. Cons. Dott. Lucio Capasso del

12/22.7.2019 che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. B.S. ha proposto tempestivamente istanza di ammissione in prededuzione, al passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, del proprio credito di Euro 173.769,00 oltre interessi legali, derivante da attività professionale svolta nell’interesse della società fallita in funzione della predisposizione e presentazione di una domanda di concordato preventivo, poi non ammesso.

2. Il G.D. del Tribunale di Bologna ha ammesso interamente il credito vantato, senza tuttavia riconoscere la prededuzione ritenendo che il credito del professionista per l’assistenza prestata ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo non può essere ammesso in prededuzione nello stato passivo del consecutivo fallimento alla luce della previsione della L. Fall., art. 182 quater, comma 4. Ha escluso altresì sia il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, richiesto a titolo di spese generali in quanto normativamente previsto solo per diritti ed onorari; sia il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, per il credito per il contributo da versarsi del professionista alla Cassa Nazionale di Previdenza in quanto non previsto per la categoria degli avvocati; sia il privilegio per il credito da rivalsa IVA.

3. Ha proposto opposizione allo stato passivo il sig. B. e ha censurato l’errata applicazione delle norme in tema di prededucibilità dei crediti e in particolare della L. Fall., art. 182 quater, comma 4. Ha contestato che le attività svolte, di assistenza e supporto alla società (OMISSIS) non fossero funzionali al suo risanamento, ragione per la quale non erano state considerate prededucibili L. Fall., ex art. 111, mentre la corretta applicazione di tale norma avrebbe dovuto condurre il G.D. a riconoscere la prededucibilità del credito sorto proprio in funzione della procedura concorsuale. Ha rilevato che a seguito dell’abrogazione della L. Fall., art. 182 quater, comma 4, intervenuta nelle more fra il deposito del ricorso per concordato e la dichiarazione di fallimento, in sede di verifica dello stato passivo si sarebbe dovuto applicare la L. Fall., solo art. 111, nella sua portata più estensiva, essendo caduto definitivamente l’espresso riferimento al solo professionista attestatore contenuto nella norma abrogata.

4. Il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione ritenendola infondata in quanto nessuna utilità è derivata ai creditori dall’attività svolta dal B. dato che, nonostante l’attività del ricorrente fu prestata per l’accesso alla procedura di concordato, questa non ha mai avuto inizio. Nè a fronte della puntuale eccezione della curatela, l’opponente ha fornito ulteriori elementi diversi da quelli conseguenti alla apertura della procedura, che potessero leggersi come utilità per la massa.

5. Ricorre per cassazione e deposita memoria difensiva il sig. B. che con il primo motivo del ricorso deduce l’erronea applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, per la ritenuta rilevanza dell’accertamento della funzionalità in concreto del credito alla tutela dei creditori della procedura concorsuale, in funzione della quale lo stesso è sorto. Secondo il ricorrente la L. Fall., art. 111, comma 2, delinea una specifica categoria di crediti prededucibili individuabili secondo tre criteri essenziali: testuale, cronologico e funzionale. Il terzo criterio, quello della funzionalità appunto, deve essere valutato correttamente come adeguatezza funzionale delle attività produttive del credito reclamato rispetto al regolamento della situazione di crisi dell’impresa, ma ciò deve avvenire con una valutazione in astratto e riferita al periodo in cui le prestazioni vengono svolte. L’unica valutazione che può svolgersi è una valutazione ex ante in relazione alla natura della attività svolta e alla sua idoneità, da un lato, a conservare le ragioni dei creditori e, dall’altro, a consentire la loro migliore soddisfazione.

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione della L. Fall., art. 111 e del principio della consecuzione delle procedure, per la ritenuta rilevanza dell’accertamento della funzionalità in concreto del credito alla tutela dei creditori della procedura concorsuale e per la ritenuta inutilità della domanda di concordato dichiarata inammissibile. Il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, pone erroneamente alla base della valutazione di inutilità per i creditori concorrenti della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile e seguita da contestuale dichiarazione di fallimento, la caducazione degli effetti protettivi della prima stravolgendo la corretta interpretazione del fenomeno conosciuto sotto l’espressione di “consecuzione delle procedure concorsuali”.

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: l’esistenza del credito del prof. B.S. per l’assistenza e consulenza nella stipula del trust la cui valutazione è stata omessa dal Tribunale nonostante la costituzione del trust sui beni aziendali in favore dei creditori ha consentito di preservare il patrimonio evitandone non solo la dispersione, ma anche la costituzione di diritti di prelazione a favore di alcuni creditori rispetto ad altri che avrebbero alterato la par conditio creditorum.

L’utilità, in questo caso, afferma il ricorrente, è in re ipsa a prescindere dall’ammissione alla procedura concorsuale per gli effetti che conseguono alla costituzione del trust.

8. Si difende con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e chiede il rigetto del ricorso che svolge sostanzialmente mere censure di merito al decreto impugnato emesso sulla base di una articolata motivazione coerente alla giurisprudenza prevalente in materia di prededuzione dei crediti sorti, prima della dichiarazione di fallimento, in occasione o in funzione delle procedure concorsuali che lo hanno preceduto.

Diritto

RITENUTO

che:

9. Il ricorso pone una serie di questioni il cui rilievo ai fini della definitiva affermazione di una soluzione concorde della giurisprudenza di questa sezione in materia giustifica il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Per le stesse ragioni è stata, all’udienza dell’11 settembre 2019,, emessa ordinanza interlocutoria con la quale è stata richiesta relazione del Massimario su identica questione di diritto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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