Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24176 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18576/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Gianfranco Chiarelli, con domicilio eletto in Roma, viale Africa, n.

40, presso lo studio dell’Avv. Federica Sordini;

– ricorrente –

contro

R.M.R., A.A., C.P.,

L.A. e D.N.G.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Taranto depositata il 25 gennaio

2106.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2018

dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo raccoglimento

del secondo, nono e decimo motivo; infondati tutti gli altri motivi.

Fatto

RITENUTO

R.M.R., A.A., C.P., L.A. e D.N.G., depositavano innanzi al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ricorso in opposizione avverso talune iscrizioni ipotecarie effettuate dall’agente di riscossione Equitalia Sud s.p.a.. Assumevano gli opponenti che dette iscrizioni non erano state precedute dall’invio dell’intimazione di pagamento prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento reso inaudita altera parte, sospendeva l’esecuzione e disponeva la comparizione delle parti innanzi a se. Equitalia sud s.p.a. si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore della Commissione tributaria provinciale, quanto alle cartelle di pagamento relative ad entrate di natura tributaria; nonchè la competenza funzionale del giudice del lavoro, quanto alle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali. Si costituiva altresì la Soget s.p.a., chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Taranto (che nel frattempo aveva incorporato la sezione distaccata di Manduria), previa concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., accoglieva il ricorso, per l’effetto, dichiarava la nullità delle iscrizioni ipotecarie opposte, nonchè di tutti gli atti presupposti.

Tale sentenza, che ha espressamente qualificato l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione per undici motivi da parte di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., succeduta a Equitalia Sud s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 013/05/2014, Rv. 630490) – deve esaminarsi anzitutto il secondo motivo, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Inferi, il predetto principio consente l’esame delle censure verificandone l’impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).

Nella specie, il secondo motivo ha peraltro natura pregiudiziale, in quanto con lo stesso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 12. Con tale censura Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in favore del giudice tributario, in relazione alle cartelle di pagamento riferibili ad en:rate di natura tributaria.

Il motivo e fondato.

Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno più volte chiarito che le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca (Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015, Rv. 633758; Sez. U, Ordinanza n. 5286 del 05/03/2009, Rv. 606849).

Pertanto, il giudice del merito ha errato nel non esaminare, in via pregiudiziale, la natura dei crediti portati dalle cartelle di pagamento, al fine di verificare l’eventuale giurisdizione del giudice tributario.

L’accoglimento del motivo determina l’integrale assorbimento delle ulteriori censure, che attengono a questioni – pure di competenza – che, semmai, potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cessata, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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