Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24175 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10712-2015 proposto da:

HOTEL GABBIANO SRL, in persona del legale rappresentante

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL GARDENA 3, presso

lo studio dell’avvocato DANIELE COSTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO DIAMANTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) FALLIMENTO SRL, in persona del Curatore Avv. PAZZI

GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRAIA VILLEADO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato STEFANO DIAMANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per la cassazione senza rinvio del

617, rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1994 la società (OMISSIS) s.r.l. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della società Hotel Gabbiano di P.G. & C. s.a.s. (che in seguito muterà ragione sociale in “Hotel Gabbiano s.r.l.”; d’ora innanzi, per brevità, “la Gabbiano”).

Il decreto divenne irrevocabile, ma non ne fu chiesta immediatamente l’esecuzione.

2. Dopo vari anni, la società creditrice (OMISSIS) s.r.l. venne dichiarata fallita.

La curatela del fallimento della (OMISSIS) nel 2004 promosse esecuzione forzata nei confronti de la Gabbiano, sulla base dei decreto emesso nel 1994.

Nel 2006 la Gabbiano propose opposizione esecutiva dinanzi al Tribunale di Fermo, deducendo:

-) che non le era mai stato notificato il precetto nè il titolo esecutivo;

-) che credito era prescritto per essere decorsi più di dieci anni dal momento dell’emissione del decreto ingiuntivo.

2. Il Tribunale di Fermo qualificò la domanda attorea come “opposizione agli atti esecutivi”; e con sentenza 25.2.2010 n. 127 la rigettò, ritenendo che essa:

-) nella carte in cui invocava la nullità per difetto di notifica del titolo e del precetto, andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ed era tardiva perchè proposta oltre il termine previsto da quest’ultima norma;

-) nella parte in cui invocava la prescrizione del diritto era infondata.

3. La Corte d’appello di Ancona, adita alla soccombente, con sentenza 27.1.2015 n. 126 rigettò il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’Appello:

-) condivise giudizio di tardività dell’opposizione agli esecutivi;

-) soggiunse che in ogni caso il titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) doveva ritenersi essere stato ritualmente notificato a “La Gabbiano” del momento che contro di esso la Gabbiano risultava avere proposto una oppostone ex art. 645 c.p.c.;

-) ritenne che la notifica del decreto ingiuntivo fosse sufficiente per ritenere valida l’esecuzione, dal momento che il precetto richiamava il contenuto del decreto ingiuntivo;

(-) condivise il giudizio di mancato decorso del termine di prescrizione: per la Corte d’appello questo iniziò a decorrere il 6.5.1994, data di notificazione del precetto, e venne interrotto con le notifica dei precetto, avvenuta il 5.5.2004.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Gabbiano, con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito il fallimento della (OMISSIS), che ha depositato altresì memoria ex art. 373 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare; la violazione dell’art. 615 c.p.c. e segg.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 33, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo, pur formalm3ente unitario, contiene in realtà due censure così riassumibili:

(a) decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione non era mai stato notificato nei termini; pertanto l’opposizione volta a far valere l’inesistenza notifica del decreto ingiuntivo andava qualificata come opposizione all’esecuzione, giacchè con essa si negava l’esistenza e l’efficacia dal titolo esecutivo; aveva di conseguenza, errato il Tribunale nel qualificarla come opposizione agli atti esecutivi e nel ritenerla inammissibile perchè tardiva.

(b) la circostanza che la Gabbiano nel 1994, avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo non valeva a dimostrare che esso fu notificato nei termini – al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello -, perchè la prova della notifica del decreto ingiuntivo può essere data solo con la relazione di notificazione, e non poteva essere desunta aliunde.

1.2. il motivo è inammissibile, perchè investe una sentenza che non poteva essere pronunciata, e dunque una questione non più prospettabile in questa sede.

Infatti, una volta che il Tribunale – a torto od a ragione – aveva qualificato la domanda proposta dalla Gabbiano come “opposizione agli atti esecutivi”, la sentenza di primo grado su questo specifico punto poteva essere solo impugnata per Cassazione, non appellata.

La sentenza d’appello dunque va cassata senza rinvio, perchè non poteva essere pronunciata, in applicazione del consolidato principio secondo cui l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea) e non come le parti ritengono che debba essere qualificata” (sez. 3, ordinanza n. 30201 del 23.12.2008, rv. 606106).

Corollario di tale principio è che quando il giudice d’appello non abbia rilevato l’inammissibilità del gravame, può provvedervi la Corte di Cassazione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio (sez. 3, sentenza n. 15275 del 04/07/2006, rv. 591705).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche colo secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2935 e 2719 c.c.), sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Sostiene, al riguardo, che la Corte di Appello avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Gabbiano.

2.2. Il motivo è inammissibile per totale genericità.

La Corte d’Appello, infatti, ha rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo che la (OMISSIS) aveva notificato alla Gabbiano un primo precetto il 6.5.1994, e soggiunto che l’originale di tale atto era “allegato al fascicolo di parte appellata”: pertanto, avendo la (OMISSIS) rinnovato la notifica del precetto in data 5.5.2004, il termine decennale di prescrizione era stato validamente interrotto.

La Gabbiano ha impugnato tale situazione senza farsi carico di indicare per quale ragione sarebbe errata, ma limitandosi a sostenere che “l’atto di precetto risale al 1994” e che di conseguenza sarebbero “ampiamente decorsi dieci anni dal giorno in cui il diritto poteva farsi valere” (così il ricorso, p. 6).

Il ricorso, dunque, non contiene alcuna reale censura alla sentenza impugnata, e va dichiarato inammissibile.

(Ndr: testo originale non comprensibile).

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del secondo motivo di ricorso, nonchè a considerazione che la cassazione della sentenza senza rinvio relativamente al capo della decisione attinte dal primo motivo è conseguente all’inammissibilità dell’appello dell’attuale ricorrente, costituiscono il presupposto, dal quale si da atto con ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel teso introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 10).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione al capo della decisone di cui al primo motivo di ricorso;

-) rigetta il secondo motivo di ricorso;

-) condanna la Hotel Gabbiano srl alla rifusione in favore del Fallimento (OMISSIS) srl delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.800, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2;

-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Hotel Gabbiano srl, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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