Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24175 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11156/2012 proposto da:

Filatura di Gozzano S.p.a. in Liquidazione e in Amministrazione

Straordinaria, già Bemberg S.p.a., in persona del commissario

straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

della Balduina n.120/5, presso lo studio dell’avvocato Auletta

Ferruccio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Enel Energia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n.208,

presso lo studio dell’avvocato Cardarelli Massimiliano, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Fiorini Luigi, Franco

Marcello, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1629/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di ricorso ex art. 101 legge fall., Enel Energia s.p.a. venne ammessa dal tribunale di Novara al passivo dell’amministrazione straordinaria di F.d.G. – Filatura di Gozzano s.p.a. (hinc cit. FdG), aperta il 7 luglio 2005, per la somma di Euro 5.209.433,82, in prededuzione, oltre interessi, per forniture di gas effettuate dal mese di ottobre 2005 al mese di settembre 2006;

la procedura propose appello deducendo che in effetti il contratto di somministrazione, relativo all’unità produttiva sita in (OMISSIS), era stato stipulato tra la Bemberg s.p.a. (poi FdG) e l’Enel, ma che nel febbraio 2005 FdG aveva affittato a Bembergcell s.p.a. l’unico ramo attivo dell’azienda, operante nel settore della produzione di filati “Cupro”, per cui la detta affittuaria si sarebbe dovuta ritenere subentrata ex lege nel contratto di somministrazione; aggiunse che l’art. 4 del citato contratto di affitto aveva preso in considerazione sia l’obbligazione di pagamento verso l’affittante, sia l’obbligazione di pagamento verso la fornitrice del gas, avendo le parti inteso convenire un accollo – da FdG a Bembergcell – del corrispondente debito, quale componente del valore del canone di affitto;

radicatosi il contraddittorio, la corte d’appello di Torino, con sentenza in data 11-11-2011, ha respinto il gravame ritenendo che unico debitore verso Enel fosse da considerare FdG;

a dire della corte d’appello: (i) sebbene il contratto di affitto di azienda fosse stato reso opponibile alla somministrante mediante pubblicazione al registro delle imprese, Enel non aveva mai liberato la debitrice principale; (ii) nella norma contrattuale ex adverso richiamata era stato convenuto un accollo in senso tecnico; (iii) in ogni caso, finanche nella prospettiva sostenuta dall’appellante, non potevano trovare applicazione gli artt. 2558 e 2560, in quanto (a) la somministrazione non era relativa al ramo aziendale affittato ma (anche) ad altri rami, personalmente connotati e rimasti nella piena disponibilità di FdG; (b) la somministrazione del gas era stata fatta da Enel a FdG; (c) nessuna prova era stata fornita onde potersi affermare che il contratto di somministrazione fosse stato annotato nei libri contabili specificamente riferiti al ramo affittato;

l’amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, articolando tre motivi illustrati da memoria;

Enel Energia ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo la ricorrente denunzia la nullità del procedimento e delle sentenza, e l’omessa motivazione su fatto controverso, perchè sarebbe stato violato l’art. 345 c.p.c., comma 3: la corte d’appello avrebbe infatti ricostruito la vicenda contrattuale sulla base di documentazione prodotta soltanto in appello, genericamente definita indispensabile ai fini della decisione;

col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2718 e 2704 cod. civ., oltre che l’omessa motivazione su fatto controverso, censurando la sentenza nella parte valorizzante il contratto cd. service – del 22-4-2005 – per sostenere che FdG si fosse impegnata a fornire a Bembergcell il servizio collaterale di fornitura di energia elettrica, così da divenire creditrice del prezzo della somministrazione; in tal modo, secondo il giudice del merito, Bembergcell non aveva fruito del gas somministrato da Enel ma dell’energia elettrica somministrata da FdG, per modo che, nel rapporto tra Enel e FdG, unico soggetto utilizzatore del gas si sarebbe dovuto considerare pur sempre, e solo, FdG;

a fronte di tale ratio, la ricorrente eccepisce che la corte d’appello si sia basata su una mera riproduzione per estratto del contratto di cui sopra, desumendolo da una relazione e da un’informativa redatte dai commissari straordinari; e ciò in palese violazione dell’art. 2704 cod. civ.;

col terzo motivo, infine, la ricorrente denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1365 cod. civ.sul rilievo che la centrale elettrica, e il pertinente contratto con l’Enel, era logicamente inerente al complesso aziendale trasferito a Bembergcell, tale conclusione essendo l’unica compatibile con la dichiarata e documentata necessarietà dell’interiorizzazione all’azienda “Cupro” della produzione energetica, quale fatto essenziale della produzione e della conservazione del beni aziendali; donde il giudice d’appello non sarebbe potuto pervenire all’interpretazione secondo cui l’azienda – e il pertinente contratto di somministrazione di gas naturale – non includeva anche il bene immobile della centrale elettrica, essendo normativamente stabilita (dal D.L. n. 44 del 2005, conv. in L. n. 88 del 2005) l’identità tra le centrali elettriche e i fabbricati cui esse accedono: in sostanza, secondo la ricorrente, essendo la centrale un bene complesso, se ne sarebbe dovuta desumere l’impossibilità di separare l’un elemento costitutivo dall’altro;

il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato;

la corte d’appello ha ricostruito la vicenda posta a base dell’insinuazione considerando indispensabili, per la decisione, i documenti citati alle pagine da 15 a 20 della motivazione: documenti costituiti essenzialmente da relazioni e informative dei commissari straordinari di FdG, nelle quali era stato menzionato per estratto il contenuto del contratto cd. service del 22-4-2005;

la ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia specificato in cosa sarebbe consistita l’indispensabilità, sicchè la sentenza sarebbe censurabile a misura dell’aver utilizzato infine documenti nuovi, autonomamente fondativi della decisione e tuttavia preesistenti al giudizio;

è sufficiente osservare in contrario che costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), quella di per sè idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (v. risolutivamente Cass. Sez. U n. 10790-17);

in sostanza, l’indispensabilità della nuova produzione documentale in appello, agli effetti dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo che rileva in causa, va apprezzata non in relazione all’epoca di formazione del documento rispetto alle preclusioni istruttorie di primo grado, ma in relazione allo sviluppo assunto dall’intero processo (e v. già Cass. n. 3709-14);

essendo stata valutata l’indispensabilità della prova documentale relazionandola alle esigenze dettate dalla ricostruzione del “quadro fattuale” della vicenda in esame (così la corte territoriale a pag. 20 della sentenza), non può dirsi che sia stato infranto l’art. 345 cod. proc. civ.; nè d’altronde la ricorrente ha evidenziato in qual senso l’anzidetto “quadro fattuale” sarebbe stato altrimenti ricostruibile;

il secondo motivo è inammissibile perchè inconferente rispetto alla motivazione della sentenza, e in ogni caso è infondato per la ragione che segue;

la corte territoriale ha ricostruito il rapporto contrattuale tra la FdG e la Bembergcell al fine di individuare l’oggetto dell’affitto di azienda; ciò in quanto FdG aveva affermato I’ inerenza della somministrazione a tale rapporto, onde escludere di esser tenuta a pagare la fornitura all’ Enel;

la corte d’appello ha disatteso il detto assunto in quanto l’oggetto di quel contratto, come emergente dalle relazioni e dalle informative dei commissari straordinari della stessa FdG, era relativo alla centrale termoelettrica del “Cupro”, alimentata a gas naturale per la cogenerazione di vapore ed energia cinetica necessaria alla produzione di energia elettrica; energia elettrica che FdG si era obbligata a somministrare all’affittuaria dietro corrispettivo;

pertanto l’affittuaria non aveva mai fruito – secondo la ricostruzione non implausibilmente argomentata dal giudice del merito – della somministrazione fatta da Enel, ma unicamente della somministrazione fatta da FdG; la quale ultima, invece, nel rapporto con Enel, era rimasta unica e reale utilizzatrice del gas, sia per il ramo d’azienda oggetto di affitto, sia per gli altri rami rimasti nella sua disponibilità;

è assolutamente ovvio che nessuna rilevanza possiede la questione della data certa dei contratti, poichè il credito insinuato da Enel era stato correlato alla somministrazione di gas in epoca successiva all’amministrazione straordinaria, tanto da essere stato ammesso in prededuzione;

egualmente inammissibile è il terzo motivo, questa volta perchè diretto, sotto spoglie di errore interpretativo (anche a proposito di asserite indicazioni esemplificative rilevati ex art. 1365 cod. civ.), a una revisione del giudizio di fatto; giudizio invece istituzionalmente riservato al giudice del merito, e nella specie espresso, come si è visto, con analisi completa e congruente delle risultanze istruttorie;

il ricorso è dunque rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, su relazione del cons. Terrusi (est.), il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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