Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24175 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18084/2016R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo

Madaro, domiciliata – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, – in

Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

N.W., rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Pedone,

domiciliato – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, – in Roma,

piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce depositata il 29

febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2018

dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

udito l’Avv. Alessio Costantini per delega dell’Avv. Paolo Madaro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO

N.W. ha proposto opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso una procedura esecutiva immobiliare promossa a suo carico da Equitalia Lecce s.p.a. (già SOBARIT s.p.a.), eccependo l’impignorabilità dell’immobile oggetto di esecuzione, giacchè compreso in un fondo patrimoniale costituito anteriormente alla notificazione del pignoramento e debitamente annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha disposto la sospensione della procedura esecutiva dapprima con decreto inaudita altera parte e successivamente, dopo la costituzione in giudizio dell’agente di riscossione, con ordinanza del 25 luglio 2008.

Equitalia Lecce s.p.a. ha riassunto il giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ., chiedendo che fosse rigettata l’opposizione proposta dal N.. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Lecce dichiarava la nullità del pignoramento quanto alla riscossione coattiva dei crediti provenienti da contravvenzioni al codice della strada, nonchè dal mancato pagamento di tributi, imposte, contributi previdenziali e diritti camerali; dichiarava invece l’immobile pignorabile per quel che concerne l’omesso pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo e della tassa di possesso di un autoveicolo, essendo queste voci rispondenti a debiti inerenti ai bisogni della famiglia.

La sentenza è stata appellata da Equitalia Sud s.p.a. (succeduta per incorporazione ad Equitalia Lecce s.p.a.). Il N. ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 29 febbraio 2016, ha rigettato l’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.

La decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (succeduta ad Equitalia Sud s.p.a.). N.W. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Va esaminata anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale. Sostiene il controricorrente che Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., soggetto giuridico diverso da quello che ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio, avrebbe omesso di provare la propria legittimatiti ad processum.

L’eccezione e fondata nei termini che seguono.

Il mandato alle liti all’Avv. Paolo non è stato conferito dal legale rappresentante di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., dott. M.A., bend da un suo procuratore speciale, tale D.G.A.. Quest’ultimo, per dimostrare il possesso dei poteri rappresentativi in forza dei quali ha conferito il mandato alle liti, avrebbe dovuto produrre la procura speciale di cui era munito e non limitarsi semplicemente a citarne gli estremi.

Inoltre, risulta dagli atti che l’azione esecutiva è stata intrapresa da SOBARIT s.p.a. e proseguita da Equitalia Lecce s.p.a.. La sentenza di primo grado è stata appellata da Equitalia Sud s.p.a. Il presente ricorso è stato proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., senza aver fornito alcuna indicazione del proprio titolo di legittimazione processuale (con particolare riferimento alla successione nella posizione di Equitalia Sud s.p.a., parte del giudizio di appello). Sulla specifica eccezione del controricorrente che ha contestato la carenza di legittimano ad processum, la società ricorrente non ha preso posizione nè mediante il deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. pen., nè alla pubblica udienza (dove pure Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. era rappresentata).

Consegue che, in relazione ad entrambi i profili dedotti, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, per carenza di prova sia in ordine alla legittimazione processuale di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., sia per quanto concerne la titolarità, in capo al soggetto che ha conferito i. mandato alle liti al difensore costituito, del potere rappresentativo dell’ente.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese fortettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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