Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24174 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3335-2014 proposto da:

F.A., (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO DI NICUOLO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

e contro

C.D.G., elettivamente domiciliato in MONZA, VIA

VITTORIO EMENUELE II 52, presso lo studio dell’avvocato FABIO

QUADRI, che lo rappresenta e difende giusta procura e contestuale

elezione di domicilio in atti;

– resistente con procura –

Nonchè da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del procuratore

dott. PAOLO NOVATI, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERNESTO LOASSES giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore ad negotia

Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

contro

F.A. (OMISSIS), C.D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10017/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato GIANLUCA DI ASCENZO per delega;

udito l’Avvocato VINCENZO PALTRINIERI;

udito l’Avvocato GIORGIO MARCELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.A. e C.D. il (OMISSIS) venivano a collisione in (OMISSIS) nei pressi di un’intersezione con diritto di precedenza da parte del primo. Il giudice di pace di Milano dichiarava l’esclusiva responsabilità del C. e lo condannava, in solido con la Vittoria Assicurazioni S.P.A., al risarcimento del danno. Il tribunale di Milano, quale giudice di appello, con sentenza del 10/7/2013 riformava parzialmente la decisione, ritenendo la corresponsabilità del F. nel sinistro, a causa della sua condotta di guida imprudente, ed in particolare per aver impegnato l’incrocio a velocità eccessiva.

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il F.; resistono con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.P.A e Vittoria Assicurazioni S.P.A., la quale ultima propone altresì ricorso incidentale. F.A. deposita memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso il F. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c.; la violazione di legge consisterebbe nell’aver dichiarato la pari responsabilità senza considerare che il fatto generatore del sinistro era noto ed era addebitabile al C. ed omettendo di valutare che l’incidente non si sarebbe mai verificato se quest’ultimo avesse concesso la precedenza. Pertanto, l’accertata violazione dell’art. 145 C.d.S. da parte del C. imponeva il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054.

2. Occorre rilevare, prima di tutto, che la dedotta violazione dell’art. 2697 non è in alcun modo illustrata nello svolgimento del motivo e, quindi, la relativa censura è inammissibile.

3. Quanto alla lamentata violazione dell’art. 2054, le considerazioni giuridiche del ricorrente sono totalmente infondate; l’art. 2054 pone una presunzione di corresponsabilità che non è vinta semplicemente dall’accertamento della colpa di uno dei due soggetti coinvolti nel sinistro, dovendosi altresì accertare, per superare la presunzione, che l’altro conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008, Rv. 603321; conff. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014, Rv. 633406; Massime precedenti Conformi: N. 6797 del 1987 Rv. 454998, N. 5671 del 2000 Rv. 536186, N. 477 del 2003 Rv. 559714, N. 195 del 2007 Rv. 594183).

4. Questa Corte si è già pronunciata su un caso analogo a quello oggi in discussione, affermando che “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21130 del 16/09/2013, Rv. 628631; conff. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, Rv. 622958; Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 09/03/2004, Rv. 570893). Nel caso in esame, con valutazione di merito adeguatamente motivata e non suscettibile pertanto di revisione in sede di legittimità, il tribunale di Milano ha ritenuto che il F. avesse concorso, con la sua condotta di guida, alla causazione del sinistro.

5. Con un secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione per omesso esame dell’eccezione di nullità della c.t.u., già oggetto di contestazione in primo e secondo grado. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza; perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione (nella specie uno o più motivi di censura avverso la sentenza di primo grado) autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile; dall’altro lato che tale domanda od eccezione sia riportata puntualmente nel ricorso per Cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale d’udienza nei quali è stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e la tempestività, oltre che la decisività. Ed infatti, anche quando si deduca la violazione dell’art. 112 c.p.c., quindi un errore processuale – per il quale la Corte di cassazione è giudice anche dell'”atto processuale” – i principi di specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso per cassazione richiedono che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere d’indicare compiutamente non solo gli estremi degli atti medesimi, il tempo ed il luogo in cui siano stati prodotti (Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859, in motivazione), ma anche di riportarne il contenuto, quantomeno nella parte essenziale per la valutazione di fondatezza.

6. In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perchè il ricorrente non argomenta minimamente in ordine alla decisività di tale prova, che anzi egli stesso definisce priva di “alcun elemento valido e di rilievo ai fini della decisione” (pagina 6, primo capoverso, del ricorso) e che il tribunale nemmeno richiama tra le prove a sostegno della decisione.

7. Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso denuncia omessa e contraddittoria motivazione sull’attribuzione e ripartizione della responsabilità, anche per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.; il motivo è prima di tutto inammissibile laddove lamenta una violazione di legge, senza minimamente illustrarla, non potendo certo limitarsi ad affermare che il tribunale, utilizzando le argomentazioni del c.t.u., ha violato gli artt. 113 e 115 c.p.c.. Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007, Rv. 593743).

8. Quanto alle censure sulla motivazione, esse sono inammissibili per un duplice ordine di motivi; prima di tutto perchè mescolano diversi mezzi di impugnazione eterogenei e deducono vizi tra di loro non compatibili, atteso che una motivazione non può essere contemporaneamente omessa e contraddittoria: occorre ricordare che “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790).

9. In ogni caso, le censure sulla motivazione, oltrechè generiche, non sono comunque consentite in sede di legittimità, tanto meno a seguito dell’introduzione del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5,; il ricorso per cassazione, infatti, è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

10. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030). Quale sia la asserita omissione, tuttavia, non è dato di sapere, tanto più che è lo stesso ricorrente a menzionare un ragionamento “illogico” nella valutazione della responsabilità delle parti, così implicitamente confermando che non vi è stata alcuna omissione motivazionale.

11. Il ricorso incidentale proposto da Vittoria Assicurazioni S.P.A. per la restituzione del 50% degli importi già pagati in forza della pronuncia di primo grado è inammissibile in quanto formulato senza alcuna indicazione di vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

12. Ne consegue che entrambi i ricorsi, previa riunione, devono essere dichiarati inammissibili; le spese del presente giudizio di cassazione vengono compensate tra i due ricorrenti e, per quanto riguarda la Unipolsai, vengono poste a carico del ricorrente principalè soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.Q.M.

1. Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando le spese tra F.A. e Vittoria Assicurazioni S.P.A..

2. Condanna il ricorrente principale F.A. al pagamento delle spese in favore della controricorrente Unipolsai Assicurazioni S.P.A, liquidandole in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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