Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24174 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. I, 27/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 27/09/2019), n.24174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 29978-2018 r.g. proposto da:

S.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Maria

Visentin, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,

Via Cunfida n. 16.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato.

Avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data

17.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sulle domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate da S.L., cittadino del Senegal, dopo il diniego di protezione della commissione territoriale – ha rigettato tutte le domande così proposte dal richiedente.

Il tribunale ha, in primo luogo, ricordato la vicenda umana del ricorrente: quest’ultimo ha infatti raccontato che proviene dalla regione della Casamance (Senegal) e di essere di etnia mandinga, mussulmano e di essere rimasto orfano; il ricorrente ha inoltre narrato che svolgeva l’attività di guardiano di vacche e di aver subito il furto di quest’ultime da parte di quaranta ribelli e che tuttavia il proprietario delle mucche aveva chiesto al ricorrente di risarcirgli il danno subito e di averlo anche minacciato di morte (di qui la precipitosa fuga in Libia da cui si era imbarcato per l’Italia). Il tribunale ha ritenuto che la vicenda raccontata non poteva essere considerata come la manifestazione di un atto di persecuzione in danno del richiedente e che, comunque, per la minaccia subita avrebbe potuto anche rivolgersi all’autorità statali per ottenere protezione, così rigettando la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato e quella sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b. Il tribunale ha inoltre ritenuto non sussistente la richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, giacchè la Casamance, pur essendo stato in passato teatro di conflitti interni, ora risulta pacificata, dopo l’elezione presidenziale di S.M. nel 2012 e l’avvio da parte di quest’ultimo di un profondo processo di democratizzazione e di pacificazione interna del paese. Il Tribunale ha infine negato la richiesta protezione umanitaria considerando come mancante l’allegazione di profili di vulnerabilità del richiedente e non essendo stato dimostrato da quest’ultimo l’avvio di un processo di integrazione socio-lavorativa in Italia.

2. Il decreto pubblicato il 17.9.2018 è stato impugnato da S.L. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, 19, 19 bis, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 158 c.p.c. e art. 25 Cost.. Si evidenzia come del tutto illegittimamente il giudice delegato dal collegio per la istruttoria della causa aveva a sua volta delegato un giudice onorario per quest’ultima attività e peraltro anche per l’audizione del richiedente e per la stesura della bozza del provvedimento da sottoporre al collegio.

2. Con il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis. Si evidenzia il medesimo profilo di illegittimità sopra riferito quanto al primo motivo, con particolare riferimento all’attività di audizione del richiedente, che assume peculiare rilevanza nell’istruttoria della causa.

3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,, comma 1, nn. 3 e 4, violazione del potere-dovere di acquisire informazioni e documenti, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della direttiva 2004/83/CE, nonchè dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 115 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo. Si osserva che le scarne fonti informative citate nel provvedimento impugnato sarebbero state richiamate in modo del tutto generico e comunque non sarebbero fonti aggiornate. Si denuncia come omessa l’attività officiosa istruttoria volta ad accertare la reale ed attuale situazione di conflittualità interna della Casamance.

4. Con il quarto motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7 e 14, in relazione alla protezione sussidiaria e vizio argomentativo sul medesimo punto.

5. Con il quinto motivo la parte ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla richiesta protezione internazionale, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di travisamento della prova e vizio di omessa attivazione dei poteri istruttori del giudice e dunque violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 115 c.p.c..

6. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in relazione alle doglianze sollevate con il primo motivo di ricorso, e ciò in ragione della prossima fissazione in pubblica udienza di altre cause che presentano i medesimi profili di censura.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per l’assegnazione della stessa alla discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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