Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24174 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4006/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Calabrò, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Piemonte, n. 39;

– ricorrente –

contro

D&D Outdoor Adversing s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro

Paternò Raddusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

via della Giuliana, n. 66;

– controricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 10

agosto 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2018

dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

udito l’Avv. Cecilia Furitano per delega dell’Avv. Alessandra

Calabrò;

udito l’Avv. Pietro Paternò Raddusa;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetta del

ricorso.

Fatto

RITENUTO

La D&D Outdoor Adversing s.r.l. proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’agente di riscossione Equitalia Gerit s.p.a. (ora Equitalia Sud s.p.a.) aveva intimato il pagamento dell’importo di Euro 21.476,64 per sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma (ora Roma Capitale).

Il Tribunale di Rena, sezione distaccata di Ostia, in parziale accoglimento dell’opposizione, rideterminava l’importo effettivamente dovuto in Euro 15.463,00, compensava per metà le spese processuali e condannava il Comune di Roma ed Equitalia Gerit s.p.a. in solido al pagamento della restante parte, liquidata in Euro 5.300,00 oltre accessori.

La decisione veniva appellata da Equitalia Sud s.p.a.. La D&D Outdoor Adversing s.r.l. si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello. Il Comune di Roma restava invece contumace.

La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese processuali in favore della D&D Outdoor Adversing s.r.l., liquidate in Euro 3.308,00 oltre accessori.

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte di Equitalia Sud s.p.a. per due motivi. La D&D Outdoor Adversing s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da successive memorie. Roma Capitale non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Va esaminata anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla controricorrente, la quale invoca la decadenza dal termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., osservando che alla materia dell’opposizione all’esecuzione non si applica la sospensione feriale.

L’eccezione è infondata. L’opposizione venne proposta con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2009, sicchè al presente giudizio non si applica la riduzione, da un anno a sei mesi, del termine di cu all’art. 327 cod. proc. civ.; tale riduzione infatti, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, si applica solamente ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Ciò posto, poichè la sentenza d’appello è stata pubblicata il 10 agosto 2015 e il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione in data 16 marzo 2016, l’impugnazione è tempestiva.

Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.. La censura riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assolutamente generico e quindi inammissibile il primo motivo di appello, “in quanto con esso non viene articolata alcuna censura specifica in grado di intaccare le motivazioni della gravata sentenza”.

Va premesso, anzitutto, che la doglianza è erroneamente ascritta al paradigma previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 poichè la violazione delle norme processuali che determinano la nullità del provvedimento impugnato vanno invece dedotte ai sensi del n. 4 della medesima disposizione. Tuttavia, trattandosi in un’erronea individuazione della tipologia di vizio di legittimità che non impedisce di comprendere il significato della censura, la stessa può essere interpretata e riqualificata nei termini corretti.

Pur se così emendata, la censura è comunque inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Va premesso, in diritto, che la “specificità” dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell’atto di appello, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (fra le più recenti: Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016, Rv. 641832; Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 27/01/2014, Rv. 629672; Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007, Rv. 597867).

Pertanto la società ricorrente, per censurare validamente la decisione impugnata, avrebbe dovuto illustrare le ragioni della sentenza di primo grado e dimostrare che le argomentazioni contenute nell’atto d’appello si ponevano in contrapposizione dialettica con le prime.

Nel caso di specie, invece, l’illustrazione delle ragioni della sentenza di primo grado è stata totalmente omessa e i motivi dell’appello sono solo succintamente riassunti in tre punti salienti; in uno di tali punti non si fa alcun riferimento al tenore testuale all’atto d’appello e negli altri viene riportato solo un breve stralcio che non consente di apprezzare quale fosse l’effettivo tenore dell’impugnazione. Dalla lettura del ricorso si ricava, semmai, che Equitalia Sud s.p.a. si limitò, con l’atto di appello, a indicare le parti della decisione di primo grado di cui richiedeva la riforma, senza confrontarsi però dialetticamente con le stesse e riproponendo genericamente le argomentazioni difensive di primo grado, già esaminate e disattese dal tribunale.

Questa Corte, in conclusione, non è stata posta nella condizione di verificare la fondatezza della censura, che deve essere dichiarata inammissibile.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Anche in questo caso è erronea l’ascrizione del motivo al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè al n. 4 della medesima disposizione. Per le stesse ragion precedentemente illustrate, si tratta di un errore emendabile in sede di interpretazione della censura.

L’agente di riscossione – riproponendo una questione già vagliata negativamente dal giudice d’appello – deduce che la propria estraneità alla causa che ha determinato l’accoglimento dell’opposizione alla cartella di pagamento (riferibile in via esclusiva al Comune di Roma) avrebbe dovuto condurre ad escludere che in capo allo stesso fosse ravvisabile una situazione di effettiva soccombenza legittimante la condanna (in solido con l’ente impositore) al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.

Invero, questa Corte ha già chiarito che, in tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione nè, in sè considerata, di compensazione delle stesse, ferma restando la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749).

Infatti, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (5ez. 6 – 3, Ordinanza n. 2570 del 31/01/2017, Rv. 642743).

Il motivo è quindi infondato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi in favore della sola DED Outdoor Adversing s.r.l., vanno poste a carico di Equitalia Sud s.p.a., ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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