Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24173 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1951-2014 proposto da:

F.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6730/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.V. ha svolto, a ione risarcitoria nei confronti di S.A., reo di averlo tamponato il (OMISSIS) cagionando danni alla sua autovettura. Il giudice di pace di Napoli ha accolto la domanda, dichiarando la responsabilità esclusiva dello S. e liquidando a carico della Spa Allianz Assicurazioni la somma di Euro 800,00 già attualizzata, con interessi dal deposito della sentenza. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 24/5/2013 ha rigettato l’appello.

2. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione F.V., affidandolo a 3 motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 sostenendo che le affermazioni del tribunale sarebbero del tutto disancorate dalla realtà processuale e che la fattura quietanzata non può essere paragonata a una scrittura privata. Sostiene, poi, che in assenza di contestazioni specifiche, il fatto principale doveva ritenersi già provato.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile; in primo luogo si lamentano numerose violazioni di legge, senza argomentare in modo specifico sulle stesse e lanciandosi invece in inammissibili tentativi di rivalutazione delle prove. Nell’intero svolgimento del motivo non vi è un solo riferimento agli artt. 1223, 2043 e 2056 e anche il riferimento all’art. 2697 è privo di alcuna specificità, limitandosi esso a riportare il contenuto della norma, senza specificare in cosa sarebbe consistita la violazione di legge.

3. Un ricorso siffatto viola i principi più volte stabiliti da questa Corte, secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007, Rv. 593743). Quanto alla mancata contestazione della fattura, l’affermazione è meramente assertiva e priva di alcun collegamento con la violazione di legge lamentata, nè vi è alcun riferimento ad uno specifico motivo di appello sul punto, nonostante già il giudice di primo grado avesse contenuto la liquidazione in misura inferiore al documento contabile. Non si comprende, poi, la rilevanza del rilievo relativo alla natura giuridica del documento e tantomeno la giurisprudenza richiamata, la quale afferma unicamente l’utilizzabilità delle fatture, la quale non è affatto in contestazione, essendosi solamente osservato che si tratta di un elemento di prova valutabile unitamente agli altri elementi istruttori, che non costituisce certo, di per sè, una prova piena dell’entità dei danni derivati dal sinistro e del costo necessario alla loro eliminazione.

4. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1223, 1224, 1282, 2043 e 2056 c.c., ritenendo che il tribunale non ha preso in considerazione il secondo capo dell’impugnazione, riguardante l’errata liquidazione degli interessi. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile, poichè non risulta dal ricorso quando, dove, come e tramite quali atti, la domanda sia stata proposta in primo grado e soprattutto ribadita in appello. Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione (nella specie uno o più motivi di censura avverso la sentenza di primo grado) autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile; dall’altro lato che tale domanda od eccezione sia riportata puntualmente nel ricorso per Cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale d’udienza nei quali è stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e la tempestività, oltre che la decisività (Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859, in motivazione). Nella specie, la sentenza impugnata non accenna in alcun modo alla questione in oggetto ed il ricorrente nulla ha specificato in proposito (Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014, Rv. 633699).

5. Con un terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., affermando che, in caso di riforma della sentenza, le spese dovranno essere liquidate per intero, senza alcuna compensazione. Tale motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui censura valutazioni di merito del tribunale, senza alcun approfondimento in ordine ai vizi da cui sarebbe affetta la decisione e, comunque, è assorbito in quanto subordinato all’accoglimento del ricorso, che non c’è stato.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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