Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24173 del 27/09/2019
Cassazione civile sez. I, 27/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 27/09/2019), n.24173
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 20040-2018 r.g. proposto da:
E.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato
Fabio Valerini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Roma, Via Fonteiana n. 142.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato.
– controricorrente –
Avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data
12.6.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
9/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sulle domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate da E.G., cittadino nigeriano, dopo il diniego della commissione territoriale di Roma – ha rigettato tutte le domande così proposte dal richiedente.
Il tribunale ha, in primo luogo, ricostruito la vicenda del richiedente, secondo quanto dallo stesso dichiarato: quest’ultimo proviene da (OMISSIS), nell’Edo State, e professa la religione cristiana pentecostale e sarebbe scappato dalla Nigeria in seguito ad una faida familiare con lo zio paterno per la contesa di un terreno ereditato dal richiedente, faida nella quale si sarebbe intromessa la setta degli (OMISSIS). Il Tribunale ha ritenuto la vicenda non caratterizzata da episodi di persecuzione, trattandosi di episodi privati per i quali era ben attivabile la protezione statale. Il tribunale ha, peraltro, osservato che non sussistevano neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. c, in quanto l’Edo State non è interessato da fenomeni di violenza generalizzata ed indiscriminata. I giudici del merito hanno inoltre ritenuto infondata anche la domanda di protezione umanitaria in assenza di ragioni di vulnerabilità allegate dal ricorrente.
2. Il decreto, pubblicato il 12.6.2018, è stato impugnato da E.G. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.
Si osserva che il giudice delegato dal collegio alla trattazione della causa ha a sua volta subdelegato un giudice onorario per l’attività istruttoria ed anche per la elaborazione della bozza di provvedimento da trasmettere al giudice relatore, con ciò incorrendo nella lamentata violazione di legge.
2. Con il secondo mezzo si duole il ricorrente, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e ciò con particolare riferimento alla delega al giudice onorario ad ascoltare il richiedente.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 4, lett. b, artt. 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si osserva che le minacce di persecuzione possono anche provenire da soggetti privati, come avvenuto nel caso in esame, ove il timore di ritorsioni discendeva dal coinvolgimento nella faida privata della setta degli (OMISSIS).
4. Con il quarto motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 4, par. 1, della direttiva 2004/83, in relazione all’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria nonchè dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si osserva che il provvedimento impugnato aveva omesso di accertare la capacità reattiva delle autorità statali nigeriani ad opporsi alle malversazioni della setta degli (OMISSIS), così venendo meno anche ai sopra indicati doveri istruttori officiosi.
5. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in relazione alle doglianze sollevate con il primo motivo di ricorso, e ciò in ragione della prossima fissazione in pubblica udienza di altre cause che presentano i medesimi profili di censura.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per l’assegnazione della stessa alla discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019