Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24173 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24173 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOBILIA BY SC di A. e F. Comintangelo & C. s.a.s., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.
Pier Paolo Grimaldi, elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Roma via Cosseria, n. 2 (dott. Alfredo Placidi);
– ricorrente contro
ROSENTHAL ITALIA s.r.1., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Gerardo Broggini,
Alessandro Veralli e Antonio Sigillò, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via Prevesa, n. 11;

2,006//3

Data pubblicazione: 25/10/2013

- controrícorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1731
del 4 luglio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
uditi gli Avv. Pier Paolo Grimaldi e Antonio Sigillò;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
l. – Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 5 luglio
2003, rigettò l’opposizione proposta da Mobilia by SC di A. e
F. Comintangelo & C. s.a.s. avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei suoi confronti, su ricorso della s.r.l. Rosenthal
Italia per il pagamento di lire 158.935.392.
Osservò a tal fine il Tribunale che:
– l’eccezione dell’opponente, di inadeguatezza della prova
scritta (estratto autentico delle scritture contabili)
alla emissione del decreto ingiuntivo e comunque alla
condanna di Mobilia al pagamento del prezzo delle forniture, deve considerarsi superata, alla luce della produzione, da parte della stessa opponente, delle fatture inerenti alle medesime forniture e alla non contestazione
di avere ricevuto la merce in esse indicata;

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ca del l ° ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

- la tesi in cu si sostanzia l’opposizione, secondo cui le
parti si erano accordate nel senso che Mobilia avrebbe
pagato la merce ad essa fornita solo dopo averla a sua
volta venduta, sarebbe fondata, giacché su tutte le fat-

è riferimento alle condizioni di pagamento

partnership

illustrate nella brochure prodotta dall’opponente, dove è
scritto “pagherete la merce solo dopo averla venduta”, ma
Mobilia, al fine di ottenere l’accoglimento
dell’opposizione, avrebbe dovuto provare le quantità di
merce rimasta invenduta presso di essa.
2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata
il 4 luglio 2006, ha rigettato l’appello di Mobilia e posto a
suo carico le spese del grado.
La Corte territoriale – premesso che il decreto è stato
emesso sulla base di estratti autentici delle scritture contabili – ha osservato che la merce venduta, di cui alle fatture
alla base della vertenza, da Rosenthal Italia a Mobilia, è
merce che è divenuta di proprietà di Mobilia e che la clausola
“pagamento partnership”, di contenuto mai chiaramente specificato, attiene soltanto alle modalità di pagamento. Poiché numerosissime fatture (quelle prodotte da Mobilia, di cui Rosenthal non ha chiesto il pagamento) sono state regolarmente pagate e tutte le fatture sono state ricevute senza contestazione alcuna, la Corte d’appello ha escluso che Mobilia possa non

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ture di provenienza Rosenthal prodotte dall’opponente vi

pagare le fatture del 1997 e del 1998, di cui Rosenthal con il
decreto ingiuntivo ha chiesto il pagamento, con la giustificazione, esposta negli scritti difensivi, di voler restituire la
merce rimasta invenduta, pari all’intero credito vantato e con

fornitrice. E ciò sia perché la merce è stata venduta a Mobilia a tutti gli effetti e questa non può in nessun caso liberarsi della obbligazione del pagamento semplicemente mettendo
la stessa a disposizione di Rosenthal, presso la sede della
stessa Mobilia, in Barletta, occorrendo un ulteriore atto di
ritrasferimento della proprietà; sia perché la clausola relativa al pagamento differito deve essere interpretata secondo
il generale principio di buona fede e non può essere, in tale
logica, certamente letta “nel senso che la merce poteva essere
ordinata, ricevuta, fatturata senza contestazione alcuna e,
successivamente, alcuni anni dopo, poteva esserne rifiutato il
pagamento, semplicemente dichiarando che la merce non era stata venduta”.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello la società Mobilia ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 novembre 2007, sulla base di due motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in
prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

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la comunicazione che la merce è a disposizione della società

1. – Va preliminarmente rilevato che la procura speciale
alle liti per la controricorrente società a r.l. Rosenthal Italia è stata conferita da Berthold Franz e Alice De Sortoli, i quali, nel controricorso, hanno dichiarato di agire qua-

poteri loro attribuiti in base all’art. 27 dello statuto del
26 marzo 2003 e alla delibera del consiglio di amministrazione
del 3 settembre 2004″.
Nella memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ.,
depositata in prossimità dell’udienza, la ricorrente società
Mobilia ha rilevato che “seppur citati nella procura speciale
alle liti, apposta in calce al controricorso, lo statuto del
26 marzo 2003 e la delibera del consiglio di amministrazione
non sono stati prodotti in giudizio”.
Tuttavia, la ricorrente si è limitata ad eccepire che “non
risulta depositato agli atti del giudizio il negozio rappresentativo”, senza fornire la prova, su di essa incombente
(Caso., Sez. Il, 8 giugno 2007, n. 13381; Cass., Sez. V, 18
maggio 2011, n. 10988), della mancanza della qualità rappresentativa in capo a chi ha agito come legale rappresentante
della società specificamente indicando la situazione abilitante.
2. – Passando all’esame del ricorso, con il primo mezzo
(violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) ci si duole che il giudi-

li legali rappresentanti e procuratori speciali “in forza dei

ce d’appello abbia rilevato “autonomamente”, e senza che
l’appellato avesse mai sollevato alcuna eccezione né tantomeno
argomentato in merito, la discordanza di alcuni documenti
(fatture anno 1997-1998) depositati dall’appellante con altri

il giudice d’appello ha facoltà di porre a fondamento della
decisione eccezioni relative alla documentazione depositata
dalle parti e mai da queste sollevate e, soprattutto, non rilevabili d’ufficio”.
2.1. – Il motivo è infondato.
Circa l’asserita discordanza, va osservato che la Corte
d’appello ha premesso che le fatture di cui Rosenthal Italia
ha chiesto il pagamento in parte risalgono all’anno 1996, in
parte riguardano gli ultimi mesi del 1997, in parte, infine,
sono relative all’anno 1998, ed ha rilevato che, per quanto
riguarda le fatture del 1996, non vi è prova che per le stesse
fosse previsto il “pagamento partnership”,

tale dicitura com-

parendo, bensì., nelle fatture prodotte da Mobilia, ma “di cui
Ronsenthal non ha chiesto il pagamento e che nulla hanno a che
vedere con i fatti di cui è processo”.
Tanto premesso, la valutazione, da parte del giudice, di
un documento prodotto dalle parti, per giungere alla conclusione che esso non è pertinente rispetto alla materia oggetto
del contendere e si riferisce a porzioni del rapporto di fornitura delle quali il creditore non ha chiesto il pagamento,

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versati in atti dallo stesso appellato. Di qui il quesito “se

non soltanto non importa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche
le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui rientra nel

za in relazione alla regiudicanda del documento ritualmente
acquisito agli atti (cfr. Cass., Sez. Il, 21 aprile 1976, n.
1397).
2. – Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 360,
n. 5, cod. proc. civ. per carente, incongrua, contraddittoria
ed insufficiente motivazione.
Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto carente di
un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che valga a circoscrivere puntualmente i limiti della censura proposta a norma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
Un., 18 ottobre 2012, n. 17838).
Alla stregua della letterale formulazione dell’art. 366bis cod. proc. civ. – introdotto, con decorrenza dal 2 marzo
2006, dall’art. 6 del d.gs. 2 febbraio 2006, n. 40, e abrogato
con decorrenza dal 4 luglio 2009 dall’art. 47 della legge 18
giugno 2009, n. 69, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso
le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009
(cfr. art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009) – questa
Corte è ferma nel ritenere che, a seguito della novella del
2006, nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,

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potere-dovere del giudice apprezzare autonomamente la rilevan-

allorché, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata
lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la moti-

per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la
renda inidonea a giustificare la decisione.
Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., l ° ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente
che l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni della
non adeguatezza della motivazione sia esposta nel corpo del
motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, occorrendo a tal fine un

quid pluris,

una parte, del motivo

stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass., Sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2219).
3. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cessazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso delle spese sostenute dalla controricorrente, che /i-

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vazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni

guida in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 0 otto-

bre 2013.

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