Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24173 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 08/09/2021), n.24173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27179-2016 proposto da:

F.S., F.E., IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI

LEGALE RAPP.TE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA SUD INVEST, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO SILVETTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SABATO TUFANO;

– ricorrenti –

contro

LA VISCARDI SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE AMM.RE

UNICO, rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNI CLEMENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 561/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

F.E., in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa Agricola Sud Invest, e F.S. hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 561/2016 della Corte di appello di Salerno, la quale, confermando la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha rigettato le opposizioni da loro separatamente proposte – e riunite già in primo grado – al decreto ingiuntivo n. 704/2001 con cui essi erano stati condannati a pagare alla società Viscardi s.r.l. la somma di 294.423.471 a titolo di corrispettivo per la fornitura di sementi, piante e attrezzature agricole.

Segnatamente, la corte salernitana ha affermato:

quanto alla titolarità dell’obbligazione, che, ancorché le fatture poste a fondamento della ingiunzione fossero state emesse nei confronti del solo F.S., le prove testimoniali assunte in primo grado avevano tuttavia offerto la prova che anche F.E., in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa Agricola Sud Invest, doveva essere considerato parte del rapporto obbligatorio;

quanto all’ammontare dell’importo dovuto, che “il riferimento contento nelle fatture al pagamento in contanti o con rimessa diretta non equivale a quietanza, ma attiene all’indicazione del tempo concesso per il pagamento o al mezzo di pagamento da utilizzarsi” (penultima pagina della sentenza).

La società Viscardi s.r.l. ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 27 gennaio 2021, per la quale parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Col primo motivo di ricorso, riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e 4), si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata di ultra-petizione per aver pronunciato la condanna in solido di F.E., della Cooperativa Agricola Sud Invest e di F.S. senza che mai la condanna solidale di costoro fosse stata domandata dalla Viscardi s.r.l.. Nel mezzo di gravame si argomenta, quindi, che del Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe dovuto condannare gli odierni ricorrenti pro quota e che la Corte di appello di Salerno avrebbe dovuto rilevare di ufficio il vizio di ultrapetizione da cui era affetta la sentenza di primo grado e dichiarare la nullità della stessa. Nel motivo di ricorso si deduce altresì che “la reale intenzione della Viscardi era quella di agire separatamente con due distinte procedure monitorie contro F.E. e F.S…. e quindi le due domande autonome non potevano essere riunite in ogni caso” (pagg. 3, terzultimo rigo, del ricorso).

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In linea di fatto va premesso che – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente (nel ricorso, come sopra si è visto, con riferimento alla “reale intenzione della Viscardi”, ma anche, nella memoria illustrativa, con la più netta affermazione che nei confronti di Emilio e Sabato F. la società Viscardi “aveva proposto due distinte procedure monitorie”) – la procedura monitoria introdotta dalla società Viscardi contro F.E., Cooperativa Agricola Sud Invest e F.S. è una sola ed è stata definita con l’emissione del decreto ingiuntivo n. 704 del 15/10/2001. Due, invece, sono state le opposizioni a tale decreto ingiuntivo, opportunamente riunite in primo grado: una proposta da F.E., in proprio e quale rappresentante della Cooperativa Agricola Sud Invest, ed una proposta da F.S..

Tanto chiarito in ordine allo svolgimento del processo, va in primo luogo affermato che il motivo in esame va giudicato inammissibile perché né dalla narrativa del processo svolta nel ricorso, né dalla esposizione dei motivi di appello contenuta nella sentenza qui impugnata risulta che il vizio di ultra-petizione addebitato dai ricorrenti alla sentenza di primo grado abbia formato oggetto di motivo di appello. Soccorre allora l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, per il principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame, il mezzo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame (così, tra le tante, Cass. n. 18486/20).

In ogni caso è opportuno sottolineare come il motivo sia anche infondato, giacché, come emerge dalla lettura dell’originario ricorso per ingiunzione, già in tale atto F.E., la Cooperativa Agricola Sud Invest e F.S. erano stati qualificati ed indicati quali “debitori solidali”

Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e 4), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1294 c.c.. I ricorrenti, i quali nel giudizio di merito avevano allegato che le fatture azionate in via monitoria contenevano la dicitura “pagamento in contanti”, da un lato lamentano come né il giudice di primo grado né il giudice di appello avrebbero enunciato una “adeguata motivazione” sulla loro eccezione di pagamento; dall’altro, affermano come la suddetta dicitura varrebbe quale dichiarazione di quietanza, con la conseguenza che sarebbe gravato sul creditore, ai sensi dell’art. 1193 c.c., l’onere di provare la diversa imputazione del pagamento così documentato (cfr. pag. 5 della ricorso).

I ricorrenti lamentano altresì, sempre nel secondo mezzo di ricorso, di essere stati condannati in solido, tra di loro e con F.S., senza alcuna giustificazione in ordine alla sussistenza di un vincolo di solidarietà attiva.

Entrambe le doglianze vanno giudicate inammissibili, perché prive di pertinenza rispetto alle argomentazioni che sorreggono la decisione della corte territoriale, con le quali, in definitiva, i ricorrenti non si confrontano.

Per quanto concerne la doglianza con cui ricorrenti deducono che le fatture dedotte in giudizio dovevano ritenersi pagate in ragione della dicitura, ivi contenuta, “pagamento in contanti” – cosicché la corte territoriale avrebbe dovuto esigere dalla società Viscardi la prova che i pagamenti documentati da tale dicitura fossero imputabili ad altri crediti – la stessa non si confronta con (né, quindi, specificamente censura) l’affermazione della corte territoriale secondo cui “il riferimento nelle fatture al pagamento in contanti o con rimessa diretta non equivale quietanza, ma attiene all’indicazione del tempo concesso per il pagamento o al mezzo di pagamento da utilizzarsi”; ciò sul rilievo, anch’esso non specificamente censurato nel motivo di ricorso in esame, che “la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore ha efficacia di piena prova del ricevuto pagamento qualora contenga l’espresso riferimento all’esecuzione della prestazione” (penultima pagina della sentenza).

Per quanto concerne la doglianza con cui ricorrenti lamentano l’assenza di causa della solidarietà loro ascritta nella impugnata sentenza, essa non si confronta con (né, quindi, specificamente censura) il giudizio di fatto della corte territoriale secondo cui F.E., la Cooperativa Agricola Sud Invest e F.S. erano “parti del rapporto obbligatorio” (cfr. la penultima pagina della sentenza); giudizio di fatto dal quale discende la presunzione di solidarietà fissata all’art. 1294 c.c.; è appena il caso di rilevare, infine, che il riferimento che si legge nel motivo di ricorso in esame ai precedenti di questa Corte nn. 8235/01 e 9771/95 non è pertinente, trattandosi di pronunce in tema di solidarietà tra creditori e non in tema di solidarietà tra debitori.

Col terzo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 116 c.p.c. I ricorrenti si dolgono della scarsa attendibilità dei testimoni escussi e pretendono una diversa valutazione delle testimonianze dei medesimi rese.

Il motivo va giudicato inammissibile, perché pretende di censurare l’apprezzamento operato dalla giudice di merito sull’attendibilità dei testi e sulla lettura complessiva del quadro probatorio. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 42/09, Cass. 11511/14).

Col quarto motivo viene dedotto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia. I ricorrenti, al di là dell’inesatto riferimento alla rubrica al vizio di “omessa pronuncia”, in sostanza lamentano che la corte d’appello li abbia condannati a pagare l’intero importo ingiunto nonostante che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo per il minore importo di 85.740.550 e sostengono che l’impugnata sentenza avrebbe trascurato le “annotazioni sulle fatture della dicitura “rimessa diretta””, così non considerando “l’avvenuto pagamento, almeno parziale, da parte dei ricorrenti dell’esatto importo del credito”.

Il motivo è inammissibile perché, al pari del terzo mezzo di impugnazione, si risolve in una sollecitazione ad un riesame delle risultanze istruttorie non consentito in sede di legittimità. La corte d’appello ha apprezzato il materiale istruttorio e, sulla base di tale apprezzamento – non specificamente censurato nelle forme prescritte dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – ha escluso che il pagamento fosse stato provato, tanto con riguardo ai crediti recati dalle fatture contenenti la dicitura “pagamento in contanti” quanto con riguardo ai crediti recati dalle fatture contenenti la dicitura “rimessa diretta” (cfr. la penultima pagina della sentenza).

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 7.800, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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