Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24172 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24855-2013 proposto da:

F.O., (OMISSIS), K.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA AURELIA 385, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA SITZIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLA

MATRONOLA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA, S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15671/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 01/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato ANTONELLA MATRONOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.O. e K.I., rispettivamente conducente e trasportata, svolgevano domanda risarcitoria nei confronti di S.M., (assicurato presso la Fondiaria Sai), dal quale venivano tamponati in (OMISSIS). Il giudice di pace di Roma rigettava la domanda, ritenendo l’esclusiva responsabilità di Sa.Pa., conducente dell’autovettura che sopraggiungeva da tergo e che, tamponando l’auto del S., la spingeva contro quella dove si trovavano F.O. e K.I.. Questi ultimi proponevano appello, e con sentenza del 1/8/2012, il tribunale di Roma lo respingeva, sulla considerazione di fatto che i veicoli del F. e del S. erano entrambi fermi quando venivano tamponati dall’autovettura del Sa., cui pertanto andava attribuita la responsabilità esclusiva del sinistro.

2. Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione F.O. e K.I., affidandolo a 3 motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso deducono violazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, laddove il Tribunale ha applicato il comma 2 della predetta norma, invece del comma n. 1; osservano che il S., conducente del veicolo intermedio, deve ritenersi responsabile nei confronti del primo veicolo, non avendo osservato la distanza di sicurezza necessaria e sufficiente ad evitare di tamponare a sua volta tale veicolo.

2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato; esso si basa su circostanze di fatto contrastanti con quelle accertate dai giudici di merito e quindi si fonda su erronei presupposti. Delle due l’una: o il motivo si deve intendere quale violazione di legge, così come rubricato, ed allora esso è manifestamente infondato perchè deduce tale violazione sulla base di presupposti di fatto diversi da quelli accertati dalla sentenza impugnata, senza farne oggetto di specifica censura. Ovvero il motivo deve ritenersi diretto contro la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto e dunque contro la motivazione della sentenza, ma in tal caso è inammissibile sia perchè le censure non sono sufficientemente specifiche, sia perchè non individua illogicità o contraddittorietà della motivazione tali da scardinare il costrutto argomentativo della sentenza. E’ noto che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497) e che già prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, la sentenza poteva essere attaccata solo quando la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 17037 del 20/08/2015, Rv. 636317). Il che non è nel caso di specie, avendo il tribunale di Roma argomentato in modo specifico e assolutamente logico in ordine alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto storico. Per il resto, il motivo si sofferma sulle prove, pretendendone una valutazione meramente alternativa e non certo più verosimile di quella operata dal Tribunale.

3. Vale la pena ricordare, infine, che il tribunale non ha fatto applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e cioè non ha ritenuto sussistente la presunzione di pari responsabilità delle persone coinvolte nell’incidente, riconoscendo, al contrario, la responsabilità esclusiva del conducente della terza autovettura coinvolta, il quale sopraggiunse contro le altre due auto ferme ed incolonnate, ragion per cui la Corte non ha ritenuto di applicare la normativa relativa ai tamponamenti a catena (“Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2 con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna”; cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8646 del 29/05/2003, Rv. 563752).

4. Del tutto infondate sono, pertanto, anche le considerazioni relative alla violazione da parte del Sette delle norme sulla distanza di sicurezza, che si applicano solo ai veicoli in movimento e non a quelli fermi in colonna, come risulta chiaramente dall’art. 149 C.d.S., riportato dal ricorso stesso alla pagina 20.

5. Con un secondo motivo di ricorso deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ricostruzione dei fatti. Il motivo è generico, non autosufficiente ed apodittico. Si richiamano le considerazioni svolte in precedenza in relazione all’ammissibilità in sede di legittimità di censure sulla motivazione, ribadendo che il tribunale ha ritenuto, in fatto, che i due veicoli condotti dal F. e dal S. fossero fermi al momento del tamponamento da parte del Sa. e che di tale accertamento ha fornito adeguata motivazione, assolutamente priva di vizi logici.

6. Con un terzo motivo di ricorso deducono omessa motivazione e motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla valutazione delle prove, concludendo per la erronea ricostruzione dei fatti e per l’errata valutazione delle prove acquisite. Anche questo motivo di ricorso contesta valutazioni di merito del tribunale attraverso un’inammissibile tentativo di rivalutare le prove, senza tener conto della ricostruzione in fatto operata dal tribunale e supportata da idonea motivazione. Peraltro, il ricorso continua a fondare le sue valutazioni sulla base di fatti diversi da quelli accertati, senza tuttavia attaccare in modo specifico le valutazioni della corte territoriale e senza spiegare perchè dovrebbero ritenersi gravemente viziate sotto il profilo logico. Il motivo, comunque, è ancora una volta non autosufficiente, considerato che la parte invoca le prove e procede alla ricostruzione in fatto senza nemmeno trascrivere tali prove o allegarle al ricorso. Infine, il motivo manifesta già dalla sua rubrica un’inammissibilità di fondo, atteso che espone censure tra di loro incompatibili, posto che una motivazione non può essere contemporaneamente inesistente e viziata da illogicità, giacchè ciò che non esiste non può avere alcuna qualità (In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790).

7. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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