Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24172 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10029/2011 proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a., già denominata Banca Intesa S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Bissolati n.76, presso lo studio

dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Brugnatelli Enrico, Grassi Manuela Maria,

Sciarra Grazia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore dott.

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n.14

A-4, presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giampaoli Bruno,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Salvato Luigi che chiede che la Corte rigetti

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2001, il Fallimento della (OMISSIS) convenne in giudizio la Banca Commerciale italiana (Comit, poi incorporata da altri istituti e, da ultimo, da Intesa SanPaolo) e chiese di revocare i pagamenti effettuati da M.G., quale terzo fideiussore, in data 7 giugno 1999, poichè costui prima del fallimento aveva esercitato la rivalsa nei confronti della debitrice principale.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 17 gennaio 2011, ha rigettato il gravame di Intesa SanPaolo avverso la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda attorea.

La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti della revocatoria fallimentare, avendo ravvisato in alcuni incassi realizzati dal fideiussore nei confronti della debitrice una rivalsa e ritenuto provata la scientia decoctionis.

Avverso questa sentenza Intesa SanPaolo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e a una memoria; il Fallimento ha resistito con controricorso; il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, legge fall., artt. 1936,1944 e 1950 c.c., per essersi la sentenza impugnata discostata dal principio secondo cui non sarebbe revocabile il pagamento effettuato da chi, come il fideiussore, sia debitore in proprio ed abbia quindi pagato un debito proprio, indipendentemente dal fatto che il fideiussore si sia rivalso sul debitore principale o no.

Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, essendo volto ad enunciare un principio contrastante con quello, costantemente ribadito da questa Corte e correttamente applicato nella sentenza impugnata, secondo cui la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67, comma 2, legge fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo garante, purchè risulti che questi, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa verso il debitore principale prima dell’apertura del fallimento (Cass. n. 6282 e 2903 del 2016, n. 13549 del 2012).

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 57 legge fall., artt. 1241,1243 e 1851 c.c., nonchè vizio motivazionale, per avere il fideiussore effettuato il pagamento con denaro di sua disponibilità, depositato presso la banca o costituito in pegno o oggetto di compensazione, il che escludeva la revocabilità affermata invece dalla Corte di merito.

Il motivo è infondato. Come rilevato dal controricorrente, la revocabilità del pagamento è condizionata al fatto che esso sia stato eseguito dal terzo con provvista del fallito o, come accertato nella specie, che vi sia stata rivalsa del terzo sull’imprenditore fallito. In tale ultimo caso, è irrilevante come il terzo si sia procurato la provvista, ad esempio, mediante escussione di pegno o compensazione con crediti verso la banca. Infatti, il pagamento realizza un depauperamento del patrimonio del fallito, viola la par conditio e può quindi essere aggredito con la revocatoria, che sanziona con l’inefficacia il negozio solutorio e deve essere diretta contro chi ne è stato l’effettivo beneficiario.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1193,2697,2710 e 2729 c.c., e vizio motivazionale, per avere ritenuto provato, contrariamente alle risultanze probatorie, che il fideiussore si era rivalso verso la società debitrice prima della dichiarazione di fallimento.

Il motivo è inammissibile, poichè censura una quaestio facti, adeguatamente apprezzata con valutazione incensurabile in sede di legittimità, avendo i giudici di merito rilevato che vi era prova che il terzo aveva esercitato la rivalsa verso il debitore principale, come evidenziato dal fatto, emergente dalla contabilità della società fallita, che al terzo era stata rimborsata una somma corrispondente a quella corrisposta alla banca. Esso si risolve in una mera critica delle argomentazioni logicamente sviluppate dalla sentenza, al fine di ottenere una impropria revisione delle valutazioni del giudice di merito.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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