Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24170 del 08/09/2021
Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 08/09/2021), n.24170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19465-2018 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via F Corridoni
25, presso lo studio dell’avvocato Marco Ciaralli, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALBERTO VANNI;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE PISTOIA E PRATO,
elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Bazzoni 3, presso lo
studio dell’avvocato Francesco Paoletti, rappresentato e difeso
dall’avvocato Duccio Maria Traina;
– controricorrente-
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il
18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Capasso Lucio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di
cassazione per rinuncia.
Fatto
CONSIDERATO
che:
– con, con atto depositato il 10 settembre 2020 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;
– l’atto è stato notificato al controricorrente, con invito ad apporre il visto per adesione;
– l’adesione non è stata espressa;
-e’ principio acquisito che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 10140/2020; n. 3971/2015);
– che ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, con onere delle spese a carico del rinunciante;
– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli art. 390, 391 c.p.c.;
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 8 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021