Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24170 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11017-2016 proposto da:

M.A., M.G., C.M.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo

studio dell’avvocato UGO RUFFOLO, che li rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro prò

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

Dott. G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

ROMEO GESTIONI S.P.A., in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore dott. T.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 13, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA CAVALLARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO CIANCI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2042/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 21 settembre 2006, M.G., C.M.E. e M.A. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze per sentir dichiarare la responsabilità di tale ente e pronunciare la condanna al risarcimento del danno loro cagionato, ture proprio, per la morte di M.D., rispettivamente figlio di G. e M.E. e fratello di A., il quale all’epoca dei fatti prestava servizio come impiegato presso il Ministero. Deducevano che M.D., a causa della temporanea inagibilità del proprio ufficio, era stato trasferito in un’altra stanza, in data (OMISSIS), prestando servizio sino al (OMISSIS) dello stesso mese, data in cui era stato costretto ad assentarsi per i sintomi di tipo influenzale che si aggravavano velocemente e ne determinavano il ricovero in data (OMISSIS) e, dopo solo sette giorni, provocavano il decesso a causa di scompenso cardiaco per polmonite da infezione da legionella pneumophila. Secondo gli attori, il congiunto aveva contratto il morbo sul luogo di lavoro, in conseguenza dell’inadeguatezza e insalubrità degli ambienti e, in particolare degli impianti di condizionamento e riscaldamento dell’aria, costituiti da “pompe di calore” di vecchio tipo; si costituiva in giudizio il Ministero, chiedendo la chiamata in causa della S.p.A. Romeo Gestioni e della S.r.l. Teknosanitaria incaricate della manutenzione degli impianti, ed insistendo per il rigetto della domanda per la insussistenza del rapporto di causalità tra la insorgenza della patologia, causa della morte, e l’ambiente di lavoro. Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale la Sri Teknosanitaria eccepiva fa propria totale estraneità ai fatti, essendosi limitata ad eseguire, in epoca successiva al decesso, la disinfestazione sanitaria della sede del Ministero. Pertanto formulava in via riconvenzionale domanda per lite temeraria nei confronti del Ministero. Si costituiva anche Romeo Gestioni S.p.A. contestando l’addebito e chiedendo di chiamare in causa la ditta individuale Indrotermica R., incaricata del subappalto dei lavori sino al 30 settembre 2004, nonchè la Srl TD Tecnodir, incaricata del subappalto dal (OMISSIS). La ditta individuale Indrotermica R. restava contumace, mentre si costituiva la terza chiamata TD Tecnodir che veniva autorizzata alla chiamata in causa dell’assicuratore, Milano Assicurazioni S.p.A., successivamente Unipol Assicurazioni S.p.A, da cui chiedeva di essere manlevata. Si costituiva anche l’assicuratore contestando la domanda ed eccependo, comunque, la prescrizione e la inoperatività della garanzia; la causa veniva istruita con il deposito della documentazione ritenuta opportuna dalle parti, mediante l’assunzione di prove orali e l’espletamento di consulenza tecnica per i profili medico-legali e per le condizioni ambientali esistenti sul luogo di lavoro. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 maggio 2011 affermava, “con ragionevole certezza”, la sussistenza di un nesso causale tra l’infezione contratta da M.D. e le condizioni ambientali di lavoro, attesa la oggetti va inadeguatezza di questi ultimi, sovraffollatì, scarsamente areati, umidi per effetto di segnalate perdite idriche, rilevando che le condizioni idriche carenti che avevano favorito il diffondersi del batterio. Conseguentemente condannava il Ministero e la S.p.A. Romeo Gestioni, nonchè l’impresa individuale Indrotermica R. e TD Tecnodir in solido al risarcimento dei danni, e la compagnia Milano Assicurazioni a tenere indenne TD Tecnodir da ogni onere economico relativa ai danni accertati in giudizio. Quanto alla posizione di Teknosanitaria Srl, il Tribunale rigettava la domanda del Ministero poichè la società era stata incaricata di eseguire lavori di disinfestazione in data successiva all’evento lesivo. Disponeva pertanto condanna per lite temeraria;

avverso tale decisione proponeva appello Milano Assicurazioni S.p.A. con atto del 5 luglio 2011, rilevando che il Tribunale aveva fondato la propria decisione basandosi sul giudizio espresso dai consulenti. Spiegava appello incidentale la Romeo Gestioni S.p.A. chiedendo dichiararsi l’insussistenza di ogni sua corresponsabilità. Sì costituiva anche la ditta Indrotermica R., contumace in primo grado, svolgendo appello incidentale per la insussistenza della propria responsabilità. Spiegava appello incidentale anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze per accertare l’insussistenza dell’illecito per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi e per la riforma della condanna per lite temeraria. Si costituiva TD Tecnodir Srl chiedendo accertarsi la mancanza dei presupposti previsti dall’art. 2043 c.c.. Restava contumace Teknosanitaria Srl. Si costituivano di originari attori M., chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale; la Corte d’Appello con ordinanza del 27 dicembre 2011 sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, con decisione del 30 marzo 2015, accoglieva l’appello principale proposto da Milano Assicurazioni, nonchè quelli incidentali, ritenendo assorbite le altre questioni e escludendo la sussistenza del nesso causale tra il decesso del M. e le condizioni ambientali del luogo di lavoro. La Corte territoriale prendeva le mosse dal risultato delle analisi effettuate con i prelievi dei Laboratori Clinici Riuniti del 9 dicembre 2004 e dell’Arpa Lazio del 20 dicembre 2004 che avevano evidenziato valori negativi circa la presenza di legionella nella stanza n. (OMISSIS), tali dovendosi considerare quelli inferiori a 10 unità formati colonie (UFC), laddove per una consistenza di possibile pencolo il valore iniziale avrebbe dovuto essere superiore a 100 UFC. Secondo il Tribunale, l’attività di disinfestazione effettuata prima dei prelievi avrebbe reso non attendibili i relativi risultati: osservava, invece, la Corte che l’attività di disinfestazione aveva riguardato solo le superna esterne e non anche le condotte idriche, che secondo la letteratura scientifica costituiscono le sedi naturali dove si annida il morbo della legionella. Pertanto la pulizia dei filtri dei condizionatori non poteva ritenersi decisiva per ritenere inattendibili i risultati che avevano dato esito negativo. Inoltre, la consulenza non aveva fornito alcuna valutazione circa l’effettiva incidenza di queste alterazioni rispetto agli esiti dei successivi campionamenti. Da ciò aveva ritenuto che la mera compatibilità causale tra le condizioni ambientali in cui il M. aveva lavorato in epoca immediatamente precedente e la morte, espressa dai consulenti, risultasse un dato insufficiente in considerazione anche del fatto che la letteratura scientifica da conto della amplissima diffusione del morbo della legionella in tutti gli immobili utilizzati ordinariamente. Inoltre, non risultava correttamente applicato il principio giurisprudenziale del “più probabile che non” neppure da un punto di vista probatorio, non essendo emerso alcun elemento in grado di dimostrare che l’attività di disinfestazione effettuata il 4 dicembre avesse effettivamente inciso sull’esito dei campionamenti, non essendovi la certezza in ordine ad una precedente disinfestazione della stanza (OMISSIS). Infine, non soccorreva nemmeno il dato statistico, poichè i casi di legionellosi non costituiscono una patologia ad aita prevalenza nei lavoratori, derivando da esposizione occasionale. Tale batterio è presente nel 22% delle case, nel 74% degli alberghi, e nel 60% dei casi non è possibile risalire alla fonte di infezione ambientate. La mancanza di prova della effettiva alterazione dei luoghi e la assenza di valori di riferimento precedenti faceva venire meno l’antecedente e il conseguente calcolo di regolarità statistica richiesto. Ritenuto insussistente il nesso causale, restavano assorbite tutte te questioni ad eccezione della domanda per lite temeraria, che la Corte d’Appello confermava, risultando palese l’estraneità della S.r.l. Teknosanitaria rispetto ai fatti di causa;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M.G., C.M.E. e M.A. affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato e la S.p.A. Romeo Gestioni e Unipol Sai. Tutte le parti, ad eccezione del Ministero depositano memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Il Procuratore generale deposita conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4 per manifesta illogicità e comunque perchè il ragionamento compiuto per giungere alla riforma della sentenza di primo grado appare incomprensibile. Rilevano che il vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità è rappresentato dalla mancanza di motivazione o dalla motivazione apparente, che risulti manifestamente contraddittoria o incomprensibile. Sotto tale profilo la Corte, in maniera incomprensibile, ha ritenuto non dimostrato che gli interventi di disinfestazione sanitaria e di pulizia dei filtri dei condizionatori nella stanza in cui lavorava M. non avessero determinato un’alterazione dei luoghi significativa. Ciò viene fondato sulla base di tre (erronee) argomentazioni: in primo luogo, secondo la Corte territoriale, la disinfestazione non avrebbe riguardato le condotte idriche, ma tale dato viene affermato dalla Corte senza alcun riferimento ad elementi di sostegno; il secondo argomento si fonda sulle deposizioni testimoniali secondo cui la stanza, dopo la disinfestazione, non era sigillata e sembrava solo pulita, senza considerare che vi erano stati più interventi, rispettivamente in data (OMISSIS), per cui la Corte erroneamente riferisce il contenuto delle deposizioni testimoniali alla disinfestazione dell’intero edificio del (OMISSIS), mentre in realtà le stesse si riferiscono all’intervento del (OMISSIS); il terzo argomento – quello secondo cui la pulizia dei filtri dei condizionatori non appariva decisiva per ritenere non attendibili gli esami – risultava a sua volta privo di fondamento poichè le analisi furono eseguite proprio sui condizionatori dopo la disinfezione degli stessi e la sostituzione dei filtri con quelli nuovi; con il secondo motivo deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 2699 e 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. riguardo alla valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado; in particolare la Corte non avrebbe considerato che la disinfestazione del (OMISSIS) trovava conforto nel verbale della Asl Roma del (OMISSIS). Da tale documento emergerebbe anche che gli interventi di disinfestazione avevano riguardato i servizi igienici. Ulteriore riscontro alla disinfestazione del (OMISSIS) si rinviene in una missiva del Dirigente del dipartimento amministrazione generale del personale del Ministero del 30 novembre 2004, nel quale si accenna all’attività di disinfestazione di tutte le stanze. La circostanza troverebbe ulteriore conferma nella prova testimoniale. Sotto tale profilo, ricorrerebbe la violazione dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di ancorare la decisione alle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, e dell’art. 116 c.p.c., che individua nelle prove legali il limite al libero apprezzamento del giudice e tali devono ritenersi i verbali ispettivi, in quanto atti pubblici. Sotto altro profilo, dalla documentazione in atti risultava che il (OMISSIS) era stata disposta la pulizia dei condizionatori e la sostituzione di un setto filtrante, mentre gli interventi del (OMISSIS) erano diretti a decontaminare gli ambienti dalla presenza di agenti patogeni, quali quelli in oggetto; con il terzo motivo lamentano la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e la falsa applicazione dei principi in tema di nesso di causalità materiale. La Corte territoriale non avrebbe applicato il criterio della probabilità prevalente, ma avrebbe richiesto agli attori la dimostrazione dell’effettiva presenza de batterio sul luogo di lavoro;

i tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati, con specifico riferimento alte argomentazioni contenute nel terzo motivo;

preliminarmente, osserva il collegio che non sussistono i paventati profili di inammissibilità delle censure, soprattutto con riferimento all’ultima doglianza, in quanto la sentenza impugnata presenta un evidente errore di sussunzione relativo alle regole riguardanti il nesso causale in ambito civile, atteso che il giudice di merito ha errato nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del predetto nesso tra fatto illecito ed evento. Si tratta di profilo censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 25 febbraio 2014, n. 4439);

la motivazione adottata dada Corte territoriale si fonda sostanzialmente su due argomentazioni principali: in primo luogo la presenza del batterio della legionella nei luoghi in cui M. espletava l’attività lavorativa prima del decesso costituiva l’unico valido “antecedente necessario” per poter sviluppare un successivo giudizio controfattuale, verificando la correttezza della serie causale. In secondo luogo, la amplissima diffusione del morbo della iegionella non avrebbe consentito di affermare, con certezza, che M. avesse contratto l’infezione proprio presso la sede del Ministero. Per quanto meglio si dirà più avanti, l’argomentazione della Corte è viziata in diritto in quanto presuppone l’applicazione di un criterio di causalità sostanzialmente sovrapponibile a quello della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’ambito penalìstico. Sotto altro profilo, il giudice territoriale non applica correttamente il criterio della “preponderanza dell’evidenza” nel medesimo ambito eziologico. La Corte d’appello esclude, difatti, di poter procedere ad un accertamento delta sussistenza del nesso causale in mancanza del dato certo, riconosciuto come essenziale, della presenza del batterio della legionella sul luogo di lavoro. L’errore riguarda proprio l’affermata impossibilità di ritenere provato, sulla base dei criteri della causalità civile, l’antecedente causale necessario” e conseguentemente di poter affermare la sussistenza del nesso di causalità in mancanza di tale dato. Secondo la Corte territoriale, solo sulla scorta della positiva rilevazione del batterio sarebbe possibile affermare che M. contrasse all’interno della sede del Ministero l’infezione da morbo del “legionario”. Evidentemente una siffatta ricostruzione subordina l’accertamento del nesso causale alla sussistenza della prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Le risultanze processuali evidenziano che lo sviluppo della legionella risultava legato più che ad un luogo specifico, ad une pluralità di fattori, come la vetustà degli edifici, la carenza di manutenzione degli stessi, la esposizione a potenziali sorgenti di infezione, tra le quali i consulenti individuano gli impianti di condizionamento dell’aria. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto interpretare il dato della minore diffusione del morbo in ambito lavorativo, non quale profilo di minore probabilità di verificazione dell’evento in tali luoghi, ma quale elemento concorrente e occasionale, da valutare nell’ambito di una ricostruzione globale dei fatti di causa. Il giudice di appello, nel selezionare le varie ipotesi probabili, avrebbe dovuto individuare quella che, alla luce dei concreti elementi disponibili ricava bili dal materiale probatorio raccolto, risultava, nel caso concreto “più probabile che non”, escludendo, invece, le diverse ipotesi non supportate da validi riscontri fattuali. Sotto tale profilo, i consulenti di ufficio hanno comunque riconosciuto la evidente compatibilità causale tra le condizioni in cui M. ha espletato l’attività lavorativa in epoca immediatamente antecedente alla morte e il decesso, derivato da scompenso cardiaco da infezione da legionella: ciò nonostante, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che “la mera compatibilità causale” tra le condizioni ambientali in cui il M. aveva lavorato in epoca immediatamente precedente e la morte, espressa dai consulenti, fosse insufficiente in considerazione anche del fatto che la letteratura scientifica da conto della possibile diffusione del morbo in tutti gli immobili utilizzati ordinariamente. Inoltre, non risultava assecondato, secondo al Corte territoriale, il principio giurisprudenziale del “più probabile che non” sotto il peculiare aspetto della prova delle soluzioni alternative, poichè l’attività di disinfestazione effettuata il 4 dicembre non avrebbe effettivamente inciso sull’esito dei campionamenti, mentre il dato statistico non supportava la tesi della responsabilità del Ministero perchè i casi di legionellosi non costituiscono una patologia ad alta prevalenza nei lavoratori, derivando da esposizione occasionale.

Osserva il collegio, per converso, che gli elementi di fatto da valutare erano costituiti, tra l’altro, dalle caratteristiche dei condizionatori dotati di vaschetta di condensa ai loro interno, dalle temperature stagionali rilevate nel mese di novembre 2004, dalla prolungata esposizione de lavoratore, dalle caratteristiche della stanza n. (OMISSIS) e dalla rilevata carenza di manutenzione degli apparecchi. Infatti, lo standard di certezza probabilistica in ambito civile non può essere ancorato soltanto alla determinazione statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe, come nel caso di specie, anche mancare o essere in conferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma, con esclusione di altri possibili alternativi e ciò sulla base della valutazione del caso concreta (cd. probabilità logica, o baconiana: così, tra le molte conformi, Cass. ss.uu. 576/2008). Pertanto, in sede di decisione sul fatto, occorre selezionare l’ipotesi che riceve, nel caso di specie, il grado di conferma logicamente più probabile sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili, onde il giudice di merito, sulla base di una scelta comparativa, all’interno di un campo astrattamente rappresentato da una serie di ipotesi in vario grado probabili, deve provvedere a selezionare quella che presenti uno standard di più elevata probabilità relativa (i.e., di causalità specifica del caso concreto: Cass. 17685/2011), con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare l’esistenza di prove circa l’incidenza sulla malattia di fattori alternativi (come ad esempio la frequentazione da parte di M. di altri luoghi soggetti al rischio di legionella, come hotel o altre strutture statisticamente pericolose); com’è noto, la nozione di causalità In ambito di responsabilità civile muoveva originariamente dall’assunto che gli artt. 40 e 41 c.p. fossero le uniche norme dettate in tema di nesso eziologico causale, con la conseguenza che tali regole venivano estese anche all’illecito aquiliano. Pertanto, sul piano strutturale, tutti gli antecedenti senza i quali l’evento non si sarebbe verificato avevano pari efficacia causale, sulla base della regola della candido sine qua non, mitigandosi poi tale rigore con il criterio della regolarità causale, in virtù del quale non venivano considerate conseguenze dell’illecito le circostanze anomale o imprevedibili, desumendo il carattere della abnormità dalla regolarità statistica, mentre, sul piano probatorio, si escludeva il nesso di causalità quando la condotta illecita era stata causa probabile, ma non processualmente “certa”, dell’evento di danno.

A seguito della divaricazione di principi e regole causali, civilistiche e penalistice (per quest’ultime, Cass. sez. un. penali 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese), la giurisprudenza civile di questa Corte, a far data dalle sentenze 4400/2004 e 21619/2007 – rese a seguito del fondamentale arresto del giudice delle leggi (Corte costituzionale 233/2003, ove si legge, testualmente: nè, d’altro canto, potrebbe ancora invocarsi, quale argomento a favore della tesi opposta, una asserita prevalenza della giurisdizione penale rispetto a quella civile. L’art. 75 cod. proc. pen. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicchè perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione a medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica), ritenne ancora necessario analizzare il nesso di causa sotto due distinti due profili: il rapporto tra la condotta illecita e la lesione dell’interesse (l’evento di danno) e quello, diverso e separato, esistente tra la lesione dell’interesse e le conseguenze dannose risarcibili scaturenti da quell’evento.

Il primo profilo attiene alla ed. causalità materiale (comunemente ricondotta, sul piano delle regole di struttura, al disposto degli artt. 40 e 41 c.p., nonostante la prima delle citate norme non contenga, in realtà, alcuna “regola” causale) mentre il secondo riguarda la causalità giuridica ed è disciplinato dall’art. 1223 c.c. (in argomento, funditus, Cass. 21619/2007 e Cass. sez un. 11 gennaio 2008 n. 576).

Va, in proposito, riaffermato il principio secondo il quale, perchè sussista un danno risarcibile, è necessario che ricorrano entrambe le condizioni e cioè che fa condotta, la lesione e il danno siano connessi, i primi due attraverso la causalità materiale (tra condotta e lesione) e, successivamente, la lesione e il danno, attraverso la causalità giuridica;

sotto tale profilo la sentenza impugnata appare del tutto deficitaria, in quanto, sul piano delta prova, il danno lamentato dall’attore, alla luce di tutte le emergenze fattuali, è, con tutta evidenza, a conseguenza più probabile delta condotta emissiva dell’ente convenuto, poichè, fra tutte le cause astrattamente possibili (ma del tutto improbabili, nella specie, oltre che sfornite di qualsivoglia riscontro fattuale e probatorio e declamate su di un piano meramente astratto), la condotta ascritta all’odierno resistente rappresentava quella etiologicamente assai più verosimile, quanto alla verificazione dell’evento, rispetto ad altre ipotesi, sulla base del criterio definito dalle Sezioni Unite di questa Corte della “preponderanza dell’evidenza”. Tale parametro va correttamente inteso, poichè non consente di affermare che l’evento dannoso sia stato causato dalla condotta in tutti i casi in cui, senza quest’ultima, il danno avrebbe avuto il 50%+1 delle possibilità di non accadere. La regola del “più probabile che non” va piuttosto intesa nel senso che la probabilità, diversamente da quanto implicitamente sostenuto dalla Corte territoriale, deve essere logica e non solo quantitativa o statistica (Cass. 21 luglio 2011, n. 15991), con riguardo a tutte le peculiarità del caso di specie. Sotto il (peraltro residuale) profilo statistico, il giudice di merito potrà invece accertare, se del caso, due elementi e cioè che l’antecedente causale – può ricevere astratta conferma dalle regole di statistica e che la particolarità del caso concreto è astrattamente non incoerente con le leggi scientifiche e con le regole statistiche.

La regola della preponderanza dell’evidenza, in altri termini, viene in rilievo, come nel caso di specie, quando il fatto non è accettabile secondo canoni di certezza processuale (penalisticamente intesa come alto grado di probabilità logica e di credenza razionale) poichè non è possibile affermare che difettano, nel caso concreto, altre possibili cause del fatto illecito. In questo caso, quando al giudice di merito non è consentito affermare, in termini di certezza, che non sussistevano altre ipotesi alternative in grado di spiegare il fatto illecito, questi dovrà prendere in esame tutte le possibili cause alternative e stabilire quali, tra queste, risultino le più probabili.

Pertanto, nel caso di specie – infezione da legionella immunologicamente accertata – nel selezionare le varie possibili ipotesi sulla base del complesso materiale probatorio, quel giudice avrebbe dovuto compiutamente verificare quali tra queste, sulla base dell’apporto dei consulenti di ufficio, siano state individuate, in termini non solo statistico/percentuale, ma anche logico/probabilistico, come la effettiva causa di infezione. Tra le diverse cause prospettate dai consulenti e ritenute attendibili dal giudice di merito, anche con indicazione di probabilità ben inferiori al 50%+1, il giudice di merito avrebbe dovuto (e non l’ha fatto), e pertanto dovrà, in sede dì rinvio, individuare quella che presenti una probabilità, non solo quantitativa, ma anche logica, superiore alle altre – in considerazione del lasso temporale intercorso tra l’esposizione al veicolo di contagio e l’exitus della vittima, alle condizioni di salubrità della nuova stanza ove questa era stata destinata, delta vetustà degli impianti di condizionamento, dell’irrilevanza quoad tempus dei controlli e degli interventi compiuti dall’ente convenuto – onde correttamente “accertare” la causa “più probabile che non” dell’infezione, tralasciando l’enunciazione di predicati tanto astratti quanto sforniti di qualsivoglia supporto probatorio nel caso di specie – quali le statistiche relative ai vari possibili ambienti idonei alla trasmissione dell’agente patogeno.

Alla luce di tutto quanto precede il giudice di merito dovrà, in definitiva, accertare la sussistenza di un nesso causale tra fa condotta illecita e le lesioni (causalità materiale) e quello ulteriore tra le lesioni e il pregiudizio risarcibile (causalità giuridica). Sotto tale profilo, in particolare, il giudice del rinvio farà corretta applicazione della regola della evidenza logico-probabilistica di tipo relativo, e non soltanto statistico, tenendo conto che, alla luce di tutto quanto precedentemente esposto, gravava sui convenuti la prova della ricorrenza di eventuali fatti impeditivi/alternativi rispetto all’ipotesi razionalmente più probabile, caratterizzati a loro volta da una probabilità significativamente idonee ad escludere la prospettazione e la dimostrazione in fatto delta causa dell’evento offerte dal ricorrente (quali fa eventuale frequentazione dei luoghi nei quali, secondo le valutazioni dei consulenti, sussisteva una probabilità di contrarre l’infezione più elevata, tra le diverse cause alternative ipotizzate). Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto per quanto di ragione; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, che applicherà i principi di diritto dianzi esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema dìCassazione, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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