Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2417 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23177/2011 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARLEO, che la

rappresenta e difende con procura speciale notarile del Not. Dr.

C.L. in ROMA rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RICCIAI per delega con incarico

verbale dell’Avvocato CARLEO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.M.G., attrice di teatro e di cinema, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.

La sentenza di rigetto del ricorso veniva impugnata dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che accoglieva l’appello.

La Corte di cassazione, adita dall’Ufficio, annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria.

Con sentenza del 2.5.2011 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il ricorso introduttivo della contribuente.

Avverso tale pronuncia, P.M.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce “omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” per non avere la C.T.R. spiegato perchè, pur emergendo dalla documentazione prodotta in atti l’assenza di cespiti nel registro dei beni ammortizzabili nonchè l’assenza nel quadro E di emolumenti corrisposti a terzi, avesse ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.

2. Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, prevede quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sè, ma la capacità produttiva che deriva dalla “autonoma organizzazione”, non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista. Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio (da ultimo ribadito da Cass., sez. un., 10-052016, n. 9451) secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, come “contesto organizzativo esterno”, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell’attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si risolve nella seguente proposizione: “Sulla base della documentazione esibita, la contribuente non ha diritto al richiesto rimborso in quanto non sono stati forniti concreti elementi atti a dimostrare l’assenza, nel caso di specie, della “organizzazione di capitali e lavoro altruì, circostanza questa che, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, cioè deve essere verificata dí volta in volta”.

Siffatta motivazione si palesa del tutto insufficiente, in quanto priva di ogni riferimento alla fattispecie concreta, nonostante la contribuente avesse prodotto apposita documentazione attestante – secondo il proprio assunto – l’insussistenza del presupposto impositivo, non consentendo, in tal modo, di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata imposizione IRAP, non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo così ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Non ricorrono, difatti, i presupposti per la decisione nel merito, essendo necessario che il giudice del rinvio, sulla base dell’esame della documentazione prodotta in giudizio, accerti in concreto la sussistenza o meno del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA