Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2417 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 21/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27596-2013 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CAVANDOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 34/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con tempestivo ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, E. e V.R. impugnarono l’avviso di liquidazione loro notificato dall’Agenzia delle Entrate di Parma il 19 luglio 2008, relativo al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di imposta sulla successione nella titolarità di quote societarie già facenti capo a V.C., dante causa dei ricorrenti, per un importo complessivo di Euro 82.451,29, da suddividersi secondo le rispettive quote.

2. Esposero i ricorrenti di aver provveduto al versamento della minor somma di Euro 30.258,21 e di non aver versato l’ulteriore importo richiesto in quanto erano cadute in successione anche le quote di due società a r.l. (Immobiliare Trento s.r.l. e Anderson’s s.r.l.) delle quali essi stessi intendevano proseguire l’attività di esercizio di impresa.

3. Si costituì l’Ufficio eccependo che i contribuenti non avevano presentato, al momento della dichiarazione di successione, la contestuale dichiarazione di voler proseguire l’attività delle predette società.

4. Con sentenza n. 108/05/09, depositata il 26 novembre 2009, la Commissione Tributaria Provinciale di Parma rigettò il ricorso proposto dai contribuenti rilevando che questi ultimi non avevano allegato alla dichiarazione di successione alcuna dichiarazione finalizzata ad ottenere i benefici di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3, comma 4 ter, la quale costituiva condizione per usufruire dell’agevolazione.

5. Avverso tale pronuncia proposero appello E. e V.R., riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado.

6. Con sentenza n. 34, pronunciata l’8 marzo 2013 e depositata il 17 aprile 2013, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna rigettò l’appello e condannò i contribuenti al pagamento delle spese di lite, condividendo l’interpretazione della sentenza impugnata ed affermando in particolare che “non vi è dubbio che la presentazione della predetta dichiarazione di volontà contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione costituisca una vera e propria condizione per poter usufruire del beneficio dell’esecuzione a pena di decadenza dal beneficio stesso”.

7. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Ufficio non si è costituito nei termini mediante controricorso ma ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art 3,comma 4 ter, nel testo introdotto dalla L. del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 78, applicabile alle successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 L. n. 296 del 2006, ex art. 79, art. 1.

In particolare, i ricorrenti censurano la interpretazione della norma invocata, come intesa sia dalla CTP che dalla CTR, seconda la quale tale norma imporrebbe, a pena di perdita del beneficio, l’onere di allegare alla dichiarazione di successione una apposita dichiarazione circa la volontà degli aventi diritto di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.

1.1 Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4ter, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 78, applicabile nel caso in esame ratione temporis, stabilisce che “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis c.c. e ss., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. a), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., comma 1, n. 1). Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”.

Il tenore letterale della norma è chiaro nel subordinare l’applicazione del beneficio alla sussistenza di due presupposti che devono necessariamente concorrerre: 1) gli aventi causa devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento; 2) gli stessi devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione (o all’atto di donazione), una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette condizioni.

Non è, invece, condivisibile la tesi dei ricorrenti, secondo la quale la decadenza prevista dalla norma citata per il caso di “mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente”, stante l’uso del sostantivo al singolare, dovrebbe intendersi come riferita alla sola “condizione” della prosecuzione nell’esercizio dell’attività d’impresa o nella detenzione del controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento, mentre la successiva previsione della contestuale “apposita dichiarazione in tal senso” non costituirebbe la condizione cui si riferisce la sanzione della decadenza, bensì dovrebbe intendersi come “mero strumento per la sua realizzazione”.

Invero, due decisivi argomenti depongono in senso contrario a tale interpretazione.

In primo luogo il tenore letterale del comma 4 ter, primo periodo, di cui si discorre, dal quale emerge la concorrente indicazione di una duplice condizione, fondata sui due presupposti sopra indicati, tra loro inscindibilmente legati in un’unica proposizione che li pone sullo stesso piano da un punto di vista sia logico che grammaticale.

Nè tale interpretazione risulta stridente con la disposizione relativa alla decadenza in caso di mancato rispetto della “condizione”, pure prevista nel medesimo comma 4 ter.

In proposito, è opportuno chiarire che solo il primo dei due sopra indicati presupposti sottopone il beneficio fiscale in esame ad una condizione risolutiva, in quanto l’evento dedotto in condizione è destinato a realizzarsi compiutamente nella realtà fenomenica solo dopo lo scadere del prescritto periodo di cinque anni, anche se l’applicabilità del beneficio è immediata, e non sospensivamente subordinata al perdurare dell’attività di impresa e della detenzione del controllo societario, da parte degli aventi diritto, sino allo spirare del detto periodo.

Diversamente, il secondo presupposto, ossia la presentazione di apposita dichiarazione, costituisce una condizione di ammissione al godimento del beneficio, assimilabile ad una condizione sospensiva con apposizione di un termine finale di avveramento, termine che il legislatore ha fissato in coincidenza con la presentazione della dichiarazione di successione (o con la stipula dell’atto di donazione), come si evince dall’uso dell’avverbio “contestualmente” riferito al momento in cui deve essere resa la dichiarazione di intenti prevista dalla norma.

Coerentemente, la decadenza contemplata dal periodo successivo della medesima norma, si riferisce solo al primo presupposto, prevedendo la perdita del beneficio, già provvisoriamente applicato, nel caso in cui esso venga meno successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione (corredata con la dichiarazione) ma prima del decorso dei cinque anni dalla apertura della successione.

La mancata presentazione della apposita dichiarazione, unitamente alla dichiarazione di successione, invece, non richiede la previsione di alcuna successiva decadenza, in quanto, in tale caso, il diritto al godimento del beneficio non è mai sorto.

Tale interpretazione del dato testuale, inoltre, trova conferma nella ratio della disposizione di cui si discorre, che si fonda sul carattere necessario della collaborazione del contribuente, in relazione a circostanze non altrimenti conosciute nè conoscibili dall’Amministrazione.

In tali casi, invero, la dichiarazione del contribuente integra un presupposto del beneficio e costituisce un’eccezione al principio generale secondo cui le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale, ad esempio, quella di destinare l’immobile a propria abitazione) o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione (Cass., sez. 5, 11/6/2010, n. 14117, Rv. 613774 – 01).

Deve infatti ritenersi necessaria la richiesta del contribuente, oltre che nella ipotesi in cui la stessa sia esplicitamente prevista dalla legge, anche in quella in cui sia necessaria la sua partecipazione o collaborazione, dovendo manifestare determinate intenzioni (quale quella di destinare l’immobile a propria abitazione, ovvero, come nel caso in esame, quella di proseguire nell’attività di impresa ovvero di detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento) cui la legge ricolleghi determinati benefici fiscali e/o debba indicare analoghe proprie qualità o caratteristiche del bene non conosciute in generale dall’Amministrazione (Cfr. Cass., sez. 5, 11/6/2010, n. 14117, cit., in motivazione).

Con specifico riferimento al D.Lgs n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, dunque, la dichiarazione “contestuale” alla presentazione della denuncia di successione deve ritenersi necessaria non solo in quanto esplicitamente prevista dalla norma, ma comunque perchè indispensabile a rendere conoscibile all’Amministrazione determinate intenzioni del contribuente cui la legge ricollega il beneficio invocato in questa sede.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. La novità delle questioni trattate e le divergenti soluzioni dei giudizi di merito rendono equo compensare interamente tra le parti le spese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a tutolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA