Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2417 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20087-2017 proposto da:

VARIGRAFICA CAPPA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA ZAZZARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTIANO PENNACCHIA;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio

dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2774/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Per quanto qui rileva, Banca di Roma s.p.a., oggi Unicredit s.p.a., veniva condannata al pagamento, in favore di Varigrafica Cappa s.r.l., della somma di Euro 94.688,87 a titolo di ripetizione dell’indebito, oltre interessi. La pretesa aveva ad oggetto importi che il Tribunale di Roma aveva riconosciuto essere stati illegittimamente riscossi dall’istituto di credito in esecuzione di un contratto di conto corrente che era stato chiuso nell’anno 2007.

2. – La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 aprile 2017, respingeva sia il gravame principale proposto dalla società, che quello incidentale spiegato dalla banca.

3. – Ricorre per cassazione Variagrafica facendo valere un unico motivo, che è illustrato da memoria. Unicredit resiste con un controricorso in cui è proposta una impugnazione incidentale pure basata su di un solo motivo.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente principale oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2938,2946 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.. Deduce l’istante che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile in quanto generica, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, giacchè nell’articolare il mezzo di difesa la controparte non aveva proceduto a differenziare le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie.

La questione oggetto del motivo, relativa alla modalità con cui va proposta l’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito fatto valere dal correntista, è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte. Queste ultime hanno affermato, in particolare, che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895). Il dissenso espresso, in memoria, dalla ricorrente rispetto a tale principio è immotivato: esso si fonda sul rilievo per cui in un conto corrente assistito da apertura di credito tutte le rimesse avrebbero natura ripristinatoria; così non è: sono infatti solutori sia i versamenti eseguiti su di un conto in passivo cui non acceda alcuna apertura di credito, sia i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento concesso (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418).

2. Il motivo posto a fondamento del ricorso incidentale prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 Delib. CICR del 9 febbraio 2000, nonchè la parziale nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione omessa, o apparente, o perplessa, in connessione con l’art. 156 c.p.c., comma 2, e con l’art. 111 Cost.. La censura si fonda sul rilievo per cui nessun indebito si sarebbe prodotto nel periodo successivo all’adeguamento, da parta banca, alla nominata delibera. Sostiene Unicredit che l’affermazione della Corte di merito – secondo cui l’introduzione della reciprocità dell’addebito e dell’accredito degli interessi costituisse una condizione peggiorativa per il cliente rispetto alle condizioni precedenti, caratterizzate dalla ritenuta nullità della disposizione pattizia afferente gli interessi anatocistici – non abbia fondamento: per un verso il cit. art. 7 non richiederebbe che le nuove condizioni siano migliorative rispetto alle precedenti, essendo sufficiente che non siano deteriori; per altro verso dovrebbe escludersi che il peggioramento delle dette condizioni possa essere correlato alla nullità della clausola anatocistica. Assume poi la banca che la motivazione spesa dal giudice distrettuale sia erronea e tautologica, tanto da risultare solo apparente.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La spiegazione fornita dalla Corte di merito, fondata sulla nullità della clausola degli interessi anatocistici, è perfettamente comprensibile: il giudice del gravame ha inteso infatti chiarire che rispetto alla nullità (quindi, si intende, alla radicale inefficacia) della pattuizione relativa alla capitalizzazione, l’adeguamento del contratto con l’applicazione della condizione di reciprocità contemplata dall’art. 2 Delib. CICR del 9 febbraio 2000 comma 2 – secondo cui “(n)ell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” – comportasse un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate: con la conseguenza che, nella circostanza, le nuove condizioni dovessero essere specificamente approvate dal cliente, a norma dell’art. 7 cit., u.c.. Non ricorre quindi la lamentata apparenza della motivazione: fattispecie, questa, che si configura solo ove la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 92232).

La censura basata sulla violazione di legge è poi generica e carente di autosufficienza, giacchè la ricorrente incidentale nulla chiarisce circa il preciso contenuto della clausola che qui interessa, nè spiega quale sia la localizzazione, nei fascicoli processuali, del documento contrattuale che la contenga. Tale carenza assume innegabilmente rilievo, in quanto per comprendere la decisività della censura è necessario avere precisa contezza di cosa le parti avessero convenuto in punto di capitalizzazione degli interessi non solo debitori, ma anche creditori. Va qui richiamato l’onere, gravante su chi ricorre per cassazione, circa l’indicazione dei documenti prodotti (necessari allo scrutinio della censura), mediante la riproduzione diretta del loro contenuto oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; in tema, da ultimo: Cass. 7 marzo 2018, n. 5478).

3. – La soccombenza reciproca delle parti impone la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale; compensa tra le parti le spese di giudizio; ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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