Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24169 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. I, 27/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 27/09/2019), n.24169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25652/2018 proposto da:

R.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Bozzoli Caterina, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osserva la Corte:

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Ancona con cui, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’interno, in riforma della sentenza del locale Tribunale, si è negato che l’odierno ricorrente, R.M., avesse diritto ad alcuna forma di protezione internazionale.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un unico motivo. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

3. – Il motivo di ricorso titola: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La doglianza ha ad oggetto il denegato riconoscimento della protezione umanitaria: rileva l’istante che in Italia egli svolgeva un’attività lavorativa e che il suo positivo inserimento sociale giustificava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Osserva inoltre il ricorrente che non si era tenuta in adeguata considerazione la situazione del paese di origine: rileva, in particolare, che il Bangladesh era tuttora interessato a disordini e atti di terrorismo.

4. – Con ordinanza interlocutoria n. 11749 del 3 maggio 2019 sono state rimesse al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, le seguenti questioni in tema di protezione internazionale e di immigrazione: a) se la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi soggiorno, trovi applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge o se, per converso, come ritenuto da Cass. 19 gennaio 2019, n. 4890, le domande in parola debbano essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione; b) se il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al richiamato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, debba o meno fondarsi, come ritenuto da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

5. – Reputa dunque il Collegio che la trattazione del presente ricorso, in cui sono implicate questioni vertenti proprio sulla protezione per motivi umanitari, vada differita, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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