Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24168 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 30/10/2020), n.24168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18773-2019 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO

FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1364/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 1/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 1 aprile 2019, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che la corte territoriale ha ritenuto, in particolare, come l’audizione del richiedente, ripetuta dal Tribunale, non abbia palesato neppure l’esistenza di elementi astrattamente riconducibili alle fattispecie normative invocate, oltre ad apparire del tutto inverosimile il racconto effettuato;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, non essendo stata fissata dal tribunale l’udienza per l’audizione del richiedente; 2) “mancata assunzione dell’onere probatorio”, in quanto esso è attenuato per il richiedente; 3) “sussistenza del diritto di asilo” di cui all’art. 10 Cost., essendo in Nigeria esistente una situazione di violazione dei diritti umani; 4) mancata concessione della protezione sussidiaria, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, nonchè omessa concessione della protezione umanitaria; 5) “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 5”;

– che il ricorso è inammissibile;

– che la procura in calce al ricorso non è speciale e non contiene il riferimento al provvedimento impugnato, menzionando semplicemente la nomina a difensore “per la presentazione del ricorso ex art. 360 c.p.c. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ed in ogni stato e grado del presente giudizio… conferendogli le più ampie facoltà, comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare, proporre appello, intimare precetto, procedere agli atti esecutivi…”: onde la procura speciale per il ricorso in cassazione non sussiste;

– che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato;

– che va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto (cfr. già Cass. 21.9.2015, n. 18577, fra le tante);

– che, inoltre, non essendo stato in nessun caso il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in suo favore, l’eventuale ammissione del richiedente la protezione non giova ad escludere il versamento del contributo, sia per l’iscrizione a ruolo, sia per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’avv. GIOVANNI MARIA FACILLA di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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