Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24167 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24167 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 1524-2009 proposto da:
PELLEGRINI RAFFAELE PLLRFL55R12H645A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA 105,
presso lo studio dell’avvocato GALLINI ALESSANDRA,
rappresentato e difeso dagli avvocati SOLIMINI NICOLA
FABRIZIO, DE LEO GIOVANNA;
– ricorrente –

un
contro

11934

CARNICELLA VINCENZO CRNVCN53L03L109K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo
studio

C

GARDIN, rappresentato e

Data pubblicazione: 25/10/2013

difeso dall’avvocato NUNZIO PALMIOTTO;
– controrlcorrente-

avverso la sentenza n.

392/2008 della CORTE D’APPELLO

di BARI, depositata il 21/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27-1-2001 Raffaele Pellegrini esponeva:

a seguito del fallimento della s.r.l. VI.PA . il Tribunale di Trani aveva provveduto alla vendita
all’asta degli immobili di pertinenza della fallita suddivisi in due lotti;
il primo di detti lotti, costituito da una serie di unità immobiliari, era stato assegnato —
come da ordinanze di aggiudicazione — ad esso attore, mentre a Vincenzo Carnicella era
stato assegnato il secondo lotto, corrispondente ad un locale sito in Terlizzi, corso V.
Emanuele n. 30, con sottostante cantina termica distinto in NCEU alla partita n. 10055717,
fg. 22, particelle 984/4 e 960;

– tuttavia, mentre il decreto emesso in favore di esso istante riproduceva fedelmente la
descrizione dei beni di cui al lotto n. 1), il decreto emesso in favore del Carnicella
identificava e descriveva l’immobile trasferito in modo diverso da quello indicato nei
precedenti atti procedurali, posto che indicava un locale a piano rialzato della superficie di
mq. 55 circa, mai menzionato ed identificato nei precedenti atti del procedimento
esecutivo;
invero nel decreto emesso in favore del Carnicella — diversamente da quanto indicato nel
bando di vendita e nell’ordinanza di aggiudicazione — il lotto veniva descritto come “unità
immobiliare in Terlizzi con accesso dal corso Vittorio Emanuele n. 30, composta da ampio
locale a piano terra della superficie di mq. 359 circa; sottostante vano — cantina per
centrale termica della superficie di mq. 25 circa e locale al piano rialzato al quale si accede
per mezzo di una scala realizzata a piano terra, della superficie di mq. 55 circa”;

era evidente la discrasia tra l’ordinanza di aggiudicazione ed il decreto di trasferimento del
bene, il cui contenuto avrebbe invece dovuto essere coincidente;

1

-

invece il vano descritto come centrale termica ed il locale a piano rialzato della superficie di
mq. 55 erano compresi nella particella n. 967, che risultava assegnata all’attore per intero,
ed identificata in tutti gli atti del procedimento come “spogliatoio”;

pertanto risultava trasferito al Carnicella un bene (ovvero il locale a piano rialzato di mq. 55

decreto di trasferimento come facente parte del lotto n. 2.

Tanto premesso il Pellegrini conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani II Carnicella
chiedendo accertarsi e dichiararsi che il locale al piano rialzato di circa mq. 55, nonché i locali a
piano terra già destinati a WC e servizi — tutti ricadenti nella particella n. 967 — erano di proprietà
di esso attore, essendogli stati attribuiti nella vendita immobiliare e solo erroneamente
menzionati nel decreto di trasferimento emesso in favore del convenuto; condannarsi per l’effetto
il Carnicella al rilascio della porzione immobiliare rivendicata ed al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio il convenuto contestava il fondamento delle domande attrici di cui
chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito con sentenza del 17-6-2004 rigettava le domande attrici.

Proposto gravame da parte del Pellegrini cui resisteva il Carnicella la Corte di Appello di Bari con
sentenza del 21-4-2008 ha dichiarato ammissibile l’azione proposta dall’appellante ed ha rigettato
nel resto l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il Pellegrini ha proposto un ricorso affidato a tre motivi seguito
successivamente da una memoria cui il Carnicella ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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circa) che non era stato indicato ed identificato in alcun atto processuale precedente il

Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto
decisivo della controversia riguardante l’accertamento dei beni oggetto del decreto di
trasferimento in favore dell’esponente.

Anzitutto il Pellegrini assume che il fatto che nel decreto di trasferimento dei beni aggiudicati in

l’istante denunciato che detto atto di trasferimento non aveva riprodotto il tenore dell’ordinanza
di aggiudicazione emessa dal giudice delegato al fallimento, ma era stato condizionato da una
istanza, presentata dallo stesso Carnicella e successiva all’aggiudicazione del lotto, diretta appunto
a menzionare espressamente tra le porzioni alienategli il locale di mq. 55.

Del pari immotivatamente era stata disattesa l’espressa menzione nel decreto di trasferimento in
favore dell’esponente dei dati catastali del locale in questione, trattandosi di elementi certamente
significativi soprattutto in concorso con la descrizione dell’oggetto e con l’indicazione dei confini.

Il ricorrente rileva poi che erroneamente il giudice di appello ha omesso di valutare, nell’ambito
dell’indagine ermeneutica, l’importanza della espressa indicazione letterale della particella
catastale 967 unitamente agli altri elementi pure contenuti nel decreto emesso in proprio favore
(ovvero l’oggetto, l’indicazione dei confini e gli atti di provenienza).

Il Pellegrini inoltre censura anche la svalutazione da parte della Corte territoriale dell’indicazione
del confine con la proprietà delle Suore della Immacolata Concezione per aver ritenuto che tale
coerenza non si realizzava al piano terra, dove vi era la particella 967, ma al piano superiore; infatti
non era stato tenuto conto che detta particella non si trovava unicamente al livello di piano terra,
bensì aveva origine al piano seminterrato e si sviluppava al piano rialzato; del pari erroneamente
la sentenza impugnata ha negato che all’esponente fossero stati trasferiti locali al piano rialzato, in
contrasto con il tenore letterale del decreto di trasferimento in proprio favore, nel quale si
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proprio favore il predetto locale era stato indicato come “spogliatoio” era irrilevante, avendo

indicava uno spogliatoio posto “sul” palcoscenico, a significare che trattavasi di un vano
sopraelevato rispetto al livello del palcoscenico e, quindi, rialzato.

Infine il ricorrente evidenzia l’insufficienza e la contraddittorietà del richiamo del giudice di appello
alla CTU depositata in un altro giudizio svoltosi tra le stesse parti;i infatti detta relazione tecnica (il

porzione controversa, evidenziando invece la contraddittorietà dei due provvedimenti traslativi
nella parte in cui, per un verso, indicavano le superfici dei due lotti dalle quali sembrava esclusa
l’attribuzione all’esponente dell’edificio contraddistinto con la particella 967, e per altro verso
menzionavano espressamente l’attribuzione al Pellegrini dei locali spogliatoio, della cantina, della
centrale termica e dei servizi costituenti la particella 967, oltre all’indicazione del confine della
proprietà trasferita con l’adiacente proprietà religiosa, riscontrabile solo sulle porzioni costituenti
appunto la particella 967.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione,
assume che, a fronte dell’affermazione della identità tra il locale spogliatoio attribuito al Pellegrini
con il decreto di trasferimento dei beni del lotto n. 1, ed il locale a piano rialzato di mq. 55
attribuito al Carnicella con i beni del lotto n. 2, oltre che del chiaro trasferimento al Pellegrini di
tutti i beni costituenti la particella catastale 967 e della previsione del confine dei beni del lotto n.
1 con la proprietà delle Suore della Immacolata Concezione, sarebbe stato indispensabile
procedere ad un accertamento tecnico diretto ad individuare le porzioni risultanti attribuite
all’una ed all’altra parte per verificare anzitutto il presupposto dell’azione proposta (ovvero la
parziale sovrapposizione delle due vendite), e quindi per decidere quale dei due trasferimenti
dovesse prevalere sull’altro; invece il giudice di appello si era sottratto a tale necessità, definendo
“problematico” l’identificazione del locale di mq. 55 con lo spogliatoio, asserendo una non meglio
precisata natura non probatoria dei dati catastali, ed aderendo acriticamente alla tesi apodittica
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cui contenuto è stato trascritto nel ricorso) non escludeva affatto l’attribuzione al Pellegrini della

della controparte secondo cui il confine della proprietà Pellegrini con la proprietà delle Suore della
Immacolata Concezione sussisteva al piano superiore e non a quello inferiore; pertanto
immotivatamente era stata disattesa l’istanza dell’appellante di espletamento di una CTU,
omettendosi del tutto di spiegare le ragioni per le quali non si è ritenuto di verificare quale fosse il

quale fossero le porzioni di cui alla particella 967, e dove fossero i confini tra le porzioni
dell’esponente e la proprietà delle suddette Suore.

Con il terzo motivo il Pellegrini, denunciando violazione degli artt. 922 e 948 c.c., rileva che una
corretta indagine ermeneutica avrebbe condotto la Corte territoriale a decidere la causa in senso
favorevole all’esponente, attribuendogli la proprietà esclusiva delle porzioni contese tra le parti; in
proposito era decisiva la difformità tra il decreto di trasferimento emesso per il Carnicella ed il
tenore dell’ordinanza di aggiudicazione dei beni del lotto n. 2 in favore dello stesso, nella quale
non si menzionava affatto il locale di mq. 55, né alcuna delle porzioni ricadenti catastalmente nella
particella 967.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello ha ritenuto che il locale a piano rialzato di mq. 55 come descritto nel titolo
attributivo dello stesso al Carnicella non lasciava adito a dubbi in ordine alla sua assegnazione a
quest’ultimo, considerato altresì che nel titolo di acquisto prodotto dal Pellegrini lo stesso
immobile non era descritto con altrettanta chiarezza, facendo riferimento ad una particella
catastale e ad altri immobili diversamente in esso descritti; pertanto, mentre il riferimento
catastale non era per nulla probante, avendo rilevanza tale elemento solo a fini fiscali, appariva
problematico far coincidere “lo spogliatoio sul palcoscenico” con il locale a piano rialzato di mq.
55, secondo l’assunto del Pellegrini; infatti tutti i beni trasferiti al Pellegrini erano situati al piano
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locale spogliatoio, se coincidesse con il locale di mq. 55 al piano rialzato attribuito al Carnicella,

terra, mentre al piano superiore erano indicati la “galleria” dell’ex cinema Ariston nonché la
cabina di proiezione e non anche uno “spogliatoio” o “camerini” in piano rialzato di mq. 55; quindi
proprio la comparazione delle distinte unità immobiliari come determinate nei due titoli di
acquisto portava ad escludere che il locale a piano rialzato di mq. 55 fosse stato assegnato al

La Corte territoriale, poi, ha esaminato anche l’assunto dell’appellante secondo cui, qualora la
particella 967 non gli fosse stata assegnata, la consistenza immobiliare a lui trasferita non
confinerebbe con l’adiacente proprietà delle Suore della Immacolata Concezione, come invece
risultante dai confini descritti nel titolo; al riguardo, premesso che il Carnicella fin dal primo grado
di giudizio aveva replicato che tale coerenza con la suddetta proprietà religiosa non si realizzava al
piano terra, dove si trovava la particella 967, bensì al piano superiore, ha ritenuto comunque
assorbente il rilievo che la mera indicazione della particella, come confinante con la sua coerente,
non è sufficiente per concludere che in essa sia ricompreso il rivendicato piano rialzato di mq. 55,
assente nel decreto di trasferimento dei beni assegnati al Pellegrini e presente, invece, nel decreto
di trasferimento in favore del Carnicella.

Inoltre la sentenza impugnata ha valorizzato anche gli esiti di una CTU espletata nell’ambito di un
altro processo pendente tra le stesse parti e prodotta dal Carnicella nel giudizio di primo grado,
laddove era stato accertato che il lotto assegnato a quest’ultimo era costituito da un rettangolo
della superficie di mq. 446,44 comprendente le particelle 948, sub 4, 960 e 967, ovvero anche la
particella rivendicata dal Pellegrini, e che detta superficie di mq. 446,44 si raggiungeva
aggiungendo alla superficie del piano terra del lotto (compresa la particella 967) di mq. 364,80,
quella del seminterrato con quella situata al piano rialzato, estesa mq. 55,04; pertanto il lotto
assegnato al Carnicella non avrebbe mai potuto raggiungere tale superficie di mq. 446,44 senza la
superficie in piano rialzato di mq. 55,04; il CTU con verifica incrociata aveva chiarito che la
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Pellegrini.

cubatura di mc. 7082 assegnata al Pellegrini non comprendeva la particella 967; il giudice di
appello, premesso che tali conclusioni non erano mai state specificatamente contestate
dall’appellante nel presente giudizio, ha ritenuto che gli evidenziati accertamenti rafforzavano il
convincimento che il piano rialzato di mq. 55,04 appartenesse al lotto assegnato al Carnicella, e

Pertanto la Corte territoriale ha concluso che dallo stesso decreto di trasferimento era emerso che
al Pellegrini erano state assegnate solo superfici al piano terra, tranne la “galleria” del cinema in
“piano superiore”, mentre non risultavano assegnate allo stesso superfici “in piano rialzato”.

Orbene deve quindi rilevarsi che, avendo la Corte territoriale indicato puntualmente le fonti del
proprio convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica
motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove il ricorrente con i motivi in esame tende
sostanzialmente a prospettare una valutazione delle risultanze probatorie ad esso più favorevole,
trascurando i poteri al riguardo devoluti in via esclusiva al giudice di merito.

Più specificatamente poi deve evidenziarsi che la sentenza impugnata è basata fondamentalmente
sul rilievo decisivo che dall’esame dei rispettivi titoli di acquisto dei due suddetti lotti, e quindi
dalla descrizione dei beni rispettivamente assegnati alle parti, emerge inequivocabilmente che il
locale in contestazione di mq. 55 è ricompreso nel lotto assegnato al Carnicella, mentre esso non
appare descritto almeno con pari chiarezza nel lotto assegnato al Pellegrini, e che tale criterio è
del tutto conforme all’indirizzo affermato dalla sentenza di questa Corte del 21-7-1998 n. 4732
nell’ipotesi di controversia tra due aggiudicatari di beni immobili espropriati in danno di un fallito
relativa ad una porzione dei beni medesimi, sostenendo entrambi che la stessa va ricompresa
nell’oggetto del trasferimento disposto in loro rispettivo favore, orientamento poi ribadito in linea
generale in tema di azione di rivendicazione, essendosi affermato che la base primaria
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che il lotto assegnato al Pellegrini non comprendesse la particella 967.

dell’indagine del giudice di merito al riguardo è costituita dal’esame e dalla valutazione dei titoli di
acquisto delle rispettive proprietà (Cass. 17-10-2007 n. 21834).

In tale contesto correttamente il giudice di appello ha poi disatteso il dato catastale relativo alla
dedotta appartenenza del bene in contestazione nella particella 967, considerato che la prova

quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini (Cass. 11-11-1997 n.
11115; Cass. 4-3-2011 n. 5257), mentre per altro verso non appare decisivo nel convincimento
della Corte territoriale, per quanto finora esposto, l’elemento relativo al confine del lotto
assegnato al Pellegrini con la proprietà delle Suore della Immacolata Concezione, elemento invero
addotto soltanto come idoneo a rafforzare il fondamento della statuizione adottata, così come
analogamente le conclusioni raggiunte da una CTU svoltasi in un altro giudizio tra le stesse parti;
anzi a tale ultimo proposito deve osservarsi che non risulta censurata in questa sede
l’affermazione del giudice di appello secondo cui le suddette conclusioni non erano state mai
specificatamente contestate nel presente giudizio.

È poi appena il caso di rilevare che il giudice di appello, avendo ritenuto di poter decidere la causa
sulla base degli elementi acquisiti ritenuti sufficientemente adeguati a tal fine, ha logicamente
ritenuto sia pure implicitamente superfluo l’espletamento di una CTU.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro
2.500,00 per compensi.
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della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i

Il Presidente

Così deciso in Roma il 24-9-2013

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