Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24167 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., P.F., P.N., G.

A., P.E., P.P. e P.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via A. Doria n. 48, presso

l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, dal quale, unitamente all’avv.

ANGELO GIULIANI, sono rappresentati e difesi in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato

per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Perugia depositato il 7

febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Ranieri per delega del difensore dei ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per

l’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 7 febbraio 2008, la Corte di Appello di Perugia, dopo averne disposto la riunione, ha accolto le domande di equa riparazione separatamente proposte da P.M., P. F., P.N., G.A., P.E., P.P. e P.G. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi nei giudizi promossi dagli istanti nei confronti della Ferrovie dello Stato S.p.a. per il pagamento di differenze retributive.

Premesso che i giudizi presupposti, iniziati nell’anno 1996 dinanzi al Pretore di Viterbo e proseguiti in secondo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, si erano conclusi con sentenze del 31 agosto 2005, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in due anni e sei mesi per la fase di primo grado e due anni per quella di appello, avuto riguardo alla media complessità delle controversie, detraendo dall’ulteriore durata i periodi corrispondenti al tempo occorrente per la fissazione dell’udienza di discussione ed ai rinvii richiesti dalle parti; ha quindi quantificato in quattro anni il ritardo nella definizione dei giudizi, e, tenuto conto dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nonchè dell’esiguità, del valore delle controversie e della sofferenza correlata alle aspettative riposte nell’esito dei giudizi, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in Euro 1.000,00 per ciascun ricorrente.

2. – Avverso il predetto decreto gl’istanti propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, nonchè l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, ha addebitato alle parti i rinvii richiesti dalle stesse, omettendo di evidenziarne le ragioni, sotto il profilo della complessità delle controversie, e di verificare se le parti avessero fatto un uso distorto del diritto di difesa.

1.1. – Il motivo è fondato.

In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, questa Corte ha infatti escluso la possibilità di detrarre automaticamente, ai fini della valutazione in ordine all’avvenuto superamento del termine di durata ragionevole del processo, i rinvii disposti ad istanza di parte, sottolineando da un lato il carattere non necessariamente dilatorio degli stessi, in relazione alla pluralità ed all’apprezzabilità delle esigenze istruttorie e processuali cui possono rispondere in concreto, dall’altro la necessità di tener conto, nella determinazione della predetta durata, anche del comportamento del giudice, e segnatamente delle modalità di esercizio dei poteri di direzione a quest’ultimo conferiti dal codice di rito nell’ottica di un ordinato e sollecito svolgimento del giudizio. Ferma restando, quindi, la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema d’animo indotto dalla durata del processo e conseguentemente sulla determinazione dell’indennizzo, si è affermato che, ai fini dell’accertamento della lesione del diritto alla ragionevole durata, occorre verificare in concreto se ed in quale misura tali rinvii siano addebitabili alle parti, costituendo e- spressione di un comportamento dilatorio, idoneo ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione da parte del giudice, o comunque di un uso strumentale del diritto di difesa, tale da tradursi in un abuso delle facoltà riconosciute dalle norme processuali, e restando altrimenti ascrivibili alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, riconducibili alla tisiologia del processo, che spetta all’Amministrazione evidenziare (cfr. tra le altre. Cass.. Sez. 1, 17 settembre 2010, n. 19771; 10 maggio 2010, n. 11307; 15 novembre 2006, n. 18924).

Tale indagine risulta completamente assente nel decreto impugnato, con il quale la Corte d’Appello si è limitata a sommare alla ragionevole durata del processo, determinata in base alla natura ed alla complessità della controversia, il tempo corrispondente alla somma dei rinvii disposti dal giudice su richiesta delle parti, dando atto, senza ulteriori precisazioni, dell’iniziativa da queste ultime assunta ai fini del differimento dell’udienza di discussione, senza verificare quali fossero i motivi concretamente addotti a fondamento delle relative istanze.

2. – L’accoglimento del primo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato anche nelle parti riguardanti la liquidazione dell’indennizzo ed il regolamento delle spese processuali, rende superfluo l’esame delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, con cui questi ultimi deducono la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13, 35 e 41 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5, lamentando l’avvenuto riconoscimento di un indennizzo irragionevolmente interiore a quello risultante dall’applicazione dei parametri elaborati dalla Corte EDU e la considerazione unitaria dei procedimenti riuniti, ai lini della liquidazione dei diritti di avvocato.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Perugia, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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