Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24167 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23670/2011 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv.

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni n. 44/46,

presso lo studio dell’avvocato Ravidà Fabrizio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Falconi Arnaldo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno n. 88,

presso lo studio dell’avvocato Ungari Trasatti Filippo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Fioretti Luigi, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2856/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Salvato Luigi. che chiede che la Corte accolga il ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Con sentenza del 27/1/2010-5/7/2010, la Corte d’appello di Roma ha accolto il secondo motivo d’appello di C.A., inteso a far valere la carenza probatoria da parte della Curatela in relazione al requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente nell’atto di trasferimento della proprietà, anteriore al sorgere dei crediti compresi nella dichiarazione di esecutività dello stato passivo successivo al fallimento della (OMISSIS) srl.

Secondo la Corte capitolina, il tenore della lettera inviata dalla (OMISSIS) alla sig. C. il 18/5/1996 induce a ritenere che la promissaria acquirente non avesse l’intento di recare pregiudizio alle ragioni degli altri creditori, ma solo la volontà di acquisire l’immobile per il quale aveva versato l’intero prezzo oltre un anno prima del definitivo. Ricorre il Fallimento, sulla base di cinque motivi.

Si difende la sig. C. con controricorso.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte ex art. 380 bis c.p.c..

Considerato che:

Col primo motivo, il Fallimento si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte capitolina ritenuto l’anteriorità dell’atto d’acquisto (il rogito notarile del 23/5/1996) rispetto ai crediti nei confronti della (OMISSIS) pregiudicati da tale atto ex art. 2901 c.c., per non essere stato mai dedotto detto fatto in causa.

Col secondo, della violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè della nullità del procedimento, sostenendo che lo stato passivo non è mai stato prodotto, e che in tutto il giudizio era sempre stato escluso che i debiti della (OMISSIS) fossero successivi all’atto del 23/5/1996, e si trattava di fatto pacifico.

Col terzo, denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., avendo la sig. C. in appello proposto due motivi che ruotavano sulla retrodatazione dell’effetto traslativo della proprietà al cd. preliminare. Col quarto, del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte del merito disatteso il principio fondamentale secondo il quale tutti i crediti sono già sorti alla data dell’apertura della procedura concorsuale, nonchè del vizio di motivazione.

Col quinto, sotto il profilo dei due vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si duole della ricostruzione dell’elemento psicologico da parte della Corte del merito e della motivazione contraddittoria adottata per escludere la conoscenza del pregiudizio.

In data 22/6/2017, sono stati depositati in Cancelleria l'”atto di rinuncia ” da parte del Fallimento, sottoscritto dal curatore e dal difensore, in cui si dà atto dell’autorizzazione del Tribunale di Latina a transigere la controversia e che l’esecuzione della transazione prevede, tra l’altro, la rinuncia al giudizio, nonchè l’atto di transazione tra la sig. C.A. ed il Fallimento, con il quale, dato atto della pendenza del giudizio per cassazione, dell’intervenuta pronuncia da parte della Corte d’appello di revocazione della propria sentenza n. 2856/2010, da cui la conferma della sentenza del Tribunale di Latina n. 2026 del 2003, dell’autorizzazione a transigere da parte del Tribunale, le parti hanno convenuto di regolare la vicenda in oggetto, rinunciando agli effetti delle sentenze pronunciate sulla controversia, con le pattuizioni specificamente assunte, tra cui l’assunzione da parte della C. del pagamento di tutte le spese legali, sia proprie che della curatela.

Ora, l’atto di rinuncia non può determinare l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c., in assenza della notifica alla controparte o della comunicazione all’avvocato della controparte, come prescritto dall’ultimo comma della norma cit.

Peraltro, dall’atto di transazione prodotto risultano esplicitamente la rinuncia delle parti ad avvalersi degli effetti delle sentenze rese tra le stesse in relazione alla controversia di cui è causa e la diversa e completa regolamentazione dei rapporti con le reciproche concessioni, che devono far ritenere che sia cessata tra le parti la materia del contendere, cosa che sul piano strettamente processuale ha determinato altresì la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’inammissibilità del ricorso (sul principio, si richiama da ultimo la pronuncia delle Sez.U. n. 10553 del 28/04/2017, secondo cui la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto).

La completa regolamentazione in sede di transazione anche di tutte le spese del giudizio induce a compensare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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