Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24166 del 28/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 28/11/2016), n.24166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2850-2013 proposto da:
I.D.W.M., RICORSO NON DEPOSITATO AL 04/02/2015;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA PROVINCIA RAVENNA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di RAVENNA del 18/04/2014,
depositata il 18/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
6/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 2850/15 proposto da:
I.D.W.M. nei confronti del Prefetto Ravenna + 1, il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., osserva quanto segue.
I.D.W.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Ravenna depositata il 18.4.14 che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna il 25.3.14.
Si è costituita l’Amministrazione dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione nei termini di legge.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.:
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Roma 29.12.15.
Considerato:
che non è stata depositata memoria;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016