Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24166 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 24166 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 17514-2011 proposto da:
NANNICINI ALBA ROSA NNNLRS37L49G991I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10,
presso lo studio dell’avvocato GHIA LUCIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

TARGETTI

SANKEY

SPA

01537660480,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso
lo studio dell’avvocato BOGGIA MASSIMO, rappresentato
e difeso dall’avvocato FERLITO FULVIO;

Data pubblicazione: 25/10/2013

- controricorrente nonchè contro

PULSONI STEFANO, PULSONI MARCO FABIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 336/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito

l’Avvocato

PIVANTI

Andrea,

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato Lucio GHIA,
difensore della ricorrente che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di FIRENZE, depositata il 08/03/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20-4-1995 Pietro Pulsoni ed Alba Rosa Nannicini esponevano che
i figli Stefano Pulsoni e Marco Fabio Pulsoni con scrittura privata autenticata del 21-6-1984
avevano acquistato, ciascuno per il 50% della piena proprietà, un quartiere per civile abitazione in

essi esponenti che avevano somministrato loro il denaro necessario per il pagamento del prezzo;
ciò risultava dalla “dichiarazione di intestazione fiduciaria” a firma dei figli del 25-1-1993 nonché
dalla procura a vendere rilasciata dagli stessi in data 11-5-1990.

Gli attori, lamentando di non aver potuto vendere l’immobile a causa di una ipoteca giudiziale
iscritta sul bene dalla s.p.a Targetti Sankey contro Stefano Pulsoni, convenivano in giudizio dinanzi
al Tribunale di Grosseto i suddetti figli e la predetta società chiedendo accertarsi la natura
fiduciaria dell’intestazione dell’immobile e la proprietà di essi istanti, con ordine di cancellazione
dell’ipoteca e trascrizione del proprio acquisto, oltre al risarcimento dei danni.

Stefano Pulsoni si costituiva in giudizio aderendo alle domande attrici.

La Targetti Sankey chiedeva il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, chiedeva la
condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Fabio Marco Pulsoni restava contumace.

Il Tribunale adito con sentenza del 4-5-2004 respingeva le domande attoree e, in accoglimento
della domanda riconvenzionale, condannava gli attori al pagamento in favore della Targetti Sankey
della somma di euro 13.000.000 oltre il rimborso delle spese di lite.

Proposto gravame da parte da parte di Pietro Pulsoni e di Alba Rosa Nannicini, resisteva la Targetti
Sankey che formulava anche appello incidentale; interrotto il processo a causa del decesso di
i

Porto Ercole; assumevano che detto acquisto era stato effettuato dai figli per incarico fiduciario di

Pietro Pulsoni, a seguito di riassunzione si costituivano in giudizio Stefano Pulsoni e Marco Fabio
Pulsoni aderendo alla impugnazione principale.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza dell’8-3-2011 ha confermato integralmente la sentenza
impugnata.

società Targetti Sankey ha resistito con controricorso; Stefano Pulsoni e Marco Fabio Pulsoni non
hanno svolto attività difensiva in questa sede; le parti hanno successivamente depositato delle
memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e
2932 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il preteso patto fiduciario inopponibile
alla società Targetti Sankey, creditrice di Stefano Pulsoni, che aveva iscritto ipoteca giudiziale
sull’immobile per cui è causa in data anteriore alla trascrizione della domanda da parte della
fiduciante.

La Nannicini rileva che al negozio fiduciario non sono estensibili le norme che prevedono
l’inopponibilità del negozio simulato ai creditori del titolare apparente, e che non è soggetto a
trascrizione il “pactum fiduciae”, avendo questo natura meramente obbligatoria; il fiduciario
pertanto può validamente trasferire, in violazione del patto, il diritto cedutogli al terzo, il cui
acquisto sarà efficace anche nei confronti del fiduciante.

La ricorrente sostiene che nella fattispecie il negozio fiduciario è derivato dall’obbligo di Stefano
Pulsoni e Marco Fabio Pulsoni di ritrasferire ai propri genitori l’immobile di cui all’atto di
compravendita del 21-6-1984 in base alla scrittura privata munita di data certa del 25-1-1993,
2

Per la cassazione di tale sentenza la Nannicini ha proposto un ricorso basato su due motivi cui la

essendo state le relative sottoscrizioni autenticate dal notaio Riccardo Clemente di Roma; la
natura di atto dovuto del “pactum fiduciae” escludeva qualunque carattere fraudolento del
contratto, considerato che il diritto di credito della controparte era sorto a distanza di circa undici
anni dal suddetto atto di compravendita, e che Stefano Pulsoni e Marco Fabio Pulsoni avevano

Giovanni Ungari Transatti di Roma in data 11-5-1990; l’obbligo di ritrasferimento da parte del
fiduciario in favore del fiduciante elide in radice qualsivoglia autonoma volontà decisionale da
parte del fiduciante, ed inoltre gli effetti del negozio fiduciario, una volta accertati, retroagiscono
al momento iniziale della intestazione fiduciaria del bene, e sono quindi opponibili ai creditori con
effetti “ex tunc”.

La ricorrente infine assume che l’obbligo di ritrasferimento del bene da parte del fiduciario in
favore del fiduciante scatta nel momento della richiesta in tal senso da parte di quest’ultimo nei
confronti del primo; nella fattispecie, poi, non avendo i fiduciari opposto alcun rifiuto alla richiesta
di ritrasferimento del bene, ma solo manifestato l’impossibilità di procedere in tal senso a causa
dell’iscrizione in data 23-2-1995 da parte della Targetti Sankey di ipoteca giudiziale per l’importo di
lire 200 milioni sul 50% della proprietà di Stefano Pulsoni del suddetto bene, non sussistevano i
presupposti per l’esperimento, da parte dei fiducianti, dell’azione di esecuzione specifica
dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha rilevato che nel “pactum fiduciae” il fiduciario è proprietario, e che la
limitazione derivante dal upactum” è inopponibile ai terzi ai sensi dell’art. 1372 c.c.; in particolare
non è opponibile ai creditori del fiduciario che abbiano iscritto ipoteca giudiziale sull’immobile in
data anteriore alla trascrizione della domanda del fiduciante; ha aggiunto che la fiducia
3

rilasciato in favore dei loro genitori apposita procura speciale a vendere l’immobile a mezzo notaio

immobiliare deve essere stipulata per atto scritto “ad substantiam”, e che nella specie era pacifico
che all’epoca dell’acquisto dell’immobile non era stata stipulata alcuna scrittura del genere,
cosicché l’atto ricognitivo postumo del gennaio 1993 sottoscritto da Stefano Pulsoni e da Marco
Fabio Pulsoni si configurava semmai come una promessa di trasferimento del bene priva di effetto

La Corte territoriale ha altresì evidenziato che non poteva essere accertata la proprietà degli
immobili in capo agli attori, come pure richiesto, perché il negozio fiduciario comporta unicamente
l’obbligo del fiduciario di trasferire, a richiesta, la proprietà del bene al fiduciante, e che nella
specie non vi era mai stato il ritrasferimento del bene in capo ai pretesi sfiducianti; né per altro
verso poteva essere cancellata l’ipoteca, giacché questa restava pienamente efficace nei confronti
dei fiducianti per la inopponibilità del “pactum fiduciae” alla società convenuta che, pertanto,
aveva diritto di procedere alla espropriazione dell’immobile.

Tale convincimento è pienamente condivisibile.

È invero decisivo il rilievo che, a fronte di una ipoteca giudiziale iscritta sull’immobile per cui è
causa dalla società Targetti Sankei il 23-2-1995 nei confronti di Stefano Pulsoni per l’importo di lire
200.000.000, la domanda introduttiva del presente giudizio di primo grado è stata trascritta
successivamente, con la sua conseguente inopponibilità alla suddetta società; è del resto pacifico
che la “dichiarazione di intestazione fiduciaria” era stata sottoscritta da Stefano Pulsoni e Marco
Fabio Pulsoni il 25-1-1993, e dunque non contestualmente alla compravendita del 21-6-1984, con
la conseguenza che il preteso “pactum fiduciae” non poteva in ogni caso risalire a quest’ultima
data, essendo indiscutibile che esso, allorché riguardi beni immobili, richiede la forma scritta “ad
substantiam”(Cass. 9-5-2011 n. 10163), essendo sostanzialmente equiparabile ad un contratto
preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. 194

nei confronti dei terzi, tutelabile ex art. 2932 c.c.

7-2000 n. 9489); pertanto resta insuperato il rilievo che all’epoca dell’iscrizione ipotecaria
dell’immobile per cui è causa in favore della società Targetti Sankej non vi era alcuna trascrizione
anteriore relativa a diritti sul bene per cui è causa in favore di Pietro Pulsoni e della Nannicini,
come tale opponibile alla suddetta società.

che il negozio fiduciario è un atto realmente voluto contrariamente al negozio simulato; ciò infatti
è sicuramente vero, ma l’eventuale inadempimento all’obbligo assunto dal fiduciario in ordine al
trasferimento della proprietà dell’immobile in favore del fiduciante o di terzi è destinato a
determinare i suoi effetti tra le parti, esponendo il fiduciario ad una azione di risarcimento danni
da parte di quest’ultimo, senza alcuna ripercussione su eventuali diritti acquisiti da terzi
sull’immobile e debitamente trascritti o iscritti, come appunto nella fattispecie.

Del pari correttamente la sentenza impugnata, una volta accertato che la proprietà dell’immobile
per cui è causa non era stata trasferita da Stefano Pulsoni e da Marco Fabio Pulsoni ai pretesi
fiducianti Pietro Pulsoni ed Alba Rosa Nannicini, ha concluso per l’infondatezza della domanda
relativa alla declaratoria di proprietà del bene suddetto in capo a questi ultimi.

Con il secondo motivo la Nannicini, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 26522653 c.c. e 96 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittima ed imprudente la
trascrizione della domanda attrice e quindi fonte di responsabilità ex art. 96 c.p.c.

La ricorrente al riguardo osserva che la domanda di accertamento proposta dai coniugi Pulsoni —
Nannicini nei confronti dei loro figli Stefano Pulsoni e Marco Fabio Pulsoni, avendo ad oggetto
l’accertamento e la conseguente declaratoria che l’intestazione dell’immobile per cui è causa al
50% in favore di ciascuno dei figli eseguita in forza dell’atto di compravendita del 21-6-1984 era
stata effettuata dagli stessi in via fiduciaria ai medesimi, e rientrando tra le domande giudiziali per
5

Tali decisive considerazioni rendono irrilevanti le argomentazioni della ricorrente in ordine al fatto

le quali il legislatore prevede la trascrizione (art. 2652 n. 3 c.c.) affinché produca, in caso di
accoglimento, gli effetti previsti dalla legge, doveva necessariamente essere trascritta; pertanto,
essendo tale trascrizione legittima, nessun obbligo risarcitorio era configurabile a carico
dell’esponente; d’altra parte, qualora la trascrizione dell’atto di citazione introduttivo del primo

l’immediata cancellazione della stessa, mentre ciò non era avvenuto.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha rilevato, quanto al danno liquidato ex art. 96 c.p.c., che era indubbio che la
trascrizione della domanda, in ragione dell’esito della lite, si era rilevata non solo illegittima —
stante l’accertata inesistenza del diritto azionato nei confronti del creditore ipotecario – ma anche,
a tutto concedere, altamente imprudente per la mancata valutazione del più che probabile esito
sfavorevole di una iniziativa giudiziaria rivelatasi palesemente destituita di ogni fondamento.

Tale statuizione è corretta, in quanto la responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 secondo
comma c.p.c. non dipende dalla trascrizione della domanda non suscettibile di essere trascritta,
ma dalla accertata mancanza del diritto per la realizzazione del quale la parte istante ha agito in
giudizio, nonché dalla inosservanza da parte dell’attore della prudenza tipica dell’uomo di media
diligenza (Cass. 11-4-2013 n. 8913).

Pertanto inutilmente la ricorrente sostiene che la domanda introdotta in giudizio era suscettibile
di trascrizione; infatti, allorché il codice civile consente che una domanda sia trascritta, ciò è
stabilito nell’interesse di chi propone la domanda allo scopo di salvaguardare gli effetti della
eventuale pronuncia di accoglimento; quindi chiedere la trascrizione della domanda è una facoltà
e non un dovere della parte, e l’art. 96 secondo comma c.p.c. individua un illecito nel fatto di colui
che esercita tale facoltà senza la normale prudenza, ovvero senza sottoporre al dovuto vaglio
6

grado di giudizio fosse stata illegittima, la Targetti Sankey ben avrebbe potuto chiedere

critico la possibilità che il diritto fatto valere con la domanda sussista e possa essere accertato in
giudizio.

Nella specie, come già esposto, la sentenza impugnata ha evidenziato, oltre l’inesistenza del diritto
azionato, una valutazione altamente imprudente nel proprio comportamento processuale da parte

comma c.p.c. è stata correttamente ritenuta sussistente.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro
2.500,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 24-9-2013

Il Consigliere estensore

di Pietro Pulsoni e della Nannicini, e pertanto la responsabilità aggravata ex art. 96 secondo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA