Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24165 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 30/10/2020), n.24165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18236-2019 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5795/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 dicembre 2018, che ha respinto l’appello avverso la decisione del tribunale, reiettiva dell’impugnazione promossa avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, poichè il giudice di merito non ha proceduto all’acquisizione di precise e aggiornate informazioni circa la situazione, in particolare, del paese di transito, la Libia;

– che il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere il giudice del merito non correttamente applicato le norme che sovraintendono alla valutazione della credibilità del richiedente, nè proceduto all’acquisizione di precise e aggiornate informazioni circa la situazione generale dello Stato di provenienza dell’odierno ricorrente;

– che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto questa Corte ha già chiarito (cfr., fra le altre, Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861) come non rilevi il fatto che in un Paese di transito (nella specie: la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, che in sè non conduce puramente e semplicemente all’accoglimento della propria domanda di protezione internazionale, viceversa da valutare considerando essenzialmente le connessioni tra la vicenda individuale con la situazione del Paese di provenienza;

– che la seconda censura è inammissibile, avendo ormai la S.C. chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c), con apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Sempre questa Corte, peraltro, ha evidenziato che l’accertamento del giudice di merito deve avere anzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33139 del 2018);

– che tale motivo è, altresì, anche per il resto inammissibile, avendo il ricorrente soltanto contrapposto la propria tesi circa la condizione del paese di origine a quella accertata dal giudice del merito: laddove questi, invece, ha motivatamente escluso – facendo riferimento alle fonti internazionali – che la zona di provenienza del ricorrente sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante;

– che, dunque, la doglianza in esame, a fronte del giudizio, espresso nel provvedimento impugnato, di esclusione del pericolo per il richiedente di un danno grave o individuale alla vita o alla persona derivante dal contesto di violenza indiscriminata nell’area di provenienza, sulla base di fonti informative individuate specificamente, risulta anzitutto astratta e generica, mirando nella sostanza a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– che non è necessario provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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