Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24165 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24165 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 29174-2007 proposto da:
TONI

ROSANNA,

TONI

NIVES,

TONI

MARCO

C.F.TNOMRC22D27H294T, I QUALI AGISCONO SIA IN PRORPIO
SIA IN QUALITA’ DI COEREDI DELLA SIG.RA PARI
GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato
\
2013
1914

BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato BIAGINI LUIGINO;
– ricorrenti ~eche contro

TOSI ILARIO, TOSI MARIO, TOSI FRANCA, SAVINI MARIA

Data pubblicazione: 25/10/2013

ASSUNTA;
– intimati –

sul ricorso 31597-2007 proposto da:
TOSI ILARIO, TOSI MARIO, TOSI FRANCA, SAVINI MARIA
ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MANDOLESI ALBA GABRIELLA;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonché contro
TONI ROSANNA, TONI NIVES, TONI MARCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 656/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 24/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato Fabrizio Brochiero Magrone con
delega depositata in udienza dell’Avv. Biagini
Luigino difensore dei ricorrenti che si riporta agli
atti;
udito l’Avv. Canalini Federico con delega depositata
in udienza dell’Avv.
difensore

dei

Mandolesi Alba Gabriella

controricorrenti

e

ricorrenti

incidentali che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

COLLAZIA 2/F, presso lo studio dell’avvocato CANALINI

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che, previa
riunione, invita ex art. 122 cpc a dimostrare i
em;
presupposti di efa,e4.4Rart. 110 cpc; in subordine,
conclude

con

l’inammissibilità

del

ricorso

incidentale e l’accoglimento del ricorso principale

ci9t>”
(sent.5338/12 e 6942/99), Cassa lk-con rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11-3-2005 il Tribunale di Rimini, in
accoglimento della domanda proposta da Savini Maria Assunta, Tosi
Ilario, Tosi Mario e Tosi Franca nei confronti di Toni Marco e Pari

eseguita sull’immobile sito in Bellaria-Igea Marina fino alla distanza
di metri dieci dalla parete finestrata degli attori, nonché ad arretrare
le due vedute, prospicienti l’immobile degli istanti, ad una distanza
superiore a un metro e mezzo dal confine. Il giudice di primo grado,
in particolare, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica
d’ufficio, accertava che l’intervento edilizio realizzato dai convenuti
costituiva una vera e propria sopraelevazione e non una
ristrutturazione del tetto, con la costruzione di due appartamenti
destinati a civile abitazione, ai quali doveva ritenersi applicabile
l’art. 8 par. b 2) del programma di fabbricazione all’epoca vigente,
che prevedeva un distacco minimo tra i fabbricati non inferiore a
metri dieci e dai confini non inferiore a metri cinque. Il Tribunale,
inoltre, disattendeva l’eccezione dei convenuti di usucapione del
diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella
legale, rilevando che nel periodo di tempo necessario ad usucapire si
era verificato l’effetto interruttivo rappresentato dalla notifica a
Toni Marco, nel 1989, da parte di Savini Maria, di un precedente atto

1

Giuseppa, condannava i convenuti ad arretrare la sopraelevazione

di citazione, dello stesso tenore e contenuto della domanda
introduttiva del presente giudizio. .
L’appello proposto avverso la predetta decisione da Toni
Marco e Pari Giuseppa veniva rigettato dalla Corte di Appello di

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Toni
Marco, Toni Nives e Toni Rosanna, in proprio e quali coeredi di Pari
Giuseppa, sulla base di due motivi.
Savini Maria Assunta, Tosi Ilario, Tosi Mario e Tosi Franca
hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso
incidentale, affidato a due motivi..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va disposta la riunione de ricorsi, a norma
dell’art. 335 c.p.c.
2) Sempre in via preliminare, va rilevato che Toni Nives e
Toni Rosanna, i quali non hanno partecipato ai precedenti gradi del
giudizio ed hanno proposto ricorso per cassazione nella qualità di
coeredi della madre Pari Giuseppa, hanno provato la loro
legittimazione processuale, mediante produzione del certificato di
morte della de enius e della conseguente denuncia di successione.
3) Con l’unico motivo i ricorrenti principali lamentano la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165, 1310, 2934 e
2943 c.c. Nel rilevare che l’intervento edilizio in oggetto è stato

2

Bologna con sentenza in data 24-5-2007.

realizzato nel 1972 e che da tale data Pari Giuseppa ha esercitato il
possesso sull’immobile, deducono che la Corte di Appello ha errato
nel ritenere esteso anche nei confronti della predetta convenuta
l’effetto interruttivo dell’usucapione prodotto dall’atto di citazione

che, vertendosi in materia di diritti reali, e non di obbligazioni, nella
specie non può trovare applicazione l’art. 1310 c.c.; con la
conseguenza che l’unico atto interruttivo del possesso di Pari
Giuseppa è rappresentato dall’atto di citazione alla stessa notificato
il 19-12-1997, allorché già era maturato il termine ventennale
richiesto dalla legge ai fini dell’acquisto per usucapione, da parte
della convenuta, del diritto al mantenimento della situazione in
essere.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito
di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “Dica la Corte che la
notifica di atti interruttivi del possesso ai fini dell’usucapione
eseguita nei confronti di uno solo dei compossessori non produce
effetto interruttivo anche nei confronti degli altri compossessori, in
quanto l’art. 1310 c.c. —secondo cui gli atti interruttivi contro uno
dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune
creditore con effetto verso gli altri debitori- trova applicazione in
materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non
esiste vincolo di solidarietà dovendosi, invece, avere riguardo ai

3

notificato al solo Toni Marco in data 10-3-1989. Sostengono, infatti,

singoli

comportamenti

dei

compossessori,

che

giovano

o

pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati)
posti in essere”.
4) I controricorrenti hanno eccepito, anche mediante la

alternativa, mediante richiesta di correzione della motivazione ex
art 384 c.p.c., l’inammissibilità del ricorso, in virtù del giudicato
formatosi in un precedente giudizio promosso da Savini Maria
Assunta contro Toni Marco, conclusosi con sentenza della Corte di
Appello di Bologna n. 114\1995 del 15-2-1995, che ha confermato la
sentenza n. 145\92 del Tribunale di Rimini, con la quale è stata
pronunciata la condanna del convenuto all’arretramento della
sopraelevazione fino alla distanza di dieci metri dalla parete
finestrata dell’attrice ed alla eliminazione delle due vedute abusive.
I ricorrenti incidentali sostengono che, poiché al tempo della notifica
della citazione introduttiva di quel giudizio la Pari era
comproprietaria dell’immobile illegalmente sopraelevato, la stessa
avrebbe dovuto essere convenuta quale litisconsorte necessaria. Non
essendo ciò avvenuto, e non essendo stato rilevato né fatto valere
mediante impugnazione il difetto di contraddittorio, il passaggio in
giudicato della sentenza ne ha reso definitivo il comando.
Il motivo di ricorso incidentale si conclude con la
formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se sia

4

proposizione di un primo motivo di ricorso incidentale ovvero, in

esatto il principio secondo il quale, divenuta definitiva una sentenza
emessa in difetto di integrazione del contraddittorio, essa faccia cosa
giudicata anche nei confronti del litisconsorte necessario
pretermesso allorché il dispositivo di essa riguardi, come nella

diversa decisione sullo stesso oggetto, che fosse resa in altro
giudizio al quale partecipasse il litisconsorte necessario pretermesso,
si porrebbe in contrasto insanabile. con la conseguenza che, in tal
caso, la prima decisione diventa incontestabile da parte di chiunque,
ivi compreso il litisconsorte necessario pretermesso”.
5) Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono che
Pari Giuseppa ha cominciato a possedere l’immobile per cui è causa
solo a seguito dell’atto notarile del 14-1-1978, con il quale la
predetta e il coniuge Toni Marco hanno modificato il regime
patrimoniale, stabilendo che tale bene, fino allora di proprietà del
Toni, diventasse di proprietà di entrambi i coniugi. Sostengono,
infatti, che prima di tale data la Pari, quale moglie convivente con il
possessore dell’immobile, non esercitava sulla cosa un potere
configurabibile come possesso; con la conseguenza che il termine di
usucapione è stato interrotto prima dello spirare del ventennio, con
la notifica dell’atto di citazione nel presente giudizio, avvenuta il
19-12-1997. 1 ricorrenti incidentali, pertanto, chiedono che, ove
venga ritenuta fondata l’avversa impugnazione, questa Corte,

specie, un bene unico e indivisibile e allorché, rispetto ad essa, una

avvalendosi del disposto dell’art. 384 c.p.c., riconosca che il
dispositivo della decisione impugnata è conforme al diritto e si limiti
a correggerne la motivazione.
Il quesito di diritto posto è il seguente: “Dica la Corte se sia

ad usucapire diritti altrui, di un bene, e in particolare di un bene
immobile, non possa essere esercitato da persona convivente con il
proprietario di esso, anche se a lui legata da vincoli di parentela o
convivenza, e che la titolarità del possesso o compossesso, utile ad
usucapire diritti altrui, può insorgere nel convivente solo allorché
cessi per qualsiasi motivo la sua descritta condizione rispetto al
bene, e si muti in altra, tale da rendere possibile in lui l’insorgere
dell’aninins reni sibi habendi, indispensabile per usucapire”.
6) L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale e il
connesso motivo di ricorso incidentale sono infondati.
Dal principio fissato dall’art. 2909 c.c. -secondo il quale le
statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato
ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa- si evince, a
contrario, che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono
vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio.
Tale corollario è stato costantemente affermato da questa
Corte, e ribadito anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte

6

esatto il principio secondo il quale il possesso o compossesso, utile

necessario pretermesso (v. Cass. 17-3-2005 n. 5796; Cass. 13-122005 n. 27427; Cass. 26-10-1979 n. 5618)
Nella specie, è pacifico che il precedente giudizio civile,
conclusosi con sentenza n. 114\1995 della Corte di Appello di

Rimini e non gravata da ricorso per cassazione, è stato promosso da
Savini Maria Assunta nei confronti del solo Toni Marco. Pertanto, il
giudicato di condanna all’arretramento della sopraelevazione e delle
vedute, formatosi a carico di quest’ultimo, non fa stato nei confronti
della comproprietaria Pari Giuseppa, rimasta estranea al relativo
giudizio.
6) 11 ricorso principale è fondato.
La Corte di Appello, dopo aver dato atto, in punto di fatto, che
l’intervento edilizio posto in essere da parte appellante risaliva al
1972, ha ritenuto infondata l’eccezione di usucapione del diritto a
mantenere la costruzione da parte di Pari Giuseppa, rilevando che
“nel 1989 Savini Maria Assunta aveva notificato al comproprietario
e compossessore Toni Marco domanda giudiziale dello stesso tenore
e contenuto della domanda introduttiva del presente giudizio e che
dal 1989 al 1995, epoca della sentenza della Corte di Appello che
definì quel giudizio, il possesso di Pari Giuseppa, a causa e in
conseguenza della pendenza del giudizio nei confronti del coniuge

7

Bologna, confermativa della sentenza n. 145\1992 del Tribunale di

convivente, 11011 fu certamente idoneo a determinare l’acquisto della
proprietà per usucapione”.
Così opinando, il giudice del gravame è sostanzialmente
partito dal presupposto secondo cui la notifica dell’atto di citazione

il termine ventennale di usucapione anche nei confronti del coniuge
compossessore Pari Giuseppa.
Tale presupposto si rivela erroneo in diritto.
Come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, gli
atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno
dei compossessori, non hanno effetto interruttivo nei confronti degli
altri, in quanto il principio di cui all’art. 1310 c.c., secondo cui gli
atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la
prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri
debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e
non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà,
dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei
compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno
(o nei cui confronti sono stati) posti in essere (Cass. 3-4-2012 n.
5338; Cass. 5-7-1999 n. 6942; Cass. 7-12-1982 n. 6668).
Nel caso in esame, pertanto, nessuna efficacia interruttiva
poteva spiegare nei confronti di Pari Giuseppa il precedente atto di
citazione notificato al compossessore Toni Marco nel 1989.

8

del 1985 nei confronti del solo Toni Antonio valesse ad interrompere

7)

per difetto d’interesse, in quanto proposto dalla parte totalmente
vittoriosa in appello e diretto soltanto a far modificare la
motivazione della sentenza impugnata, laddove tale correzione può
essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel
controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito
alla Corte di Cassazione dall’art. 384 c.p.c. (tra le tante v. Cass. 243-2010 n. 7057; Cass. 20-2-2006 n. 3654; Cass. 28-4-2004 n. 8096;
Cass. 13-3-1996 n. 2067).
8)

Inammissibile,

in

ogni

caso,

è

la richiesta

dei

controricorrenti di rigetto del ricorso principale, previa correzione
della motivazione nel senso che, avendo la Pari cominciato a
possedere l’immobile solo nel 1978 e non nel 1972, non sarebbe
comunque maturato in suo favore il termine ventennale necessario ai
fini dell’usucapione, stante l’effetto interruttivo prodotto nei suoi
confronti dalla notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio,
effettuata il 19-12-1997.
Si rammenta, al riguardo, che, affinché la Corte di Cassazione
possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza
impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., è necessario
che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non
comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi
violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni

11 secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile

non sollevate dalle parti e non rilevabili d’ufficio (v. Cass. 18-32005 n. 5954; Cass. 16-5-1998, n. 4939; Cass. 21-5-1981, n. 3333).
Nella specie, la richiesta di correzione comporta indagini e
valutazioni di fatto in ordine alla data di inizio dell’esercizio del

dall’ipotesi di applicabilità della norma in esame
9) In definitiva, il ricorso principale va accolto, mentre quello
incidentale va rigettato.
In accoglimento del motivo accolto, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Bologna, la quale si atterrà al principio di diritto enunciato al punto
6) e provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta
quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della
Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19-9-2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

possesso da parte della Pari. Pertanto, si è completamente fuori

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