Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24164 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14637-2015 proposto da:

D.G., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA S. TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO

GRASSI, rappresentati e difesi dall’avvocato OSVALDO GALIZIA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Severino Grassi (delega avvocato Osvaldo Galizia)

difensore dei ricorrenti che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta da D.A. e D.G. e da Vestinabet s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pescara (da ora D.T.L.) per sanzioni amministrative afferenti la irregolare occupazione di due lavoratori.

La statuizione di improcedibilità è stata fondata sul rilievo della inesistenza della notifica del ricorso in appello alla D.R.L. non potendo valere come principio di notifica la lettera inviata a quest’ultima con la quale si invitava quest’ultima a soprassedere dalla esecuzione della sentenza di primo grado in quanto tale sentenza era stata impugnata.

Per la cassazione della decisione hanno proposto D.A. e D.G. sulla base di un unico motivo con il quale hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artT. 435, 421 e 291 c.p.c. nonchè dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Hanno, in sintesi, dedotto che nel rito del lavoro, l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione, comporta nullità e non inesistenza della fattispecie della vocatio in ius con conseguente possibilità di disporre il rinnovo della notifica dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Hanno sostenuto che, ove diversamente interpretata, la disciplina di riferimento, si porrebbe in contrasto con l’art. 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU.

La parte intimata ha depositato tempestivo controricorso.

Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio condivide la valutazione del relatore.

Invero il ricorso è da reputarsi manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. SS.UU. n. 20601 del 2008, secondo la quale nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzalo (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. Il principio affermato dalle sezioni unite e stato, infatti ribadito da successive pronunce intervenute non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell’ambito dei procedimenti camerali – (così Cass. n. 29870 del 2008; n. 1721 del 2009: n. 11600 del 2010; n. 9597 del 2011; n. 27086 del 2011, n. 20613 del 2013).

La esclusione della possibilità di autorizzare; il “rinnovo” della notifica omessa o affetta da inesistenza giuridica non si pone in conflitto con alcun superiore principio, costituzionale o comunitario, in quanto a tutela dell’esigenza, espressa sia nell’art. 111 Cost. che nell’art. 6 CEDU, che il processo sia contenuto in tempi ragionevoli.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto per manifesta infondatezza, conseguendone la superfluità dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Vestinabet s.r.l., in liquidazione, litisconsorte processuale degli odierni ricorrenti, nel giudizio di merito (Cass. n. 2723 del 2010).

Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificalo costituisce un alto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2011).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il Versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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