Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24164 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24164 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 12338-2008 proposto da:
BUTTINI

GINO

BTTGNI43M21L946U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PO 43, presso lo studio
dell’avvocato SIRENA PIETRO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

MADONNA SERAFINO DECEDUTO, PEDRETTI DALMA, MADONNA
ANNA, MADONNA LUISA, MADONNA GIUSEPPE, GHIRONI PIETRO,
MADONNA ANGELO, MADONNA ANTONIO, MADONNA NARCISO,
MADONNA ANGELA, MADONNA PIA DECEDUTA, GHIRONI RITA;

Data pubblicazione: 25/10/2013

MADONNA ROSA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 383/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 29/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ARNALDO MORACE PINELLI, con delega
dell’Avvocato PIETRO SIRENA difensore del ricorrente,
che riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO

Buttini- Madonna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Carolina Belforti con atto del 16 giugno 1997, conveniva in giudizio i fratelli
Pia, Serafino e Antonio Madonna nonché Pietro Ghironi, chiedendo che

transazione in data 25 ottobre 1979 con essi stipulato a chiusura di
precedenti controversie, in forza del quale ella aveva consentito loro
d’installare nell’atrio di sua proprietà una fossa biologica, deducendo che
era stata indotta alla conclusione dell’accordo avendo erroneamente
ritenuto che i convenuti fossero stati comproprietari dell’atrio in questione,
come del resto risultava dai relativi dati catastali, poi però rettificati dal
competente Ufficio del territorio. La transizione era altresì invalida perché
non era stata stipulata con tutte le parti interessate in considerazione del suo
oggetto e della sua natura e per mancanza di controprestazioni reali in
favore di essa attrice. Resisteva il solo Serafino Madonna che chiedeva la
reiezione della domanda e l’adito tribunale di Massa, sezione distaccata di
Pontremoli, con sentenza n.62/02 respingeva le domande attrice che
condannava al pagamento delle spese processuali.
La Belforti proponeva appello ribadendo di avere stipulato la transazione
credendo che l’area in questione fosse comune ai Madonna, come
risultava da un errore contenuto nella documentazione catastale poi
emendata. L’adita Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 383/2007,

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez.

dr. G. A. Bursese-

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fosse dichiarata nullo o di nessun effetto ovvero annullato l’atto di

depositata in data 29 marzo 2007, rigettava il gravame, confermando la
sentenza appellata. Riteneva la Corte territoriale che detta transazione (
della quale non erano stati indicati i presupposti di fatto) non poteva ritenersi
invalida per i motivi esposti dall’appellante; considerava irrilevante l’errore

conosceva in fatto la situazione dei luoghi; comunque mancava la prova che
la transazione fosse stata effettuata avendo alla base il suddetto documento
che poi fu riconosciuto viziato da errore, situazione questa che non
emergeva né dalla dizione letterale dello stesso né era stato oggetto di
prove documentali o testimoniali. Sussisteva inoltre l’elemento delle
reciproche concessione richieste dalla transazione, che per la sua validità
non richiedeva che fosse stata stipulato da tutti gli interessati.
Gino Buttini quindi, quale erede della Belforti nel frattempo deceduta,
ricorreva per la cassazione della suddetta pronunzia sulla base di n. 4
motivi. Questa Corte, con ordinanza pronunciata all’udienza del 22 giugno
2009 disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di
Serafino Madonna e Pia Madonna che erano deceduti. Espletato tale
incombente, la causa perveniva all’odierna pubblica udienza.

MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo motivo del ricorso l’esponente

denuncia la violazione

e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. Deduce che la Corte distrettuale

Corte Suprema di Cassazione — 11 se civ

st. dr.

A. Bursese-

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catastale, in quanto la Belforti all’atto della stipula della transazione ben

non si era pronunciata
introduttivo,

sulla domanda attrice , contenuta nell’atto

diretta all’accertamento ed alla declaratoria per cui i fratelli

Madonna non potevano vantare alcun diritto sull’atrio di sua proprietà.
La doglianza è infondata

da essere di fatto insussistente sotto il profilo giuridico, si osserva che la
Corte territoriale ha affrontato peraltro la questione in parola, allorché ha
riconosciuta perfettamente valida la transazione, che tra l’altro consentiva ai
Madonna il passaggio nell’atrio in questione.
2- Con il 20 motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione
dell’ad. 1965 c.c. ovvero dell’ad. 1418 c.c. ; ritiene che il contratto de quo
sia

nullo per mancanza delle “reciproche concessioni”, ovvero per

mancanza

irrazionalità”) della causa. In realtà i convenuti – che non

erano comproprietari dell’atrio — stipulando la transazione di cui alle
premesse, non avrebbero fatto alcuna concessione all’altro soggetto della
transazione ( la sig.ra Belforti): invero ” soltanto qualora essi fossero stati
comproprietari dell’atrio in cui la sig.ra Belforti aveva fatto eseguire i lavori di
manutenzione… il loro consenso avrebbe potuto pervenire ovvero far cessare
una lite sulla legittimità e la regolarità giuridica e materiale dei lavori
medesimi”. Insomma la transazione in questione sarebbe nulla in quanto
inidonea a realizzare la causa per la quale essa è stata stipulata, ossia la

Corte Suprema di Cassazion

est. dr. G. A. Bursese-

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Premesso che il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. è talmente generico

messa fuori contestazione della legittimità e regolarità giuridica e materiale
dei lavori interessanti l’atrio.
La doglianza è priva di fondamento.
Occorre premettere che, secondo questa S.C., ai fini di una valida

ad oggetto una “res dubia”, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico
avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro,
che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra
loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. “L’oggetto della
transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce
la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può
dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche
concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua
riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di
interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali. ( Cass.
n. 7999 del 01/04/2010). Ciò posto, va altresì osservato che in relazione alle
doglianze in esame, occorreva necessariamente conoscere il testo della
transazione, che l’esponente non ha trascritto nel ricorso, non riportandone
neppure i tratti essenziali interessati dalle problematiche giuridiche da lui
stesso suscitate.
Si osserva in proposito che la corte territoriale invero

ha puntualmente

evidenziato in premessa che non erano stati documentati ” i motivi per cui

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – es.

G. A. Bursese-

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conclusione di una transazione è necessario, da un lato, che essa abbia

le parti, all’epoca della stipulazione dell’atto, erano in lite tra loro, “il che non
rendeva certo un particolare in questa sede decisivo, cioè se la lite
concerneva la proprietà dell’atrio, come provabile, o altri motivi”; ha poi

però motivatamente ritenuto esistente la controprestazione e quindi

di transazione ( …” I Madonna riconoscono lo stato attuale del fabbricato di
proprietà Belforti Carolina, e quindi tutti j cavi elettrici che sono stati sino ad
oggi eseguiti, compresi i cavi elettrici che attualmente esistono nell’atrio di
cui sopra”).

La doglianza in esame dunque non ha pregio e va disattesa.

3 – Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1966 c.c. e dell’art. 1418 c.c. Deduce la nullità della
transazione per carenza di capacità di disporre da parte dei Madonna, in
quanto i medesimi non essendo proprietari del bene non potevano compiere
alcun atto di disposizione dei diritti oggetto della lite.
4 — Con il 4 0 motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa
applicazione vefa art. 1429 n. 3 c.c. e 1427 c.c.; rileva che nella fattispecie
la Corte ha fatto incongruo riferimento ad un errore della contraente che
cadeva sui motivi che l’avevano indotto alla stipula del negozio, mancando la
prova del documento che poi fu poi riconosciuto viziato; invero l’errore non
cadeva sui motivi ma sulla qualità delle persone stipulanti, non correttamente
ritenuti come comproprietari dell’atrio, ciò che integrerebbe un vero e
proprio errore sulla loro qualità, ai sensi dell’art. 1429, 3 0 co. c.c.

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez. cív. – est. dr. G.

I ursese-

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l’esistenza di quelle “reciproche concessioni” che sono proprie del contratto

Entrambe tali ultime doglianze — congiuntamente esaminate in quanto
strettamente connesse — sono infondate. La titolarità effettiva del diritto
oggetto della transazione ( tra l’altro nella fattispecie neppure precisato)
può incidere sull’efficacia, ma non sulla validità del negozio. Il giudice

transazione fosse stata effettuata avendo alla base proprio il documento
poi riconosciuto viziato da errore, atteso che siffatta situazione non
emergeva né dalla dizione letterale del documento stesso, né era stata
oggetto di prove documentali o testimoniali. Del resto la Belforti — sottolinea
sempre la Corte — aveva ben chiara quale era in fatto la situazione dei
luoghi e dei beni su cui si transigeva.
Ne consegue conclusivamente il rigetto del ricorso. /lAtteg._
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P.Q.M.
rigetta il ricorso
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In Roma li 18 settembre 2013
IL P E DENTE

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2 5 O TT. 2013

distrettuale al riguardo ha sottolineato come mancava la prova che la

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