Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24163 del 28/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28639-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso tommaso cieri,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2014 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di C.A. intesa al riconoscimento di rendita per malattia professionale.

La statuizione di riforma è stata adottata in dichiarata adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, rinnovata in secondo grado, la quale aveva posto a carico del periziato diagnosi di “enfisema polmonare panlobulare da deficit di Alfa-1 anti Tripsina” e evidenziato che il deficit di Alfa 1 anti Tripsina era una malattia ereditaria che si sarebbe comunque manifestata con i medesimi tempi e modalità, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa espletata dal C.; l’enfisema polmonare riscontrato, era, quindi riconducibile etiopatogeneticamente a tale deficit genetico, che ne costituiva causa unica ed esclusiva, di talchè era da escludersi un’origine professionale della patologia.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.A. sulla base di due motivi. L’INAIL, ha resistito con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo di ricorso pane ricorrente ha dedotto “erronea e/o omessa motivazione della sentenza n. 558/4 della Corte di appello de l’Aquila”, censurando la decisione per illogicità delle conclusioni attinte dall’ausiliare. Ha osservato che appariva fisicamente impossibile che una patologia di tipo respiratorio fosse rimasta del tutto indifferente all’espletamento di un’attività lavorativa, quale quella svolta dal periziato, che aveva comportato, per come pacifico, per oltre trenta anni, la giornaliera inalazione di polveri di terra, cemento, calcinacci e qualsiasi additivo in uso nella moderna edilizia. In questa prospettiva ha richiamato le osservazioni dell’ausiliare di primo grado intese ad evidenziare il ruolo concausale svolto dall’espletamento di tale attività.

Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto “erronea e/o omessa motivazione della sentenza n. 558/1 della Corte di appello de l’Aquila” censurando la decisione per avere omesso di esplicitare le ragioni della adesione prestata alla relazione peritale di seconde cure rispetto a quella di primo grado che era pervenuta a conclusioni assolutamente contrastanti, riconoscendo la esistenza di una malattia professionale con invalidità rapportata all’85% del totale.

Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha concluso per la inammissibilità di entrambi i motivi Collegio condivide questa valutazione.

Si premette che in relazione alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame in ragione della data di pubblicazione il 29 maggio 2014 – della sentenza impugnata, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 34 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal resto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014) In particolare è stato precisato che il controlli) previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 1), – il riso storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale).

Le censure articolate con i motivi in esame, trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non sono coerenti con tali indicazioni; le critiche alla sentenza impugnata si limitano ad esprimere un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni attinte dal ctu e condivise dal giudicante, senza individuare alcun fatto storico, nel senso sopra precisato, avente carattere decisivo ed oggetto di discussione tra le parti il cui esame sia stato omesso dal consulente nella relazione peritale condivisa dal giudice di secondo grado.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2011).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA