Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24163 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8266/2011 proposto da:

STCV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n.67, presso lo

studio dell’avvocato Lamberti Antonio, rappresentata e difesa

dall’avvocato Grillo Carlo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. di P.G., in

persona del curatore avv. Augusto Imondi, elettivamente domiciliata

in Roma, Via G. Pisanelli n.2, presso lo studio dell’avvocato

Fuselli Francesca Romana, rappresentata e difesa dall’avvocato Buco

Francesco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l.;

– intimata –

e contro

Fallimento della (OMISSIS) S.c.a.r.l., in persona del curatore dott.

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza

n.59, presso lo studio dell’avvocato Di Amato Astolfo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. di P.G., in

persona del curatore avv. Augusto Imondi, elettivamente domiciliata

in Roma, Via G. Pisanelli n.2, presso lo studio dell’avvocato

Fuselli Francesca Romana, rappresentata e difesa dall’avvocato Buco

Francesco, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

STCV S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1494/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 23 aprile 2010 la Corte d’appello di Napoli, nel riformare in parte la decisione dinanzi ad essa impugnata, ha respinto l’appello proposto dal Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. contro la sentenza del 20 febbraio 2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui era stata respinta la revocatoria fallimentare proposta dal Fallimento nei confronti di STCV S.r.l., accogliendo viceversa l’appello spiegato contro la medesima sentenza dal Fallimento (OMISSIS) S.a.s., e per l’effetto revocando il mandato speciale agli incassi senza obbligo di rendiconto conferito da (OMISSIS) S.a.s. in favore di STCV S.r.l., nonchè il pagamento in favore di quest’ultima società da parte del Comune di Cerreto Sannita di cui al mandato numero (OMISSIS), limitatamente all’importo di Euro 164.478,89, con condanna della stessa STCV S.r.l. al pagamento in favore del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. del relativo importo, con interessi dalla domanda ed integrale compensazione di spese.

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale:

-) che il pagamento effettuato dal Comune di Cerreto Sannita in favore di STCV S.r.l. non era stato effettuato con denaro di (OMISSIS) S.c.a.r.l., società consortile formata dalle imprese riunite nell’ATI cui detto Comune aveva affidato in appalto l’esecuzione di lavori stradali, appalto in dipendenza del quale era stato effettuato dallo stesso Comune il menzionato pagamento, attesa la riferibilità del credito derivante dall’esecuzione dell’appalto all’ATI e non a (OMISSIS) S.c.a.r.l., neppure versandosi in ipotesi di delega di pagamento;

-) che, viceversa, doveva per un verso ritenersi l’appartenenza ad (OMISSIS) S.a.s., mandataria dell’ATI, del denaro versato dal Comune di Cerreto Sannita a STCV S.r.l., e, per altro verso, reputarsi che il mandato irrevocabile agli incassi da (OMISSIS) S.a.s. a STCV S.r.l. costituisse mandato in rem propriam avente natura solutoria, con conseguente revoca del pagamento effettuato dal Comune in favore della menzionata mandataria.

2. – Per la cassazione della sentenza STCV S.r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale per due motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) S.a.s. ha resistito con controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale proposto da STCV S.r.l. contiene tre motivi.

1.1. – Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 81 e 100 c.p.c.). Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si afferma nel motivo che la Corte territoriale muovendo correttamente dall’esclusione della titolarità sostanziale del rapporto in capo a (OMISSIS) S.c.a.r.l., avrebbe invece erroneamente attribuito tale titolarità ad (OMISSIS) S.a.s., omettendo di considerare che il mandato all’incasso era riferito a prestazione di servizi professionali di STCV S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) S.c.a.r.l., riferimento da leggersi in modo organico ed unitario rispetto alle premesse contenute nel medesimo mandato, con il quale le parti avevano inteso creare un collegamento tra i diversi rapporti negoziali così da porre le condizioni idonee a consentire l’estinzione dei debiti derivanti da tali rapporti e dall’esecuzione dei lavori commissionati dal Comune di Cerreto Sannita.

1.2. – Il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme (art. 67 legge fallimentare). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe preso posizione nè sull’assunto di essa STCV S.r.l. secondo cui dal carteggio processuale non emergeva in alcun modo la sussistenza di un debito dell’ATI nei suoi confronti, nè sull’ignoranza da parte sua dello stato di insolvenza di (OMISSIS) S.a.s..

1.3. – Il terzo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.). Omessa pronuncia sulle eccezioni, anche riconvenzionali, formulate dalla STCV S.r.l.”.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulle deduzioni concernenti l’inferiorità della somma eventualmente da restituirsi al Fallimento, sull’eccezione di improponibilità della domanda nella parte in cui aveva ad oggetto la restituzione dell’intera somma, su un’eccezione riconvenzionale spiegata ai sensi dell’art. 56 della legge fallimentare.

2. – Il ricorso principale è inammissibile per l’inammissibilità di ciascuna delle doglianze spiegate.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

In rubrica la società ricorrente ha richiamato gli artt. 81 e 100 c.p.c., denunciando la loro violazione e falsa applicazione (non è precisato se si tratti dell’una o dell’altra), ma – al di là del rilievo che siffatta violazione darebbe semmai luogo ad una violazione della legge processuale, ossia ad un error in procedendo, e non ad una “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3 – il motivo, nel suo successivo svolgimento, non contiene poi alcun comprensibile riferimento a dette norme, sicchè è al riguardo del tutto privo del necessario requisito di specificità.

Per il resto STCV S.r.l. ha denunciato “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, non avvedendosi che, avuto riguardo all’epoca della pronuncia impugnata (23 aprile 2010) ed al disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, occorreva nella specie far riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis che consentiva la denuncia di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Questa Corte ha al riguardo chiarito che il “fatto” è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Si può trattare di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche di un fatto secondario, cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale (Cass. n. 2805/2011; Cass. n. 12990/2009).

Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Dunque, a pena di inammissibilità, il motivo deve contenere l’indicazione della precisa risultanza mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso (Cass. n. 4980/2014; Cass. n. 4849/2009) nonchè delle ragioni per le quali si sarebbe giunti senza dubbio ad una decisione diversa (Cass. n. 19150/2016; Cass. n. 25756/2014).

Anche nel vigore della precedente versione, è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).

Nel caso di specie, allora, è agevole osservare che il motivo non indica alcuno specifico “fatto”, nel senso menzionato, non si sofferma sul suo carattere di decisività e non prova neppure a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la considerazione di quel fatto e la pronuncia di una decisione a sè favorevole, ma si risolve in una censura, peraltro generica, sulla ricostruzione – viceversa del tutto piana e consequenziale – secondo cui, spettando alla mandataria dell’ATI la qualità di creditrice del corrispettivo dovuto in forza dell’esecuzione di lavori in appalto, dunque della somma dovuta dal Comune, il mandato all’incasso oggetto del contendere si risolvesse in un pagamento effettuato con mezzi anomali da (OMISSIS) S.a.s. ad STCV S.r.l..

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile per ragioni analoghe.

In questo caso la norma che sarebbe stata violata o falsamente applicata (questo, anche questa volta, non è precisato) è l’art. 67 della legge fallimentare: sicchè almeno l’implicito riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 è pertinente. E tuttavia, com’è noto, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso in esame, allora, è del tutto evidente che la denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 67 della legge fallimentare è stata prospettata ben al di fuori dell’ambito in cui il citato n. 3 lo consente, dal momento che STCV S.r.l., lungi dal dolersi del significato e della portata attribuita dalla Corte territoriale alla norma in discorso, ha soltanto lamentato che, in concreto, il giudice di merito abbia ritenuto sussistente un pagamento con mezzi anormali effettuato in suo favore da (OMISSIS) S.a.s..

Per quanto riguarda la denuncia di vizio motivazionale, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte nel paragrafo precedente, giacchè, anche in questo caso, il motivo non espone alcun riferimento a specifici fatti, nè tanto meno si sofferma sulla loro decisività, nè sul loro rilievo eziologico per i fini del ribaltamento della decisione adottata.

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata su talune sue deduzioni ad eccezioni, ma omette totalmente di precisare quando e come esse sarebbero state formulate, in violazione del principio secondo cui la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 20 agosto 2015, n. 17049; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367). In particolare, in caso di deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., è onere della parte, oltre che riportare in ricorso la domanda o eccezione pretermessa, anche indicare l’atto difensivo o il verbale di udienza in cui furono proposte (Cass. n. 14784/2015; Cass. n. 25299/2014; Cass. n. 5344/2013; Cass. S.U., n. 15781/2005).

3. – Il ricorso incidentale proposto dal Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. contiene due motivi con cui si denuncia:

-) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1180,1202 e 1242 c.c. e dell’art. 67legge fallimentare in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

-) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’esistenza della delega e del collegamento dei mandati all’incasso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

4. – Il Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. ha depositato rinuncia accettata dal Fallimento (OMISSIS) S.a.s. di P.G. e da STCV S.r.l.: sicchè va al riguardo dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione di spese.

5. – Per il resto le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’estinzione del giudizio in relazione all’incidentale; condanna STCV S.r.l. al rimborso, in favore del Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. e del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. di P.G., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; compensa le spese relative al ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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