Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24162 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/11/2011), n.24162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18865/2008 proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), D.G.F.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

PALUMBO 3, presso l’avvocato PAOLITTO Pasquale, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MORGANI MONICA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 32, presso l’avvocato ZACCHEO

MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PEDERSOLI Antonio, giusta procura speciale per Notaio Dott. LIVIO

COLIZZI di ROMA – Rep. n. 36.048 del 03.9.2008;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4549/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MASSIMO ZACCHEO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità; in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma con sentenza del 26 luglio 2004 respinse le domande di risarcimento del danno avanzate nei confronti della Consob da C.C. e D.G.F., intervenuti volontariamente nella controversia intentata contro lo stesso ente da B.G. ed altri soggetti per la perdita di investimenti immobiliari.

L’impugnazione degli interventori è stata rigettata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 5 novembre 2007, in quanto costoro al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, per il disposto dell’art. 268 cod. civ., erano decaduti dall’esercizio di qualsiasi attività istruttoria, ivi compresa la produzione di documenti, – per cui detta produzione doveva considerarsi inammissibile in grado di appello per il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, che non consente l’ammissione di quelle prove per le quali sia maturata una preclusione in primo grado; ed impedisce che sia invocabile il requisito della indispensabilità richiesto dalla norma.

Per la cassazione della sentenza la C. ed il D.G. hanno proposto ricorso per un motivo;cui resiste la Consob con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso questi ultimi, deducendo omessa pronuncia su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio censurano la sentenza impugnata per avere respinto la loro domanda per mancanza di prova anche documentale, avendo dichiarato inammissibile la produzione dei documenti comprovanti la fondatezza della richiesta senza considerare che per il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., la stessa è consentita in appello, pur quando tardivamente richiesta in primo grado, tutte le volte in cui risulti indispensabile per accertare i fatti di causa, e la parte interessata abbia formulato rituale istanza, fornendo l’indice specifico dei documenti da acquisire: come si era verificato nel caso concreto.

Il ricorso è inammissibile per più ordini di ragioni: a) anzitutto perchè i ricorrenti non hanno osservato il precetto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, sull’obbligatoria esposizione sommaria dei fatti di causa; che può ritenersi adempiuto solo quando il ricorso per Cassazione, anche se privo di una premessa autonoma a sè stante con l’esposizione sommaria dei fatti di causa, offra, almeno nello svolgimento dei motivi di impugnazione, e quindi nel suo contenuto sostanziale, elementi tali che consentano una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno generato la controversia, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni, eventualmente particolari, dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza dal solo ricorso, senza necessità di avvalersi di altri atti (sentenza impugnata, atti della controparte, fascicoli processuali); b) il ricorso dichiara poi di far valere il vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, senza neppure indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che assume essere stati trascurati o insufficientemente o illogicamente valutati dalla Corte di appello (Cass. 15952/2007;

2808/2005); in luogo di essi denuncia invece un’omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, senza indicarlo e senza considerare che la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deve essere fatta valere in relazione al disposto dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e non già con la sostanziale denuncia della violazione di differenti norme di diritto sostanziale o processuale, ovvero del vizio di motivazione (Cass. 1196/2007; 24856/2006). Per poi dedurre in concreto la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, che avrebbe consentito la produzione di imprecisati documenti comprovanti il proprio diritto, non ammessa invece dalla Corte territoriale; c) neppure l’unico quesito di diritto formulato risulta conforme alla disposizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè lo stesso deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di Cassazione in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Consegue che ove tale articolazione logico-giuridica manchi, il quesito si risolve in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica; per cui esso non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo. Ed a maggior ragione risolversi, come è avvenuto nel caso concreto, in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso “sub iudice” (Cass. 28536/2008); nè per converso nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, essendo ciascuna di queste formulazioni del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia; d) non è stato infine osservato neppure il novellato art. 366, comma 1, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, che richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l’assoluta precisa delimitazione del “thema decidendum”, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. E non ritiene sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, postulando invece che sia specificato in quale sede processuale il documento risulta prodotto: in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo (Cass. 2966/2011; 15628/2009; 19766/2008).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Consob in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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