Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24162 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24162

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26370/2011 proposto da:

BMH Claudius Peters Projects GmbH, già Claudius Peter AG, in persona

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via delle Quattro Fontane n.20, presso lo studio dell’avvocato

Grippo Eugenio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Mattei Decio Nicola, giusta procura speciale per Notaio Dr.

H.H.H. di (OMISSIS) del 18.10.2011;

– ricorrente –

contro

Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento S.p.a. in Liquidazione Coatta

Amministrativa, Ligestra S.r.l.;

– intimate –

e contro

Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Monte Giordano n.36, presso lo studio dell’avvocato Rossi

Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Minoli Luca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Ligestra S.r.l., quale società trasferitaria del patrimonio della

EFIMPIANTI S.P.A. IN L.C.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo n.6,

presso lo studio dell’avvocato Morera Umberto, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

BMH Claudius Peters Projects GmbH, già Claudius Peter AG, in persona

legale rappresentante pro tempore, elettiva mente domiciliata in

Roma, Via delle Quattro Fontane n.20, presso lo studio dell’avvocato

Grippo Eugenio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Mattei Decio Nicola, giusta procura speciale per Notaio Dr.

H.H.H. di (OMISSIS) del 18.10.2011;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3539/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 20 maggio 1991, passata in giudicato, la Corte d’appello di Roma ha accolto nell’an la domanda spiegata da Italcementi S.p.A. nei confronti di BMH Claudius Peters Projects GmbH e Breda Progetti e Costruzioni S.p.A., poi Efimpianti S.p.A., in dipendenza del crollo dei torrini di due cementerie in Matera e Castrovillari, dichiarando al riguardo la solidale responsabilità delle società convenute.

2. – Il giudizio sul quantum, instaurato da Italcementi S.p.A. nei confronti delle medesime società si è concluso con sentenza del Tribunale di Roma del 9 febbraio 1998 recante la condanna della sola BMH Claudius Peters Projects GmbH al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Lire 5.242.218.196, essendo medio tempore divenuta improcedibile la domanda spiegata nei confronti di Efimpianti S.p.A. per la sua collocazione in liquidazione coatta amministrativa.

3. – BMH Claudius Peters Projects GmbH ha chiesto di insinuarsi in via condizionale al passivo della procedura “per il credito in surroga e di regresso, il cui ammontare dovrà essere in seguito determinato da codesto Ill.mo Tribunale sulla base della somma che verrà liquidata dalla ricorrente in favore della Italcementi S.p.A. ed in ragione della determinazione della misura delle rispettive colpe”, somma corrisposta in corso di lite ad Italcementi S.p.A. nella misura di Lire 4.757.062.930, a seguito di accordo transattivo intercorso con tale società.

Con sentenza del 19 luglio 2001 il Tribunale di Roma, alla quale l’attrice ha fatto acquiescenza, ha nel dispositivo dichiarato inammissibile la domanda, regolando di conseguenza le spese di lite.

4. – BMH Claudius Peters Projects GmbH ha dunque proposto una nuova insinuazione al passivo chiedendo al Tribunale di Roma di determinare il quantum del danno cagionato a Italcementi S.p.A. da Efimpianti S.p.A., di determinare la misura delle colpe rispettivamente ascrivibili ad essa attrice e a Efimpianti S.p.A., di determinare per l’effetto l’entità del credito vantato in via di surroga e regresso da BMH Claudius Peters Projects GmbH nei confronti di Efimpianti S.p.A., con conseguente ammissione al passivo.

5. – Con sentenza del 17 marzo 2004 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda per precedente giudicato.

Proposto appello da BMH Claudius Peters Projects GmbH nei confronti di Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa nonchè di Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 settembre 2010 ha respinto l’impugnazione e condannato l’appellante al rimborso delle spese di lite in favore di Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, compensandole nei rapporti tra la stessa appellante e l’altra procedura.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale, nella prima delle due già citate sentenze, pur adottando in dispositivo una statuizione di inammissibilità, e pur affermando in motivazione che tale dichiarazione di inammissibilità non precludeva future istanze ex art. 101 della legge fallimentare, aveva in realtà reso una pronuncia di rigetto nel merito, determinata dalla circostanza che BMH Claudius Peters Projects GmbH non disponeva di un titolo esecutivo opponibile a Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

6. – Per la cassazione della sentenza BMH Claudius Peters Projects GmbH ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo.

Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale al quale BMH Claudius Peters Projects GmbH ha resistito a propria volta con controricorso. Ligestra S.r.l., quale società trasferitaria del patrimonio di Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del D.M. 18 luglio 2007, n. 71033 del Ministero dell’economia e delle finanze, ha resistito con controricorso.

BMH Claudius Peters Projects GmbH e Ligestra S.r.l. hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale contiene un solo articolato motivo con cui la società ricorrente ha denunciato l’erroneità della conferma, da parte della Corte d’appello, della pronuncia di inammissibilità della domanda spiegata con la seconda insinuazione tardiva, di cui poc’anzi si è detto, in ragione del giudicato derivante dalla pronuncia della prima sentenza, anch’essa già ricordata, resa dal Tribunale di Roma.

In breve, secondo la ricorrente, per un verso la prima e la seconda domanda di insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di Efimpianti S.p.A. avrebbero avuto ad oggetto domande diverse, con un differente petitum ed una diversa causa petendi, per altro verso la prima sentenza del Tribunale di Roma, contenente una mera pronuncia di inammissibilità in rito non avrebbe avuto attitudine al giudicato sostanziale. Sicchè, nell’adottare la censurata decisione, la Corte territoriale avrebbe di fatto precluso a BMH Claudius Peters Projects GmbH la possibilità di far valere il proprio credito dell’ambito della procedura di liquidazione coattiva di Efimpianti S.p.A., ossia di percorrere l’unica strada a tal fine consentita.

Dopodichè il ricorso si sofferma sulle ragioni di fondatezza nel merito delle domande proposte con la seconda insinuazione al passivo.

2. – Il ricorso principale va respinto.

Questa Corte ribadisce ormai da lungo tempo il principio (che contraddice il precedente indirizzo richiamato da Ligestra S.r.l. nel controricorso, da ultimo seguito da Cass. 12 dicembre 2006, n. 26523) secondo cui, posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664).

Per i fini dell’interpretazione del giudicato, poi, occorre considerare non soltanto quanto stabilito nel dispositivo della sentenza, ma anche nella motivazione che la sorregge, potendosi viceversa far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (da ult. Cass. 10 dicembre 2015, n. 24952).

Nel caso di specie, si tratta in particolare di stabilire se il Tribunale di Roma, nella prima sentenza di cui si è fatta menzione in espositiva, abbia adottato una decisione in rito, tale da non consumare l’azione, e così da consentire all’originaria attrice di promuovere un nuovo giudizio uguale al precedente, avuto riguardo agli elementi di identificazione della domanda (giacchè la pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale: p. es. Cass. 16 dicembre 2014, n. 26377), ovvero abbia statuito sul merito della controversia, rigettando, al di là della formula utilizzata in dispositivo, la domanda spiegata da BMH Claudius Peters Projects GmbH per la sua infondatezza, così da precludere la sua riproposizione in forza del combinato disposto dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c..

Orbene, dagli stralci di detta prima pronuncia, trascritti in particolare alle pagine 8-9 del ricorso, risulta che, secondo il Tribunale, BMH Claudius Peters Projects GmbH non aveva “chiesto di determinare il quantum del danno causato dalla Breda… nei confronti della Italcementi, ma solamente di determinare quale parte della somma dovuta dalla BMH alla Italcementi dovesse venire restituita dalla Breda; questione ben diversa dall’accertamento circa il danno che la Breda doveva risarcire”. Ciò, secondo il Tribunale, con conseguente inammissibilità della domanda in quanto “carente del necessario presupposto di determinazione del credito dovuto dalla Breda. Invero non può venire considerata alcuna domanda di ammissione al passivo se non sia previamente accertato il credito della ricorrente nei confronti della impresa in LCA”.

Dai passi sopra trascritti, ed al di là della perplessità concettuale che connota la pronuncia, con la quale il giudice ha tra l’altro ritenuto di opinare, senza tuttavia che tale opinamento possegga alcuna autorità, che essa, resa in termini di inammissibilità, non precludesse la riproposizione della domanda spiegata da BMH Claudius Peters Projects GmbH, risulta evidente che detta domanda, volta ad ottenere l’ammissione al passivo in via di regresso (la ricorrente accenna più volte anche ad una “surroga”, ma i termini della questione non cambiano), nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di Efimpianti S.p.A., della parte a carico della (supposta) condebitrice in solido della somma da corrispondersi (e poi effettivamente corrisposta, in via transattiva) a Italcementi S.p.A., è stata disattesa per l’ovvia considerazione che, essendo stata pronunciata nei confronti di Efimpianti S.p.A., all’epoca Breda Progetti e Costruzioni S.p.A., la sola pronuncia sull’an, ma non quella sul quantum, BMH Claudius Peters Projects GmbH non vantasse alcun titolo tale da giustificare il regresso, titolo che, d’altronde, neppure aveva chiesto accertarsi.

Va da sè che la domanda di regresso, proposta in veste di insinuazione al passivo, per l’appunto sul presupposto della “qualità di condebitore solidale” di Efimpianti S.p.A. (v. pag. 5 del ricorso, ove è integralmente trascritta la prima domanda di insinuazione), è stata non già disattesa in rito, ma respinta in merito per l’insussistenza del diritto azionato.

Ciò detto resta da chiedersi se con la seconda insinuazione al passivo BMH Claudius Peters Projects GmbH abbia proposto la medesima domanda di regresso già avanzata, violando il vincolo del giudicato, oppure no: sul che non possono nutrirsi dubbi di sorta, attesa l’identità degli elementi identificativi delle azioni, vertenti tra le medesime personae, aventi ad oggetto il medesimo petitum, ossia il regresso per l’importo a carico di Efimpianti S.p.A., sulla base della medesima causa petendi, costituita dalla veste di condebitore in solido di quest’ultima. Per converso non rileva alcunchè la circostanza che l’originaria attrice, odierna ricorrente, abbia chiesto nel quadro della seconda insinuazione al passivo di accertare l’importo a carico di Efimpianti S.p.A., giacchè ciò non incide per nulla sulla perfetta identità del credito, ivi compresa la sua fonte, fatto valere con la prima e la seconda insinuazione.

Al contrario, nella seconda insinuazione al passivo l’attrice altro non ha fatto che integrare le ragioni giuridiche invocate a fondamento della domanda, ragioni che bene avrebbero potuto essere spiegate (e lo erano state, del resto, ma il Tribunale aveva ritenuto che esse costituissero una inammissibile mutatio libelli, con pronuncia alla quale BMH Claudius Peters Projects GmbH ha ritenuto di fare acquiescenza) in occasione della prima insinuazione. Ed invero, come è stato più volte ripetuto, l’autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito) (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1989, n. 1892; più di recente nello stesso senso v. Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112).

Sicchè, in definitiva, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda attrice fosse inammissibile in ragione del precedente giudicato.

3. – Il ricorso incidentale di Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. contiene un solo motivo con cui la società ha dedotto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e carente, contraddittoria e/o insufficiente motivazione nella mancata applicazione del principio di soccombenza”.

La ricorrente incidentale, sottolineata la propria estraneità alla controversia intercorrente tra BMH Claudius Peters Projects GmbH e Efimpianti S.p.A. in ordine al diritto di regresso della prima, ha lamentato l’erroneità della pronuncia sulle spese perchè resa in violazione delle norme richiamate in rubrica.

4. – Il ricorso incidentale va respinto.

La controversia oggi in esame ha avuto inizio nel 2002, con la seconda insinuazione al passivo, sicchè trova applicazione l’art. 92 c.p.c. nel testo che consentiva la compensazione nel concorso di “altri giusti motivi” diversi dalla soccombenza reciproca, norma in forza della quale l’esercizio del potere di compensazione, pur ampiamente discrezionale, per non risolversi in mero arbitrio, doveva essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice aveva accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge dovevano emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accedeva (v. Cass., Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598).

Nel caso di specie, allora, è agevole osservare che la Corte territoriale ha correttamente esercitato il proprio potere di compensazione considerando che BMH Claudius Peters Projects GmbH aveva ritenuto definitivamente regolamentato dalla sentenza del Tribunale di Roma del 9 febbraio 1998 il proprio rapporto con Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., convenendo quest’ultima nella seconda insinuazione tardiva senza proporre alcuna domanda nei suoi confronti ed in ragione di un suo eventuale interesse a partecipare al giudizio in cui si discuteva in merito al danno cagionato da Efimpianti S.p.A..

5. – Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente principale e Ligestra S.r.l. mentre vanno compensate nei rapporti tra la medesima ricorrente principale e Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. stante la reciproca soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna BMH Claudius Peters Projects GmbH al rimborso, in favore di Ligestra S.r.l., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, compensando le spese nei rapporti tra la ricorrente principale e quella incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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