Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24162 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 04/10/2018), n.24162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ANAS SPA – AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE (OMISSIS), in persona del

Capo Ufficio legale, avv. P.G.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 12, presso lo studio

dell’avvocato MAIONE NICOLA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore speciale

Dott. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 8,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PI.RA., B.S., V.E., B.M.,

L.C., N.F.;

– intimati –

nonchè da:

B.S., PI.RA., V.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio

dell’avvocato UGO SARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato

NICOLINO ZAFFINA giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

GROUPAMA SPA, N.F., B.M., L.C., ANAS

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6984/2014 della CORTE DI APPELLO DI ROMA,

depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere Dott. CIGNA Mario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data (OMISSIS), alle ore 20 circa, l’autovettura Fiat Tipo tg (OMISSIS) di proprietà di N.F. e condotta dal figlio F.G., assicurata per la r.c. con la Nuova Tirrena Assicurazioni SpA, mentre percorreva la (OMISSIS) in direzione (OMISSIS) con a bordo PI.Gi., giunta in località (OMISSIS), usciva di strada in un tratto privo di barriera laterale e precipitava nella sottostante scarpata; nell’incidente perdeva la vita PI.Gi., di anni 18.

Con citazione 24-4-2002 PI.Ra. e B.S. (genitori di PI.Gi.), V.E., B.M. e L.C. (nonni) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma N.F., Nuova Tirrena Ass.ni ed ANAS (Ente Nazionale per le Strade) SpA per sentirli condannare, in solido tra loro (ovvero secondo le rispettive responsabilità), al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza della perdita del loro congiunto.

Con sentenza 6-7-2006, l’adito Tribunale, nella contumacia di N.F., accolse le domande risarcitorie dei genitori e della nonna V.E., e, per l’effetto, condanno i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di Euro 581.185,25 in favore di PI.Ra., Euro 604.716,25 in favore di B.S. ed Euro 141.349,00 in favore di V.E., dedotto l’anticipo di Euro 175.000,00, già corrisposto in corso di causa da Nuova Tirrena; rigettò le domande avanzate dagli altri nonni ( B.M. e L.C.); in particolare il Tribunale evidenziò che la responsabilità dell’incidente era da ascrivere alla negligente ed imprudente condotta di guida del conducente dell’auto (che aveva, tra l’altro, superato il limite di velocità di 50 Km orari) ed alla concorrente responsabilità dell’ANAS (per negligente manutenzione della strada), mentre, in assenza di domanda dei convenuti, nessuna pronuncia doveva essere emessa in ordine alla ripartizione interna della responsabilità dei condebitori in vista di una futura azione di regresso.

Avverso detta sentenza propose appello principale Groupama SpA (già Nuova Tirrena SpA).

PI.Ra., B.S., V.E. ed ANAS si costituirono, chiedendo il rigetto del gravame; l’ANAS spiegò anche appello incidentale, chiedendo, in via principale, di rigettare le domande proposte nei suoi confronti; in subordine, ridurre il danno per come liquidato e, pronunciando sulla graduazione di responsabilità, ridurre la quota di responsabilità addebitatagli.

N.F., B.M. e L.C. rimasero contumaci.

Con sentenza 13-11-2014 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale ed in riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato N.F., Nuova Tirrena Ass.ni ed ANAS SpA, in solido tra loro, al pagamento del residuo importo di Euro 10.928,11 in favore di B.S. e di Euro 24.178,65 in favore di PI.Ra., oltre interessi legali; ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da V.E.; ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’ANAS.

Nello specifico la Corte, per quanto ancora rileva, ha osservato:

che l’appello incidentale proposto dall’ANAS era inammissibile, non avendo quest’ultimo dato prova della notifica, alle parti contumaci N.F., B.M. e L.C., nel termine perentorio assegnato dalla Corte con ordinanza 14-10-2008, della comparsa di costituzione e risposta contenente detto appello incidentale;

che la domanda dei genitori, diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico da essi subito iure proprio per il decesso del figlio, era da rigettare, non avendo gli stessi fornito la prova della intervenuta compromissione del proprio stato di salute fisico e/o psichico; non erano sufficienti, al riguardo, i depositati certificati medici, da cui non risultava la sussistenza di un danno biologico medicalmente accertato; a fronte di tale documentazione, non poteva essere disposta CTU medico-legale, con funzione meramente esplorativa;

che la domanda di risarcimento avanzata da V.E., nonna non convivente del defunto, era da rigettare, in quanto solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l’intimità delle relazioni di parentela anche allargate (come quella in questione tra nonna e nipote) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario.

Avverso detta sentenza ANAS SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

PI.Ra., B.S. e V.E. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Resiste con controricorso le Groupama Ass.ni SpA..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale l’ANAS, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile il suo appello incidentale, senza considerare che le domande promosse contro i convenuti (e quindi anche contro la convenuta contumace N.F.) erano domande tra loro scindibili (art. 332 c.p.c.), fondate su titoli diversi di responsabilità (art. 2051 c.c. nei confronti dell’ANAS; art. 2043 c.c. nei confronti di N. e Compagnia Assicuratrice) e non inscindibili (art. 331 c.p.c.); di conseguenza, l’unico effetto che poteva derivare dall’omesso adempimento dell’ordine del Giudice era quello della sospensione del processo sino a che non fossero decorsi i termini di impugnazione per le parti non costituite (come disposto dall’art. 332 c.p.c.) e non l’inammissibilità dell’impugnazione (prevista dall’art. 331).

Con il secondo motivo di ricorso principale, l’ANAS, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., o duole, in subordine, che la Corte abbia dichiarato in toto inammissibile l’appello incidentale, senza considerare che almeno il motivo di gravame incidentale concernente la quantificazione del danno non richiedeva, quale contradditore necessario, la N..

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.

Correttamente la Corte territoriale, in presenza di cause inscindibili, rilevato che il gravame incidentale dell’ANAS non era stato notificato alla N. (rimasta contumace anche in appello), ha emesso – ex art. 331 c.p.c. – l’ordinanza di integrazione del contradditorio, alle quali le parti non hanno adempiuto nel fissato termine perentorio, con conseguente inammissibilita del gravame ai sensi dello stesso art. 331 c.p.c., comma 2 (Cass. 13233/2011 e 27750/2017).

Ne può dubitarsi dell’inscindibilità delle cause.

Il gravame incidentale dell’ANAS, con il quale si fa specifica questione sia della graduazione di responsabilità tra i soggetti corresponsabili (e quindi tra la N., proprietaria della vettura, rimasta contumace, e l’ANAS) sia della liquidazione del danno (che, oltre che la Compagnia Assicuratrice, costituita in appello, non pub non riguardare anche la N., proprietaria della vettura), è espressamente rivolto sia contro la N. (al fine appunto di graduarne la responsabilità) sia contro la Compagnia Assicuratrice, peraltro tra loro litisconsorti necessari per legge sin dal primo grado L. n. 990 del 1969, ex art. 23 (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), con conseguente inscindibilità, nel caso di specie, del rapporto in appello tra ANAS, N. e Compagnia assicuratrice.

Il rigetto di siffatto motivo, e la conseguente conferma della dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale dell’Anas, comporta l’assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale proposto da PI.Ra., B.S. e V.E.; con il primo si denuncia, invero, la mancata considerazione di ulteriori ragioni di inammissibilità (intempestività), ed è quindi da ritenersi implicitamente condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale; il secondo è espressamente (v. pag. 11 controricorso) condizionato al rigetto del primo motivo di ricorso incidentale.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale PI.Ra., B.S. e V.E., denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e art. 2 Cost., si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda risarcitoria per la perdita del nipote avanzata da V.E. (nonna paterna) sul solo presupposto che i due familiari non fossero formalmente conviventi e che l’elemento della coabitazione fosse condizione indispensabile ai fini della risarcibilità di tale voce di danno.

Il motivo è fondato.

Come da ultimo precisato da questa Corte, invero “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non puri essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. 21230/2016; conf. Cass. 29332/2017).

Nel caso di specie la Corte territoriale, discostandosi da tale principio, ha automaticamente escluso la sussistenza del danno morale patito dalla nonna, per effetto della morte del nipote, sulla sola base della non convivenza tra i due, senza invece considerare in concreto l’effettività e la consistenza della detta relazione parentale, rispetto alla quale la convivenza costituisce solo un utile elemento probatorio.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale PI.Ra., B.S. e V.E., denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. e artt. 2059 e 2727 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio per carenza di prova, ritenendo insufficienti i certificali medici in atti, omettendo di prendere in considerazione l’altro evento luttuoso intervenuto nella vita dei congiunti (decesso poco tempo prima dell’incidente, dell’altro figlio) e ritenendo di noi poter disporre di CTU in quanto la stessa avrebbe avuto finalità esplorative.

Il motivo è inammissibile, in quanto, sub specie di violazione di legge, si risolve in una critica, non consentita in sede di legittimità, alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso principale dell’Anas è stato presentalo successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso principale dell’Anas; da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis; dichiara assorbiti il prima e secondo motivo di ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale; dichiara.1 inammissibile il quarto; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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