Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24161 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5681/2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MICALI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BLCCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

INPS MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2499/2012 della CORTE D’APPELLO di MISSINA

A11’11/12/2012, depositata il 22/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda svolta dall’assistito, per difetto del requisito contributivo per la prestazione richiesta.

3. Per la cassazione di tale sentenza l’assistito propone ricorso, affidato ad un articolato motivo con il quale deduce di aver tempestivamente provato, fin dall’introduzione del giudizio, il possesso del requisito contributivo.

4. L’INPS ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso per diversi profili.

5. Il ricorso è qualificabile come inammissibile perchè la ricorrente non ha indicato, in sede di illustrazione del motivo di ricorso, la precisa collocazione, tra gli atti processuali, del documento asseritamente prodotto in primo grado e in sede di gravame peraltro idoneo, a suo avviso, ad esercitare i poteri istruttori officiosi di integrazione probatoria del requisito contributivo all’occorrenza riproducendone il contenuto ritenuto rilevante, conformemente al requisito di specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. SS.UU. n. 8077/2012, in motivazione; SS.UU. n. 22726/2011 e numerose successive conformi).

6. A tanto si aggiungono ulteriori profili di inammissibilità, quali la dedotta violazione di norme sostanziali senza evidenziarne il motivo di censura alla sentenza impugnata che ha incentrato il decisum esclusivamente sul difetto di prova del requisito contributivo; l’eccepita violazione dell’art. 421 c.p.c., senza dedurre un vizio alla stregua del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che solo consente alla Corte l’esame diretto degli atti; infine, l’erronea deduzione del vizio motivazione non conforme alla novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis (trattandosi, nella specie, di impugnazione di sentenza di appello pubblicata in epoca successiva all’11 settembre 2012).

7. In definitiva, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con esonero del soccombente dal pagamento delle spese processuali, per essere applicabile, ratione temporis, l’art. 152 disp. att. nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003.

8. Inoltre, la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, con la condanna della ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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