Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24161 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24161 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 982-2007 proporo da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

Data pubblicazione: 25/10/2013

rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1324

MASCIA GIAMPAOLO

(c.f.

MSCGPL38A01D334V),

nella

qualità di titolare dell’omonima impresa individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA

1

128,

presso l’avvocato PIRO ANTONINO,

che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3809/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso, in subordine la
remissione degli atti alle SS.UU. per rivedere la
soluzione adottata sul momento di sintesi.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2006;

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Ritenuto

che

Giampaolo Mascia

titolare

dell’omonima impresa edile -, con ricorso monitorio del
1999 al Presidente del Tribunale di Roma, chiese ed
ottenne, nei confronti del Ministro della difesa, decreto
ingiuntivo per la somma di £. 43.777.628, somma a suo

dire dovutagli a titolo di corrispettivo per un
contratto di appalto avente ad oggetto lavori eseguiti
presso la caserma “Vittorio Emanuele” di Trieste;
che, con citazione del 17 novembre 1999, il
Ministro della difesa propose opposizione avverso il
decreto ingiuntivo, deducendo, tra l’altro, che la somma
eventualmente dovuta al Mascia ammontava a E. 9.677.548,

Il

avuto riguardo al ribasso d’asta del 5,5 %, non calcolato
dal ricorrente sulle somme già pagate con il primo
acconto in corso d’opera;
che, costituitosi, il Mascia chiese il rigetto
dell’opposizione e spiegò domanda riconvenzionale;
che il Tribunale adito, con la sentenza n.
1806/2002 dell’8 maggio 2002, tra l’altro, accolse
parzialmente l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo
e condannò il Ministro della difesa al pagamento della
somma di E. 41.150.971;
che avverso la sentenza di primo grado il Ministro
della difesa propose appello principale dinanzi alla
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Corte di Roma, deducendo, tra l’altro, che il primo
Giudice, nel determinare la somma ancora dovuta
dall’Amministrazione, non aveva tenuto conto del ribasso
d’asta del 5,5%
che, il Mascia, nel contestare i motivi del

gravame, spiegò appello incidentale, chiedendo che gli
fossero corrisposti gli interessi moratori sulla somma
capitale;
che la Corte adita, con la sentenza n. 3809/06
dell’il settembre 2006, ha rigettato l’appello
principale, ha accolto l’appello incidentale e, in
parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato
il Ministro della difesa al pagamento degli interessi di
cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962;
che, in particolare, la Corte di Roma – dopo aver
richiamato i termini del contratto d’appalto, il
corrispettivo pattuito al netto del ribasso d’asta del
5,5%, il riconoscimento e l’importo dei lavori eseguiti
dall’impresa, nonché gli acconti pagati ed il residuo
ancora dovuto -, quanto al dedotto motivo d’appello su
richiamato, nel giudicarlo infondato, ha affermato: «Non
può dubitarsi del diritto dell’impresa appellata di
ricevere la somma ingiunta a titolo di corrispettivo
delle opere eseguite, somma a suo tempo non corrisposta,
pur avendo l’Amministrazione riconosciuto in
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contraddittorio con l’impresa l’effettiva esecuzione di
opere per un totale di lire 196.135.200. Appare, inoltre,
evidente che i conteggi elaborati dal primo giudice sono
corretti, dal momento che ha tenuto conto del ribasso con
riferimento agli acconti corrisposti, e, quindi, ha

giustamente determinato il residuo dovuto in lire
41.150.971»:
che avverso tale sentenza il Ministro della
difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
un unico motivo di censura;
che resiste, con controricorso, Giampaolo Mascia;
che il Procuratore generale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso o, in subordine, la rimessione
del ricorso alle Sezioni Unite per rivedere la soluzione
del cosiddetto “momento di sintesi”, di cui all’art. 366bis cod. proc. civ..
Considerato

deduce:

che, con l’unico motivo (con cui

«Omessa motivazione su un punto decisivo della

controversia, ai sensi dell’art. 360, primo coma, n. 5,
c.p.c.»),

il ricorrente critica la sentenza impugnata

sotto l’aspetto dei vizi di motivazione, sostenendo che i
Giudici a quibus,

pur a fronte delle specifiche censure

formulate con l’atto di appello, hanno del tutto omesso
5

di esplicitare le ragioni del proprio convincimento circa
l’affermazione apodittica – della correttezza dei
calcoli operati dai Giudici di primo grado in riferimento
al ribasso d’asta del 5,5%;

che alla fattispecie si applica,

che il ricorso è inammissibile;

ratione temporis

– ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d. lgs. n. 40 del
2006, la sentenza impugnata essendo stata pubblicata in
data 11 settembre 2006 -, l’art. 366-bis cod. proc. civ.;
che, al riguardo, questa Corte, con orientamento
costante, ha affermato che, in tema di formulazione dei
motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché
secondo l’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dalla
riforma, nel caso previsto dall’art. 360, primo coma, n.
5, cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo
deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero
le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, la relativa censura deve contenere, un
“momento di sintesi” (omologo del quesito di diritto) che
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ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso
e di valutazione della sua ammissibilità (cfr.,
plurimis,

ex

la sentenza delle Sezioni Unite n. 20603 del

2007 e la conforme sentenza n. 5858 del 2013);

che, nella specie, tale “momento di sintesi” è del
tutto assente, e ciò è tanto più grave in quanto il
ricorrente, nel contrapporre meramente i propri calcoli a
quelli – diversi – del controricorrente, non dà neppure
conto della circostanza, potenzialmente rilevante nella
prospettiva dello stesso ricorrente, che i Giudici di
primo grado, nell’accogliere parzialmente l’opposizione,
hanno revocato il decreto ingiuntivo – pronunciato per la
somma di £. 43.777.628 – e condannato il Ministro della
difesa al pagamento della minor somma di £. 41.150.971;
che le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente alle spese, che liquida in complessivi E
1.700,00, ivi compresi C 200,00 per esborsi, oltre agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Prima Sezione Civile, il 18 settembre 2013
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